Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38890 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 38890 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

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sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SAVONA
nei confronti di:
AVAGNINA MASSIMO N. IL 24/01/1957
avverso la sentenza n. 426/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
10/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -1\AFiceScia 51 1-1AN
che ha concluso per e’ Ar u L.Lp.o)(iv-to Co p (.t/iè veo_A s fricer/4
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DEPOSITATA IN CRICELLERIA

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 10/04/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 10 febbraio 2012, il Tribunale di Savona – sezione
distaccata di Albenga ha assolto l’imputato dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e
44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, contestatogli per avere, in
concorso e quale direttore dei lavori e legale rappresentante della ditta esecutrice
delle opere, realizzato, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in mancanza del
permesso di costruire, l’ampliamento di un balcone e l’istallazione di una tettoia.

rappresentante lo stato di detto balcone, ritenendola non acquisibile perché anonima.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Savona, rilevando l’inosservanza dell’art. 240 cod.
proc. pen., perché tale disposizione preclude l’acquisizione di documenti che
contengono dichiarazioni anonime, ma non dei documenti che, come le fotografie,
costituiscono mere obiettive riproduzioni della realtà fattuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso deve essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla
Corte d’appello di Genova.
Il motivo di ricorso proposto dal pubblico ministero attiene, in sostanza, al vizio
di mancata assunzione di una prova decisiva di cui era stata fatta regolare richiesta
nel corso dell’istruzione dibattimentale ed è, perciò, riconducibile all’ambito di
applicazione dell’art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
Trova, pertanto, applicazione il dettato dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.,
secondo cui il ricorso diretto in cassazione che sia proposto ex art. 606, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen. contro una sentenza, o un capo di sentenza, appellabile si
converte in appello.
4. – Il ricorso in cassazione deve, pertanto, essere convertito in appello, con
trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Genova per il proseguimento del giudizio.
P.Q. M .
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello
di Genova.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.

In particolare, il giudice ha respinto la richiesta di acquisizione di una fotografia

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