Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3887 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3887 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• PARETI Paride nato a Rimini il 27/07/1978
avverso la sentenza in data 11.06.2014 della Corte di Appello di Bologna

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 01.06.2014 la Corte di Appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini il 19/07/2013, appellata
dal P.M. oltre che dall’imputato Paride Pareti, aumentava la pena inflitta a
quest’ultimo determinandola in complessivi tre anni di reclusione ed € 800,00 di
multa per il delitto continuato di ricettazione di un’autovettura e di un
ciclomotore di cui, rispettivamente, ai capi A) e B), confermando nel resto la
pronuncia impugnata, compresa la pena per le contravvenzioni di cui ai capi C) porto illegale di coltello a serramanico – e D) – porto illegale di una lima.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione il Pareti di persona, sulla
base di un unico motivo relativo alla mancata pronuncia sull’eccessività del

Data Udienza: 20/01/2016

trattamento sanzionatorio nonché all’ingiustificato aumento di pena per la
continuazione o il concorso formale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In termini generici il ricorrente formula rilievi sull’entità della pena, senza
considerare che:
– la pena base è stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale
(due anni di reclusione ex art.648 cod. pen.);

vincolata dei due terzi;
– l’aumento per la continuazione è stato obbligatoriamente determinato nella
misura prevista dall’art. 81 comma 4 cod. pen.
La sentenza ha dato conto dei parametri normativi ai quali si è attenuta,
sottraendosi in tal modo a qualsiasi censura sul punto.
Per tale ragione, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

– è stata applicato l’aumento di pena per la recidiva reiterata nella misura

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