Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3885 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3885 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIRTA GIUSEPPE N. IL 03/06/1965
avverso l’ordinanza n. 1842/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
10/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
treTasentite le conclusioni del PG Dott. A.GALnsso
1-cfs239/13 c)(-2–Q– 1’k—C C-e3’1-As-s0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del ricorso è l’ordinanza in data 10-10-2012 con la quale il Tribunale del riesame di
Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Giuseppe NIRTA avverso il
provvedimento emesso il 31-5-2011 dal Gip del tribunale di quella città, applicativo della
custodia cautelare in carcere al predetto, con la contestazione provvisoria del reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen..

data 23-6-2011, che aveva annullato l’ordinanza custodiale, era stata annullata con sentenza
13-6-2012 della prima sezione penale di questa corte, in accoglimento del ricorso proposto dal
PM.
2. Il tribunale in primo luogo richiamava il provvedimento genetico della misura che aveva
ancorato il giudizio di gravità indiziaria a due chiamate di correo (Varacalli e Marando) assistite
da riscontri individualizzanti rappresentati da due elementi risultanti da intercettazioni (in
particolare l’ambientale 784 del 10-4-2008 tra lana e Callà), e cioè la partecipazione di Peppe
Nirta ad una cena in data 9 aprile con Bruno lana e Giuseppe Gioffrè, capi di due ‘locali’ del
torinese, e l’affidamento al predetto Nirta dell’incarico di portare un’ambasciata per la
risoluzione della questione dell’attribuzione della ‘dote’ al Gioffrè, a Giuseppe Pelle di S. Luca,
all’epoca reggente del ‘crimine’, nonché alla frequentazione con altri affiliati.
3. Indi il tribunale ricordava che le ragioni dell’annullamento della misura da parte del primo
provvedimento del riesame stavano nel dubbio circa l’individuazione nell’indagato del Peppe
Nirta evocato nell’ambientale di cui sopra, per asserita non corrispondenza dei rapporti di
parentela con terzi e dell’epoca della scarcerazione dell’indagato con quelli del ‘Peppe’. Dubbio
che il provvedimento riteneva ampiamente superato dalle argomentazioni spese nel ricorso del
PM avverso la prima ordinanza, poi annullata, e dai riferimenti del predetto ricorso ad ulteriori
significativi elementi (quali riconoscimento della voce del Nirta, sua residenza non lontano da
Barcellona, disponibilità di un’autovettura Polo).
4. Il tribunale concludeva quindi che il coinvolgimento del Nirta, da parte del capo del ‘locale’ di
Cuorgnè (lana risulta condannato in primo grado alla pena di tredici anni e mezzo di
reclusione), nella questione del conferimento della ‘dote’ al ‘padrino’ Gioffré, lo qualificava
come personaggio di spicco nell’associazione integrando quindi gravissimi indizi di
appartenenza alla stessa.

5″.

Tramite il difensore avv. C.M. Romeo, Nirta deduce mancanza e manifesta illogicità della

motivazione per essersi il tribunale attardato nell’individuazione del ricorrente, per poi
omettere l’indicazione degli elementi a sostegno dell’accusa di affiliazione al sodalizio e del
contributo ad esso prestato, ricordando come per giurisprudenza di questa corte la
partecipazione ad un’associazione criminosa esiga un ruolo dinamico e funzionale nell’ambito
della stessa che contribuisca alla sua esistenza o al suo rafforzamento, accompagnato
dall’affectio societatis, cioè dalla permanente disponibilità del soggetto ad adoperarsi per
2

L’ordinanza era pronunciata in sede di rinvio in quanto la precedente dello stesso tribunale, in

l’attuazione del programma del sodalizio. Trattandosi nella specie di ramificazioni piemontesi
della n’drangheta in nove ‘locali’, per quasi tutti i soggetti ritenuti coinvolti erano stati
individuati, salvo che per il Nirta, il locale di riferimento e le relative ‘dote’ e ‘carica’.
6.La richiesta era quindi di annullamento senza rinvio dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Invano l’impugnante censura di mancanza e manifesta illogicità l’accurata e puntuale
motivazione del tribunale in punto individuazione nel ricorrente del Peppe che dalle
intercettazioni risulta aver partecipato alla cena del 9 aprile 2008 con Bruno lana e
Giuseppe Gioffrè, capi di due ‘locali’ del torinese, nonché essere l’affidatario
dell’ambasciata a Giuseppe Pelle di S. Luca, all’epoca reggente del ‘crimine’, per la
risoluzione della questione dell’attribuzione della ‘dote’ al Gioffrè.
3.

Per quanto il dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio fosse generico,
l’esame della motivazione evidenzia, come il provvedimento impugnato non ha mancato
di sottolineare, che l’annullamento investiva per l’appunto tale individuazione, tema che
il tribunale ha affrontato e risolto positivamente con motivazione pertinente ed
esaustiva, fornendo precise e convincenti risposte ai dubbi sollevati dalla prima sezione
penale di questa corte in ordine alla possibile non corrispondenza dei rapporti di
parentela con terzi e dell’epoca della scarcerazione dell’indagato con quelli del ‘Peppe’.
Risposte già contenute nel ricorso del PM avverso l’ordinanza poi annullata, e
confermate da ulteriori significativi elementi (quali il riconoscimento della voce del
Nirta, la sua residenza non lontano da Barcellona, la disponibilità di un’autovettura
Polo), tali da plasticamente attagliarsi alla persona del Nirta indicandolo come il Peppe
delle intercettazioni.

4.

Né il tribunale, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, si è comunque sottratto
all’onere di ricerca ed indicazione degli elementi a sostegno dell’accusa al Nirta di
affiliazione al sodalizio e del contributo ad esso prestato, in quanto, benché la sentenza
di annullamento, come già accennato, non mettesse sostanzialmente in discussione la
sussistenza di gravi indizi, ma soltanto la loro riferibilità all’indagato, tali elementi sono
stati puntualmente rievocati nella partecipazione del Nirta alla cena con i capi di due
‘locali’ della ‘ndrangheta del Piemonte e nel suo interessamento alla vicenda della ‘dote’
del Gioffrè, nell’ambito della quale ricopriva il ruolo non secondario di latore di
un’ambasciata al Pelle di S. Luca.

5. Il che, anche alla stregua della giurisprudenza di questa corte evocata nel gravame
secondo la quale la partecipazione ad un’associazione criminosa esige un ruolo dinamico
e funzionale nell’ambito della stessa che contribuisca alla sua esistenza o al suo
rafforzamento, accompagnato dall’affectio societatis, cioè dalla permanente disponibilità
3

1. Il ricorso merita rigetto.

del soggetto ad adoperarsi per l’attuazione del programma del sodalizio, non manca di
disegnare un ruolo attivo del Nirta nell’ambito della sua intraneità all’associazione, poco
contando, almeno a livello della gravità indiziaria richiesta in sede cautelare, la mancata
individuazione per il ricorrente del ‘locale’ di riferimento e delle relative ‘dote’ e ‘carica’.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen..
Roma 22-11-2013

P. Q. M.

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