Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3888 del 20/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3888 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CRISTALE Armando nato a Riva del Garda il 18/06/1943
avverso la sentenza in data 16.04.2014 della Corte di Appello di Trento
PARTE CIVILE: Mattè Lorenzo
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Carlo Farina, in sostituzione dell’avv.
Alessandro Baracetti, del foro di Trento che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/03/2014 la Corte di Appello di Trento confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto in composizione monocratica
1’08/11/2012, appellata dall’imputato Armando Cristale, di condanna alla pena di
mesi otto di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato
(deterioramento del sistema di automazione del cancello del passo carraio
dell’abitazione di Lorenzo Mattè, costituitosi parte civile, in favore del quale il
Cristale era altresì condannato al risarcimento dei danni, liquidati in C 1.000 oltre
interessi).

Data Udienza: 20/01/2016

Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite
difensore di fiducia sulla base di due motivi:

inosservanza ed erronea applicazione ex art. 606 co. 1 lett. b) rispetto
all’art.192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova,
testimoniale e documentale, anche sotto il profilo della mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (irragionevole
omissione di elementi di fatto emergenti dall’istruttoria);
violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. b) rispetto agli artt. 132 e 133
cod. pen. anche sotto il profilo del vizio di motivazione ex lett. e) della
stessa norma per manifesta violazione del limite di proporzionalità della
pena e del principio di offensività del fatto.

Con memoria depositata ai sensi dell’art.611, comma 1 cod. proc. pen. – a
seguito di notifica di avviso di decisione del ricorso in camera di consiglio – la
difesa del ricorrente ha integrato e specificato i motivi d’impugnazione,
chiedendo inoltre l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
pen. ed insistendo comunque nella conversione della pena detentiva in quella
pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta
in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche
dopo la Novella dell’articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20
febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato
alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi
ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice
della motivazione.
Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine
all’odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può

2

essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione
del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa
sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il

giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass.
Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2,
sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure
dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima
conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando come dalle prove
dichiarative e documentali assunte è emerso che il danneggiamento in oggetto è
stato causato dal ricorrente per aver costui strappato i fili elettrici di
alimentazione di uno dei due motori del cancello a due ante del passo carraio
dell’abitazione del Mattè, rendendolo inidoneo all’uso.
La diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa proposta dal ricorrente non può
trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come
quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio
in punto di responsabilità (si rinvia alle pagine 3 e 4 della motivazione sulla
valutazione delle testimonianze della parte offesa e dell’elettricista Fabrizio
Senter nonché sull’inattendibilità della versione fornita dall’imputato).
Per quanto riguarda il rispetto del “limite del ragionevole dubbio” (pag. 7 del
ricorso) il principio per il quale la condanna può essere pronunziata solo quando
la responsabilità sia provata – appunto – oltre ogni ragionevole dubbio, era già
vigente nell’ordinamento italiano, anche prima della modifica dell’art. 533 cod.
proc. pen. operata con legge 20 febbraio 2006, n. 46, sia in ragione delle
convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, sia perché desumibile dall’art.
530 cod. proc. pen. il quale impone l’assoluzione quando la prova è incompleta.
Il superamento o meno del dubbio ragionevole non può però che essere rilevato
dalla motivazione della sentenza – in questo caso, come evidenziato, immune da
censure – e non integra violazione della legge processuale.

3

limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il

3. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono infondati, traducendosi nel
richiamo a principi di diritto, noti alla Corte, ai quali si è attenuto il giudice di
merito che con congrua motivazione ha rigettato i rilievi sull’entità della pena (di
poco superiore al minimo edittale), sul diniego di sospensione condizionale (per
l’irriducibile animosità verso la vittima, vicino di caso, ostativa ad una
formulazione di prognosi favorevole), sul mancato accoglimento della domanda
di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, ritenuta inadeguata alla

rieducativa in presenza di un comportamento doloso teso, oltre ogni
ragionevolezza, nel perseguire la personale guerra contro il Mattè.
Le stesse ragioni portano ad escludere la particolare tenuità del fatto e
l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

personalità dell’imputato, non esercitando la stessa efficacia afflittiva né

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA