Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3882 del 17/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3882 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Ciancio Iony, nato a Cassino (Fr) 1’8/6/1967

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Frosinone in
data 28-29/7/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Graziella Scappaticcì,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28-29/7/2015, il Tribunale del riesame di Frosinone
rigettava il ricorso proposto da Iony Di Ciancio e, per l’effetto, confermava il
decreto di sequestro preventivo emesso il 7/7/2015 dal Giudice per le indagini
preliminari in sede; al Di Ciancio era ascritto il reato di cui all’art.5, lett. b), I. 30

Data Udienza: 17/11/2015

aprile 1962, n. 283, per aver detenuto per la vendita derrate alimentari in
cattivo stato di conservazione.
2. Propone ricorso per cassazione il Di Ciancio, a mezzo del proprio
difensore, deducendo – con unico motivo – l’inesistenza e la nullità per vizio
strutturale del decreto di sequestro emesso dal G.i.p., con inosservanza dei
termini di cui all’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame,
pur accedendo ad una delle censure difensive, non ne avrebbe valutata un’altra,
attinente all’inesistenza strutturale del provvedimento (in quella sede)

preventivo emessi dal G.i.p. farebbero riferimento, peraltro per relationem, ad
un sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria il 3/7/2015, mentre
quello in argomento sarebbe avvenuto il 1°/7/2015 e non sarebbe mai stato
convalidato (così perdendo efficacia il 17/7/2015). Ne deriverebbe che la stessa
ordinanza costituirebbe atto abnorme, viziato da giuridica inesistenza, ovvero
sarebbe nullo per totale carenza strutturale, richiamando un atto inesistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio, innanzitutto, che l’intero gravame – disatteso del tutto il
merito – si concentra in realtà sul provvedimento emesso dal G.i.p. il 7/7/2015. e
non su quello del Tribunale del riesame a data 28-29/7/2015; la stessa
impugnazione, inoltre, muove dal presupposto per cui il primo provvedimento
(comprensivo dell’ordinanza di convalida e del decreto di sequestro preventivo)
risulterebbe irrimediabilmente viziato – addirittura in termini di inesistenza o,
quantomeno, di abnormità – per aver avuto ad oggetto, peraltro per relationem,
un sequestro di urgenza operato dalla p.g. il 3/7/2015, quindi diverso da quello
eseguito a carico del Di Ciancio, invero avvenuto il 1°/7/2015 e giammai
convalidato. Di ciò, a parere del ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe
peraltro tenuto conto, omettendo qualsiasi motivazione al riguardo.
Orbene, ritiene la Corte che questo argomento non possa essere accolto.
L’ordinanza del Collegio di Frosinone contiene la precisa scansione
cronologica della vicenda in oggetto, che muove – per indicazione espressa – dal
sequestro disposto dalla p.g. «alle ore 18.00 del 1/7/2015»; questo, pertanto, è
il primo vincolo eseguito a carico del Di Ciancio, e soltanto su questo sono state
poi parametrate le successive fasi del procedimento ed è stato verificato il
rispetto (o meno) dei relativi termini perentori, così come individuati dall’art.
321, comma 3-bis cod. proc. pen.. La stessa misura temporanea, infatti, è stata
poi convalidata dal G.i.p. il 7/7/2015 (sia pur richiamando un accesso della p.g.

2

impugnato; ed invero, sia l’ordinanza di convalida, che il decreto di sequestro

a data 3/7/2015, non già 1°/7/2015, per evidente e mero errore materiale,
essendo uno solo il vincolo in esame), con contestuale, autonoma emissione di
nuovo decreto di sequestro, così divenuto

ex tunc l’unico provvedimento

genetico della misura; tale ordinanza è stata poi sottoposta al Tribunale del
riesame (che ha verificato il mancato rispetto del doppio termine di 48 ore di cui
alla norma citata) e confermata con l’ordinanza qui gravata.
L’unica – quest’ultima – sulla quale può essere quindi esperito il ricorso per
cassazione. E senza che, nella presente sede, possano essere ulteriormente

atteso che oggetto esclusivo del riesame è il decreto di sequestro emesso dal
G.i.p., l’unico che legittima la misura cautelare (per tutte, Sez. 3, n. 11671 del
3/2/2011, Fioretti, Rv. 249919, peraltro richiamata nell’ordinanza del Collegio di
merito, a mente della quale “una volta che il Giudice delle indagini preliminari
abbia ritenuto sussistere gli estremi per l’emissione del decreto di sequestro
preventivo, ogni questione relativa alla convalida del sequestro disposto in via
d’urgenza risulta priva di attualità e il tribunale del riesame può essere investito
esclusivamente del controllo sul decreto di sequestro emesso dallo stesso
Giudice delle indagini preliminari”); e con l’ulteriore precisazione – sostenuta dal
Supremo Collegio di questa Corte (Sez. U, n. 21334 del 31/5/2005, Napolitano,
Rv. 231055) – per cui l’ordinanza di convalida rimane comunque inoppugnabile,
non essendo al riguardo esperibili né il ricorso per riesame ex art. 322 cod. proc.
pen. (mirato ad un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti per
l’ablazione delle cosa, e quindi con oggetto esclusivo il decreto di sequestro
emesso dal Giudice, secondo quanto testualmente stabilito), né l’appello di cui
all’art. 322-bis cod. proc. pen. (atteso che l’espressione “ordinanze in materia di
sequestro preventivo”, impiegata dalla disposizione, indica, sotto un profilo
letterale, le ordinanze che negano la misura o decidono sul suo mantenimento e
non quelle che hanno ad oggetto l’autonomo problema del corretto uso
dell’attribuzione interinale da parte del p.m., che sono perciò propriamente in
materia di legittimità dell’intervento dello stesso).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

3

valutate questioni inerenti l’avvenuta convalida, come richiede il ricorrente,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

I Presidente

sigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA