Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38820 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38820 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 07/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANARO RAFFAELE N. IL 17/11/1988
X. STEFANO N. IL 30/08/1993
avverso la sentenza n. 106/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
28/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sz2,,,,
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che ha concluso per / )A/y) n-pue-Ufrk-ke» F-0

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 28 febbraio 2014 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del
Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale che in data 7 giugno 2013 aveva
condannato, fra gli altri PANARO Raffaele e LO RUSSO Stefano per concorso in tentata rapina
aggravata.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
PANARO Raffaele a mezzo difensore deduce che la sentenza impugnata è:

1. nulla per inosservanza delle norme processuali. Violazione degli articoli 179 e 601
codice procedura penale. Lamenta il mancato avviso del procedimento d’appello al
difensore di fiducia avvocato Marilosa Ostuni nominata in data 26/10/2013
2. nulla per difetto di motivazione . Sostiene che le motivazioni sono praticamente
inesistenti. Si tratta di asserzioni apodittiche, prive di efficacia dimostrativa. contesta
l’interpretazione data alle dichiarazioni della parte offesa;
3. nulla per difetto di motivazione anche con riguardo al trattamento sanzionatorio.

LO RUSSO Stefano ,a mezzo del difensore, deduce:
1. l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di Cannito Filippo ai sensi dell’articolo 195 codice di
procedura penale perché de relato rispetto alle informazioni dirette del figlio Michele che
non è stato sentito;
2. violazione di legge con riguardo alla mancata esclusione dell’aggravante dell’arma;
3. violazione di legge con riguardo al diniego delle attenuanti generiche;
4. omessa motivazione con riguardo al riconoscimento del fatto di lieve entità

Il ricorso di PANARO Raffaele è fondato.
Emerge dagli atti che il PANARO in data 25.10.2013 ha nominato l’Avvocato Marilisa Ostuni alla
quale non è stato fatto avviso del procedimento d’appello. All’udienza avanti la Corte d’Appello
il Panaro è stato assistito da difensore d’ufficio.
La sentenza deve essere annullata nei confronti del PANARO con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Bari per nuovo giudizio.
Il ricorso di X. Stefano è inammissibile giacché i motivi sub 1,2,3 in esso dedotti sono
,manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecìficità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità. La
Corte territoriale ha dato atto della superfluità dell’esame del minore considerato che il padre
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ebbe modo di vedere personalmente i rapinatori in azione, così come ha dato conto delle
ragioni che impedivano l’esclusione dell’aggravante dell’arma con motivazione specifica e
giuridicamente corretta e delle ragioni che impedivano la concessione delle attenuanti
generiche peraltro genericamente richieste anche in questa sede
Il motivo sub 4 è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c. 3 C.P.P. posto che la violazione
denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta innanzi alla Corte di Appello
avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. Sussiste violazione del divieto di
“novum” nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede

Il ricorso di X. è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PANARO Raffaele con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’Appello di Bari per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di X. Stefano che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 7.7.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate.

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