Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38864 del 23/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38864 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENA ROJAS JULIO MANUEL N. IL 05/06/1973
avverso la sentenza n. 1807/2013 GIP TRIBUNALE di
CIVITAVECCHIA, del 15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 23/05/2014

1) Con sentenza del 15.10.2013 il &UP del Tribunale di Civitavecchia applicava a Mena
Rojas Julio Manuel, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e
con la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 3
di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la mancanza di motivazione in ordine
all’omesso proscioglimento ex art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
c.p.p. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex
art.444 cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi
della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
2.2.1) Il &UP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p. “alla luce dei dati di accusa rilevabili dagli
atti contenuti nel fascicolo del P.M “.
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.500,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 23.5.2011
F” CD s irdek -r”

OSSERVA

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