Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3884 del 27/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3884 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLE SEBASTIANO N. IL 13/09/1962
avverso la sentenza n. 567/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
. .
refre-fra-eeecAuse-rter

Udito, per la arte civile, l’Avv
Uditi

ensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Minniti, il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/7/05 il Tribunale di Locri ha dichiarato Pelle

artt. 10, 12 e 14, L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 e art. 61 c.p., n.
6 per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un
fucile a pompa cal. 12 con matricola abrasa, fatti accertati in San
Luca il 20/8/03, e, ritenuta la fattispecie di detenzione illegale di
arma clandestina assorbita in quella di porto, unificati i reati nel
vincolo della continuazione l’ha condannato a 3 anni e 6 mesi di
reclusione ed Euro 1.000 di multa.
2.

L’arma è stata trovata carica a un paio di metri di distanza dal Pelle,
all’epoca da tempo latitante, sorpreso dai Carabinieri addormentato
in un sacco a pelo accanto a una tenda in un campo coltivato a
canapa indiana.

3.

Proposto gravame dall’imputato e dal Procuratore generale della
Repubblica di Reggio Calabria, in accoglimento dell’impugnazione di
quest’ultimo la locale Corte di appello, con sentenza in data 26/2/09,
ha dichiarato il Pelle colpevole anche del reato di detenzione di arma
clandestina e ha aumentato la pena a 3 anni e 10 mesi di reclusione
ed Euro 1.200 di multa.

4.

Contro la sentenza di secondo grado il difensore dell’imputato ha
proposto ricorso per cassazione con il quale ha contestato la valenza
degli elementi sulla cui base la Corte territoriale ha ritenuto che il
possesso dell’arma fosse attribuibile al suo assistito; ha dedotto
inoltre violazione di legge per non essere il reato di detenzione di
arma clandestina stato ritenuto assorbito in quello di porto; e si è
doluto, infine, della totale assenza di risposta al motivo di appello
riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche e la
misura della pena, in cui si evidenziava come elemento suscettibile di
indurre a un trattamento sanzionatorio più favorevole il buon
comportamento tenuto dall’imputato al momento dell’arresto.

1

Sebastiano colpevole di violazione della L. 14 ottobre 1974, n. 497,

5.

Respinti i primi due motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto meritevole
di accoglimento quello attinente al diniego delle attenuanti generiche,
profilo assorbente rispetto alla doglianza sulla misura della pena,
poiché al riguardo non si ritrovava nella sentenza impugnata alcuna
motivazione, neppure implicita, che invece era necessaria a fronte di
uno specifico motivo di appello. Stante l’assoluta mancanza di
motivazione, dunque, la Cassazione annullava con rinvio alla Corte
d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio di merito su questo

6. Il giudice di rinvio ha confermato sia il diniego delle attenuanti
generiche, sia la misura della pena inflitta, escludendo che vi fosse la
prova di un buon comportamento processuale dell’imputato. Al
contrario, lo stato di latitanza del Pelle al momento dell’arresto,
unitamente alla sua personalità criminale risultante dalle numerose
condanne definitive per ricettazione, associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti e reati connessi, applicazione della
sorveglianza speciale … (cfr. pag. 3) deponevano per l’insussistenza
di valide ragioni per la concessione delle richieste attenuanti.
7. Pelle Sebastiano propone ricorso per cassazione contro la sentenza
predetta per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
agli articoli 62 bis e 61 numero 6 del codice penale, 10, 12 e 14 della
legge 497-74, 23 della legge 110-75.
8. Secondo il ricorrente, il suo buon comportamento risultava dalle
dichiarazioni del comandante della stazione dei carabinieri di San
Luca, il quale aveva riferito di una condotta esemplare mantenuta al
momento dell’arresto e successivamente in caserma; il giudizio
negativo sulla personalità dell’imputato doveva, poi, essere escluso in
forza dell’intrapreso percorso rieducativo, debitamente storicizzato
dalla produzione documentale afferente l’attuale stato lavorativo.
9. Infine, si contestava il vizio di travisamento del fatto con riferimento
ai precedenti penali dell’imputato, esaminati ai fini della valutazione
della sua personalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

solo punto.

1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità; la Corte di rinvio
ha ovviato alle lacune motivazionali riscontrate dalla prima sezione di
questa Corte in sede di annullamento, fornendo adeguata motivazione
della ritenuta non concedibilità delle richieste attenuanti generiche. A
fronte di tale motivazione, le doglianze svolte dal ricorrente si
sostanziano in nulla più che censure in punto di fatto della sentenza
impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di
prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la

giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua
motivazione esente da vizi logico-giuridici.
2. In proposito, occorre ricordare che nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, Sentenza n.
34364 del 16/06/2010, Rv. 248244; Nella fattispecie la Corte aveva
ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con
esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato,
nonché al suo negativo comportamento processuale).
3. Quanto al lamentato travisamento, occorre ricordare che in tema
di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art.
606, comma primo, lett. e) ad opera dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006,
non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; conf.
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola).
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

3

decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 27/11/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA