Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38862 del 23/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38862 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO GUERINO N. IL 10/03/1975
avverso la sentenza n. 2089/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 23/05/2014

,-.

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma del
decisum di prime cure, con il quale Guerino Di Rocco era stato riconosciuto responsabile dei reati
di cui agli artt. 644 cod. pen.; 629, 56 e 629, 61 n. 2 cod.pen; 110, 112, co. 1 n. 2, cod. pen., 73, co.
1 bis, d.P.R. 30990, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al

reclusione, ed euro 28.000,00 di multa;
– che la difesa del Di Rocco ha proposto ricorso per cassazione, contestando la eccessività del
trattamento sanzionatorio e l’immotivato diniego della attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di ritenere
logica e corretta la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla
dosimetria della pena, giustamente rapportata alla gravità del fatto, e al mancato accoglimento della
richiesta di applicazione dell’art. 62 bis cod.pen., la cui immeritevolezza è determinata dai
precedenti penali del prevenuto e dalla personalità delinquenziale dello stesso;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 23/5/2014.

delitto di cui al capo A) della rubrica, rideterminando la pena per i residui reati in anni 7, mesi 9 di

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