Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38813 del 05/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38813 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO MARCO N. IL 17/08/1984
avverso la sentenza n. 1074/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 05/07/2013

Greco Matti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Lecce ha confermato quella resa dal tribunale di Brindisi che aveva
condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 capoverso del
codice’penale e 6 co. 2 e 6 legge 401/89 per aver omesso di presentarsi presso la questura in
occasione delle partite della squadra di Brindisi.
Deduce in questa sede il ricorrente errata, contraddittoria e manifesta illogicità della
motivazione censurando il percorso motivazionale seguito del giudice di merito che ha escluso
l’errore scusabile in relazione alle modalità ed ai tempi dell’obbligo della firma.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito avendo logicamente il giudice valutato una serie di risultanze processuali quali la firma
nel riquadro relativo al secondo tempo e alla mancata ripresentazione nonostante le
assicurazioni negli orari pomeridiani per dedurne la piena consapevolezza del contenuto degli
obblighi in capo al ricorrente.
Questa Corte ha peraltro ripetutamente affermato che “dedurre il vizio di manifesta illogicità
della motivazione significa dimostrare che il testo del provvedimento è macroscopicamente
carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di
merito una diversa valutazione degli stessi, magari altrettanto logica” (ss.uu., 19 giugno 1996,
Di Francesco) e ciò per la evidente ragione che la interpretazione e valutazione degli atti è
quaestio facti riservata al giudizio di merito, soltanto nel quale, dunque, è legittimo
contrapporre, nella dialettica delle parti, logica a logica. Ne consegue che il giudice di
legittimità deve limitarsi ad accertare se il giudice di merito abbia fatto propria, logicamente,
con correttezza logica, una delle possibili interpretazioni o valutazioni degli atti e, accertato il
rispetto delle regole della logica, non può che disattendere la censura di manifesta illogicità che
sia stata proposta affermandosi – ed è quod plerumque accidit – che alla interpretazione o
valutazione degli atti data dal giudice di merito è possibile opporne un’altra.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 5.7.2013

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