Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38815 del 23/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38815 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZINI PATRICK N. IL 04/04/1977
avverso la sentenza n. 291/2011 TRIBUNALE di FORLI’, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 23/05/2014
Ritenuto:
— che il Tribunale di Forlì con sentenza del 10/2/2012 ha affermato la responsabilità penale di
MAZZINI Patrick per il reato di cui all’articolo 159, comma 1, lettera a)dlv 81\2008 (acc. in Forlì,
il 24.3.2009);
.
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del .fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 23/5/2014
— che avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l’imputato,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali;