Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3888 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3888 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORTINO ANGELO N. IL 28/11/1963
avverso la sentenza n. 1841/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
J CA-1
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j2., yry-,, ajyym

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Angelo SORTINO con ‘doppia conforme’ del Gup Tribunale di Agrigento 22-7-2010 e
della Corte di Appello di Palermo 11-5-2012, è stato ritenuto responsabile di concorso
nei reati di tentata violazione di domicilio in danno di Carmelo Faraci e Golorinda
Scianguetta (capo 1), porto senza giustificato motivo di un’accetta, un martello e una
spranga di ferro (capo 2), lesioni personali aggravate in danno di Tommasa Calà (cosi

Vincenza Faraci (capo 5), lesioni personali aggravate in danno dì Vincenza Faraci (capo
7).
2. La condanna era basata sulle dichiarazioni delle pp.00., confermate dai referti medici,
dalle fotografie attestanti il danneggiamento alla porta dell’abitazione di Carmelo Faraci,
dal ritrovamento delle armi di cui sopra nella disponibilità del gruppo familiare Sortino (i
ricorsi di Rosa Monachello, Salvatore e Francesco Sortino sono stati dichiarati
inammissibili con ordinanza di questa corte -sezione settima- del 15-7-2013), nonché
dal movente ritorsivo del gruppo Sortino verso la famiglia Faraci per lo sfregio al volto
causato poco tempo prima da Giuseppe Faraci a Francesco Sortino.
3. Il ricorso, proposto dall’imputato tramite il difensore avverso la sentenza di secondo
grado, è articolato in due motivi.
4. Il primo: violazione di legge e conseguente nullità assoluta della notifica dell’estratto
della sentenza di appello depositata fuori termine, non effettuata ex art. 156 codice di
rito benché l’imputato si trovasse detenuto e senza l’effettuazione di ricerche ex art.
157 stesso codice.
5. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e
valutazione della prova di responsabilità.
6. In sostanza sarebbe mancata la necessaria cautela nella valutazione delle dichiarazioni
delle pp.00. in presenza sia della diversa versione degli imputati Sortino-Monachello
(Calà e Faraci avrebbero aggredito a mano armata la Monachello che si sarebbe difesa
mentre i familiari sarebbero intervenuti dopo) sia di dichiarazioni di terzi, assunte dalla
difesa, in contrasto con quelle delle pp.00.. In particolare sarebbe stata ignorata la
deposizione di Agata Arena, vicina di casa di Vincenza Faraci, riportata testualmente nel
gravame, cui quest’ultima aveva dichiarato di aver chiesto aiuto il giorno del fatto e che
invece aveva negato la circostanza. Inoltre la natura stessa delle lesioni riportate dalla
pp.00. smentirebbe la dinamica dei fatti sostenuta dalle stesse. Neppure erano state
valutate le dichiarazioni Riccobene Cristina e Raimondo, presenti all’aggressione alla
Monachello, mentre avrebbero dovuto essere ammesse le testimonianze di Gianluigi
Greco e Angelo Barbera, di cui era stata chiesta l’ammissione in sede di istanza di
abbreviato condizionato.

2

riqualificato già in primo grado il capo 3, tentato omicidio), minaccia grave in danno di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente ad un profilo del secondo motivo.
2. Il primo motivo è invece carente di fondamento in quanto, benché all’epoca l’imputato
fosse detenuto, la notifica dell’estratto della sentenza di appello depositata fuori termine
effettuata il 9-10-2012 al difensore ex art. 161 cod. proc. pen., risulta giustificata dalla
pregressa elezione di domicilio e dalla mancata comunicazione dello stato di detenzione,

detenzione non fa venir meno il dovere dell’imputato di informare l’autorità procedente
del mutamento della situazione di fatto (Cass. 32588/2010, 41339/2009, 17798/2009).
3. Il secondo motivo merita invece accoglimento limitatamente alla parte in cui addebita
violazione di legge e vizio di motivazione alla valutazione della prova di responsabilità
per essere stata ignorata la deposizione di Agata Arena, vicina di casa di Vincenza
Faraci, assunta in sede di indagini difensive e riportata testualmente nel gravame, la
quale aveva negato la circostanza riferita dalla Faraci che quest’ultima le avesse chiesto
aiuto il giorno del fatto.
4. Prova in effetti non esaminata nella sentenza di secondo grado benché alla base di un
motivo di appello, così come essa non era stata valutata nella pronuncia di primo grado
pur essendo stata richiamata insieme con le dichiarazioni dei Riccobene (queste ultime
ritenute non credibili e quindi valutate), assunte anch’esse ex art. 391 bis codice di rito.
5. Per contro il motivo in esame è infondato, oltre che sotto quest’ultimo profilo, anche
laddove si duole della mancata ammissione delle testimonianze di Gianluigi Greco e
Angelo Barbera assumendo che la relativa richiesta era stata formulata in sede di
istanza di abbreviato condizionato, senza considerare che tale istanza era stata
rigettata e sostituita con richiesta di abbreviato semplice, ammessa.
6. Segue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo (altra
sezione) per nuovo esame.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SORTINO ANGELO con rinvio ad altra sezione
della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso il 16/12/2014

non risultante dagli atti. Comunicazione necessaria in quanto il temporaneo stato di

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