Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38829 del 23/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38829 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGRAZZUTTI MARCO N. IL 29/05/1974
ZANIN FRANCO N. IL 14/08/1944
PICCOLI MASSIMO N. IL 21/06/1971
avverso la sentenza n. 1623/2011 TRIBUNALE di UDINE, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 23/05/2014

1) Con sentenza del 16.5.2013 il Tribunale di Udine, in composizione monocratica,
condannava Sgrazzutti Marco, Zanin Franco e Piccoli Massimo, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, alla pena dell’ammenda per le violazioni del
DPR 380/2001 rispettivamente ascritte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore degli imputati,
chiedendo, in via principale, declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta
prescrizione e, in via subordinata, la riduzione della pena irrogata, con la sospensione
condizionale della stessa e con il beneficio della non menzione.
Con ordinanza in data 7.11.2013, la Corte di Appello di Trieste, essendo la sentenza
inappellabile (art.593 co.3 c.p.p.), qualificava ex art.568 co.5 c.p.p. l’appello come
ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha, attraverso il
puntuale esame delle risultanze processuali ed in particolare della documentazione in
atti, ritenuto che la tesi difensiva in ordine alla “retrodatazione” delle opere fosse
destituita di ogni fondamento.
Con l’impugnazione (che “risente” palesemente del fatto che si intendeva proporre
appello) si richiede la rivisitazione delle risultanze probatorie. Il controllo
demandato alla Corte di legittimità va, però, esercitato sulla coordinazione delle
proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del
provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica,
gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo. Anche a seguito della modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il
sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la
mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie,
ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di
merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata
incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del
18.12.2006; Cass.pen.sez.2 n.23419/ 2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del
14.2.2012).
2.2) Il Tribunale ha, poi, dato conto dell’esercizio del potere discrezionale nella
determinazione della pena, richiamando tutti i criteri di cui all’art.133 c.p. ed ha
ritenuto, trattandosi di pena pecuniaria, di non concedere i benefici di legge.
A tale ultimo proposito va ricordato che per le contravvenzioni punite con la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda (come nel caso di violazione della normativa
sul cemento armato) è prevista l’obbligatoria iscrizione nel casellario giudiziale:

OSSERVA

l’art.3 DPR 14.11.2002 prevede, infatti, l’iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari
di condanna definitivi, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge
ammette la definizione in via amministrativa o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di
cui all’art.162 c.p. e sempre che non sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena. E le contravvenzioni per le quali è consentita l’oblazione a norma
dell’art.162 c.p. sono solo quelle punite con la pena dell’ammenda.
La concessione dei benefici di legge in relazione a dette contravvenzioni costituisce,
però, una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato (cfr.
Cass.pen. Sez. 1 n.13000 del 18.2.2009).
L’art.5 comma 2 lett.d) DPR cit. prevede, invero, che sono eliminate le iscrizioni
relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per le contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici
di cui agli artt.163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena
è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
I ricorrenti, pur avendo riportato condanna alla sola pena dell’ammenda, non
avrebbero quindi potuto beneficiare (in caso di concessione dei benefici di legge) di
detta “eliminazioneTM.
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 23.5.2014

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