Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38862 del 23/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38862 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESSADIQ RACHID EL ALAOUI N. IL 02/03/1971
avverso la sentenza n. 3283/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 23/06/2015
OSSERVA
Essadiq Rachid El Alaoui ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la
quale gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che
il giudice
avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’ad 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.
la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto
di controllo di legittinnita’, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129
c.p.p.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, li 23.6.2015
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi