Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38888 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38888 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE VIVO FRANCESCO N. IL 10/01/1969
avverso la sentenza n. 444/2012 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f KA-didSco fALzAr- ■.)
rfsintn0 SSIOIL-trq’ Dft RiCuttlo
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 18 maggio 2012, il Tribunale di Nocera Inferiore ha
condannato l’imputato alla pena dell’ammenda in relazione ai capi

B, C e D

dell’imputazione (artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001), relativi alla
realizzazione in cemento armato e in zona sismica, in violazione delle relative
normative, di un ampliamento del piano seminterrato di un edificio per circa metri
quadrati 38, nonché di sbalzi al piano rialzato per una superficie complessiva di circa

soffitto del primo piano, e messa in opera di finestroni in ferro al piano seminterrato.
Con la stessa sentenza si è dichiarato non doversi procedere relativamente al capo A
della rubrica (art. 44, comma 1, lettera b, del d.P.R. n. 380 del 2001) riferito alle
stesse opere, per l’intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore ricorso, per
cassazione, depositando, in prossimità dell’udienza di discussione, memoria con la
quale insiste nella prospettata doglianza. Deduce, in particolare, la difesa l’erronea
applicazione delle norme incriminatrici, sul rilievo che: il permesso di costruire era
stato richiesto e rilasciato alla madre dell’imputato; le opere erano state terminate nel
Natale del 2007; l’imputato aveva ricevuto il manufatto in eredità successivamente
alla morte della madre ed aveva, presa cognizione della abusività delle opere
realizzate, chiesto e ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. Il giudice non
avrebbe, dunque, preso in considerazione il fatto che l’imputato non era il
committente dei lavori, non li aveva diretti e non li aveva eseguiti, essendo divenuto
proprietario dell’immobile solo per successione ereditaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto, risultando evidente l’erronea
applicazione delle disposizioni incriminatrici in relazione alla fattispecie concreta.
Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge, infatti, con assoluta
chiarezza che l’immobile era stato ultimato quando era ancora viva la madre
dell’imputato, che ne era la proprietaria. L’imputato stesso non ha, dunque, in alcun
modo concorso nella commissione del fatto, non potendogli essere addebitato, a titolo
di responsabilità oggettiva, il fatto altrui consistente nella violazione delle disposizioni
incriminatrici. Pur dando atto della circostanza che i testi escussi avevano riferito che
l’immobile era stato realizzato prima del Natale del 2007, epoca in cui era ancora viva
la de cuius, sua proprietaria, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto
sussistenti i reati contestati a carico dell’imputato.

metri quadrati 37,50 e della pavimentazione in calcestruzzo, con intonaci, pilastri e

i,

Deve farsi dunque applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il quale
trova applicazione anche nel giudizio di legittimità in tutti i casi, come quello di specie,
in cui la Corte di cassazione riconosca, sulla base della motivazione della sentenza di
merito oggetto del suo sindacato, che l’imputato non ha commesso il fatto, con
conseguente annullamento senza rinvio di detta sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso I

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.

fatti.

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