Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38817 del 05/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38817 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMERI ANTONIO N. IL 02/06/1946
avverso la sentenza n. 958/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 05/07/2013

Palmeri Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Caltanissetta confermava quella resa dal tribunale di Gela che lo aveva
condannato la pena di giustizia per i reati di cui agli articoli 44 lettera B., 71,72, 94, 65 e 72
DPR 309/90, 349 cod. pen..
Assume in questa sede il ricorrente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione
al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dolendosi del fatto che il
giudice a quo si sia limitato a valutare circostanze soggettive senza verificare la gravità del
fatto e tutti gli altri parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale.
Il ricorrente ha fatto pervenire successivamente rinuncia al ricorso.
Quest’ultimo deve essere pertanto dichiarato inammissibile per tale ragione e , comunque in
quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di merito.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500.
Così deciso, il giorno 5.7.2013

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