Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3889 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3889 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIPOLLA GINEVRA N. IL 14/07/1951
IUDICA SALVATORE N. IL 05/12/1974
MESSINA SALVATORE N. IL 12/04/1947
avverso la sentenza n. 750/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e) . Q -E 1P1 -OC,
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Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Ginevra CIPOLLA e il figlio Salvatore IUDICA, chiamati a rispondere di concorso con
Gaetano Cipolla, poi deceduto, titolare dell’omonima ditta individuale dichiarata fallita il
12-3-2003, di bancarotta fraudolenta (capo F) per distrazione di un terreno con
sovrastanti fabbricati venduto alla Iper srl di cui era amministratore lo ludica e del
relativo prezzo -pari a £ 415.000.000 oltre IVA- accreditato alla Cipolla Costruzioni srl

sentenza del 12-4-2012, confermata, salvo che in punto pena, dalla Corte di Appello di
Caltanissetta in data 18-4-2013.
2. Salvatore IUDICA era imputato, in concorso con Salvatore MESSINA e con altri, anche
del reato di cui al capo D (art. 640 bis cod. pen.), in relazione a finanziamenti ottenuti
dal Ministero delle Attività produttive per l’esecuzione di progetti non realizzati, reato
dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza di primo grado.
3. Con ricorso comune ludica e Cipolla articolano tre motivi.
4. Primo: vizio di motivazione per non essersi tenuto conto che la vendita del terreno e
sovrastanti fabbricati -stipulata il 31-10-2000 e quindi tre anni prima del fallimento
della ditta Cipolla- costituiva esecuzione di un preliminare stipulato nel 1998, epoca in
cui qualunque sospetto che la ditta individuale potesse fallire era lontano dagli
imputati, con conseguente assenza di prova del dolo. Inoltre il prezzo era stato
contabilizzato dalla ditta Cipolla. Il passaggio successivo della somma alla Cipolla
Costruzioni srl, di cui era titolare Ginevra Cipolla, non militava a favore della
sussistenza del dolo dal momento che rappresentava un regalo del nonno al nipote in
considerazione della difficoltà economiche in cui versava la Cipolla Costruzioni e
comunque non dimostrava la conoscenza in capo agli imputati dell’eventuale intento di
Gaetano Cipolla di ‘salvare il salvabile’. L’elemento valorizzato in sentenza a sostegno
di tale consapevolezza (e cioè la conoscenza da parte dei coniugi ludica, e quindi del
figlio Salvatore, dell’insolvenza di Gaetano Cipolla essendo fideiussori di quest’ultimo)
era frutto di travisamento delle risultanze, le quali evidenziavano che, invece, era
Gaetano Cipolla ad essere fideiussore della figlia Ginevra e del marito di questa.
5. Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di prescrizione del
reato sub D (contestato a Salvatore ludica) posto che, mentre il 22-1-2003 la SST srl
aveva ottenuto la prima tranche del finanziamento pari ad oltre 850 mila euro, il 6-112003 la società era stata ceduta con il finanziamento operativo e da allora gli imputati
non avevano saputo più nulla circa l’operatività o l’utilizzo del contributo: dato questo
non considerato dai giudici di merito che si erano limitati a dare atto della mancata
esecuzione del progetto finanziato senza tener conto dell’uscita degli imputati dalla
compagine sociale subito dopo l’ottenimento della prima tranche del finanziamento.

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di cui la Cipolla era socio, erano ritenuti responsabili del reato dal Tribunale di Gela con

6. Terzo motivo: mancata assunzione di prova decisiva in ordine alla verifica dello stato
economico della ditta individuale Cipolla e all’accertamento se lo ludica e la Cipolla
potessero conoscere lo stato di decozione della stessa, in quanto la richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non era stata presa in considerazione dal
giudice di secondo grado.
7. Messina, con unico motivo di gravame, deduce tramite il difensore violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito in presenza di

8. Dopo aver stigmatizzato la mancata citazione, nell’intestazione della sentenza, delle
conclusioni delle parti e in particolare di quelle del PG che aveva chiesto l’assoluzione, il
ricorrente assume mancata comprensione delle doglianze proposte con l’appello e
travisamento di un dato probatorio che evidenziava la sua innocenza, rappresentato
dall’atto di cessione delle quote di partecipazione alla SST in data 6-8-1999, con la
conseguenza che egli non era più socio di quella società nel marzo 2003, data di
commissione del reato sub D) in quanto a quell’epoca era stata conseguita da quella
società la prima tranche del finanziamento ritenuta provento di truffa. Mentre la corte
territoriale, stravolgendo tale dato, aveva valorizzato il fatto che nel 2003 fosse socio
della SST Messina Gaspare, mentre l’imputato è Messina Salvatore.
9. Inoltre la sentenza di primo grado era affetta da motivazione apparente avendo
giustificato la declaratoria di prescrizione con la sussistenza della truffa stante il
compimento da parte di Messina Salvatore, ed altri, di atti confluiti nelle simulazioni
ingannatorie che avevano portato all’abusivo incameramento degli 800mila euro, senza
peraltro precisare quali sarebbero state le pretese condotte ingannatorie e quale il
profitto derivato al Messina che all’epoca della corresponsione del finanziamento no
era già più socio della SST, circostanza rimasta del tutto ignorata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Quello nell’interesse del Messina è tardivo in quanto l’estratto contumaciale della
sentenza di secondo grado risulta notificato all’avv. G. Diaconia, dorniciliatario eletto, il
2-7-2013, con conseguente scadenza dei 45 giorni per l’impugnazione (essendo stato
stabilito il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza e tenuto conto della
sospensione feriale dei termini) il 1-10-2013, mentre il predetto gravame era proposto
il 14-10-2013.
3. Vale la pena comunque anche osservare, scendendo all’esame del ricorso, che, in
presenza della causa estintiva del reato, non essendovi costituzione di parte civile nei
confronti del Messina, il vizio di motivazione non è deducibile in questa sede in quanto

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prova evidente della sua innocenza.

il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla
declaratoria della causa estintiva (Cass. Sez. U, 35490/2009, Tettamanti).
4. Il ricorso comune a Cipolla e ludica, madre e figlio, è manifestamente privo di
fondamento.
5. Tale è il primo motivo che pretenderebbe di addebitare alla sentenza vizio di
motivazione in punto di dolo solo perché la cessione da parte di Gaetano Cipolla a
società gestite dai familiari dell’intero compendio aziendale della ditta individuale e del

l’effetto di un preliminare stipulato qualche anno prima della vendita, epoche,
entrambe, nelle quali -si assume- gli imputati non avrebbero potuto avere neppure il
più lontano sospetto che la ditta del, rispettivamente, padre e nonno potesse fallire.
6. Per contro i giudici di merito hanno ineccepibilmente osservato, oltre all’intrinseca
anomalia dell’operazione che di per sé la diceva lunga sulle finalità della stessa (il
prezzo della cessione era stato introitato ‘per cassa contanti’ prima della stipula
dell’atto pubblico in data 31-10-2000 dalla ditta Cipolla, il cui

dominus aveva

prontamente girato nove degli assegni ricevuti alla figlia Ginevra, e undici al nipote, ì
quali ne avevano conferito il controvalore, in data 4-9-2000, alla Cipolla Costruzioni srl,
della quale erano rispettivamente socia ed amministratore), che il fallimento della ditta
individuale era stato preceduto e ampiamente preannunciato da azioni civili nei
confronti del suo titolare e dei fideiussori di questi, la figlia Ginevra ed il di lei marito
Gaetano ludica, il che denotava la conoscenza del contenzioso giudiziario sia in capo
all’imputata che al figlio della stessa, Salvatore ludica, amministratore della Iper srl e
della Cipolla Costruzioni srl, così dimostrando la sussistenza del dolo, quanto meno
eventuale, della bancarotta per distrazione.
7. Dolo che, vale la pena ricordarlo, investe la distrazione ed il conseguente pregiudizio
per i creditori (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv. 238212), e perfino la sola
potenzialità di un danno per le ragioni creditorie, i quali integrano l’offesa tipica di tale
fattispecie configurata come reato di pericolo (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999,
Tassan Din, Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell’08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv,
252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932).
8.

Mentre la censura di travisamento delle prove relativa all’elemento valorizzato in
sentenza a sostegno di tale consapevolezza (e cioè la conoscenza da parte dei coniugi
ludica, e quindi del figlio Salvatore, dell’insolvenza di Gaetano Cipolla essendo i primi
due fideiussori di quest’ultimo) è accompagnata, a fronte della piena convergenza sul
punto delle due sentenze di merito, soltanto dall’assunto meramente assertivo che
sarebbe stato Gaetano Cipolla fideiussore della figlia Ginevra e del marito di questa,
anziché il contrario.

9. Vanamente, poi, i ricorrenti pretenderebbero di qualificare il passaggio del prezzo dei
beni aziendali della ditta individuale Gaetano Cipolla alla Cipolla Costruzioni srl, come
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relativo controvalore, era antecedente di qualche anno al fallimento e costituiva

un regalo del nonno al nipote, perciò stesso inidoneo a dimostrare la conoscenza in
capo agli imputati dell’eventuale intento di Gaetano Cipolla di ‘salvare il salvabile’,
posto che, invece, l’entità stessa, assai rilevante, del ‘regalo’, che integrava il transito a
titolo gratuito dell’intero complesso aziendale della ditta individuale, con grave
pregiudizio delle ragioni creditorie, a società facenti capo allo stesso gruppo familiare, è
di per sé significativo di consapevolezza della distrazione in capo ai due concorrenti
esterni nel reato proprio.

diverso profilo, ancora il dolo della bancarotta, in quanto lamenta mancata assunzione
di prova decisiva in ordine allo stato economico della ditta individuale Cipolla e alla
possibilità per gli imputati di conoscerne lo stato di decozione, è di visibile
inconsistenza.
11.Invero, per quanto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non sia
stata presa in considerazione dal giudice di secondo grado, si osserva, premesso che,
nel caso di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, il giudice
d’appello deve disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo se ritiene di
non essere in grado di decidere allo stato degli atti, in tal caso, in considerazione del
principio di presunzione di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, la
rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può
farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non
poter decidere allo stato degli atti.
12. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà
essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d’appello,
con la quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti all’affermazione o alla
negazione di responsabilità dell’imputato (Cass. 24294/2010). Il che nella specie risulta
avendo la corte territoriale fornito adeguata e ragionata contezza tanto della
sussistenza dell’insolvenza della ditta Cipolla, che aveva all’epoca un’esposizione
debitoria di oltre cinque milioni di euro, quanto, per le ragioni di cui sopra, della
conoscenza di tale situazione in capo agli stretti congiunti, figlia e nipote, del suo
titolare,
13. Il secondo motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riguardo al ricorso
Messina, essendo il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di prescrizione del
reato sub D contestato a Salvatore ludica, non deducibile a fronte della già dichiarata
estinzione del reato. Senza contare l’inconsistenza anche nel merito della censura
stante l’irrilevanza del fatto che il 6-11-2003 la società SST destinataria del
finanziamento pubblico fosse stata ceduta con il finanziamento operativo e da allora gli
imputati non avessero saputo più nulla circa l’operatività o l’utilizzo del contributo.
Infatti il 22-1-2003 la SST srl aveva ottenuto la prima tranche del finanziamento pari
ad oltre 850 mila euro, incamerato senza alcuna esecuzione del progetto finanziato e le
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10. Il terzo motivo, che merita trattazione prioritaria rispetto al secondo investendo, sotto

sue quote, ivi comprese quelle dell’imputato, erano passate di mano solo dieci mesi
dopo.
14. Seguono per ciascuno dei ricorrenti le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma di
spettanza della cassa ammende da porsi a carico di ognuno.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16-12-2014

P. Q. M.

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