Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3881 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3881 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ACQUAVIVA FRANCESCO PAOLO N. IL 24/08/1951
avverso la sentenza n. 850/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4,2(„, rAjj„.90,3,3,3,3_9_1 ttp

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Udito, per la partecivile, l’Avv
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)ipi difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1.Francesco Paolo ACQUAVIVA è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di
Appello di Lecce sez. dist. di Taranto del 13-12-2012, confermativa di quella del Tribunale di
Taranto, sez. dist. di Martinafranca, in data 19-1-2009, dei reati di lesioni personali in danno
del genero Cosimo Cristofaro, e di ingiuria e minaccia in danno di Anna Marotta, madre del
Cristofaro.
2.L’imputato ha proposto ricorso tramite il difensore deducendo, con il primo motivo, erronea

nell’ingiuria era stato argomentato sul mero rilievo della sua presenza alla pronuncia della
parola offensiva da parte di due donne separatamente giudicate.
3.Con il secondo motivo si deduce inosservanza di norme previste a pena di nullità in relazione
ai verbali d’udienza successivi a quello dell’udienza in cui era stata dichiarata la contumacia,
nei quali l’imputato era stato qualificato assente venendo infine privato del diritto alla notifica
dell’estratto contumaciale con violazione del diritto di difesa.
4.11 terzo motivo lamenta vizio di motivazione sul punto della ritenuta sussistenza
dell’aggravante dell’uso di un coltello in relazione al reato di minaccia, a fronte della mancata
conferma di tale uso da parte degli altri testi, e dell’affermazione di responsabilità per le lesioni
per essere la prognosi (giorni sette) sproporzionata per difetto al tipo di coltello (della
lunghezza di 15 cm) che sarebbe stato utilizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che i reati si sono prescritti, tenuto conto della sospensione per giorni 707 del
relativo termine, in data 29-7-2013, dunque successivamente alla pronuncia della
sentenza di secondo grado, il collegio osserva che il secondo motivo del ricorso non è
manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
2. Va in primo luogo sgombrato il campo dall’anacronistico richiamo, operato dalla corte
territoriale sulla base di sentenze di legittimità assai risalenti, al tradizionale principio
dell’unicità della impugnazione, principio definitivamente messo in crisi dalla sentenza
n.317 del 2009 della Corte costituzionale, la quale, demolendo il principio di diritto
affermato dalle Sezioni unite 6026/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione
dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del
provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza
contumaciale, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal
difensore dello stesso.
3. Proprio sulla scorta di tale intervento demolitore della Consulta, un recente indirizzo di
questa corte (Cass. 49408/2012), applicabile al caso di specie nel quale è mancata la
notifica all’imputato, dichiarato contumace all’udienza del 12-6-2006 (e impropriamente
qualificato ‘assente’ nei verbali delle successive udienze), dell’avviso di deposito della
2

applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen. in quanto il concorso

sentenza di primo grado con l’estratto del provvedimento, ha affermato che in tali casi il
decreto di citazione per il giudizio di appello è affetto da nullità di ordine generale, a
norma dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., nullità che travolge anche la
sentenza di secondo grado.
4. Tanto sul rilievo che, poiché a norma dell’art. 601, comma 1, cod. proc. pen., il
presidente della corte d’appello ordina ‘la citazione dell’imputato appellante’ (dizione
che individua l’imputato il cui difensore abbia proposto impugnazione, quello che abbia

l’impugnazione ma che non abbia a sua volta proposto appello personalmente entro i
termini previsti dalla legge), il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente
emesso soltanto dopo che, in caso di sentenza contumaciale di primo grado, la notifica
dell’avviso di deposito con l’estratto della decisione sia stata regolarmente effettuata
all’imputato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. Mentre, in caso contrario,
sempre secondo l’indirizzo in parola, l’emissione di quel decreto sarà lesiva dell’esercizio
del diritto di impugnazione personale dell’imputato, espressione del diritto di difesa, con
la conseguente patologia di cui sopra.
5. L’orientamento ricordato si pone peraltro in contrasto con la giurisprudenza orientata
nel senso della non ricorrenza di una causa di nullità e dell’esigenza, soltanto, di
sospendere la trattazione del procedimento di secondo grado, rinviando gli atti al
giudice di primo grado per l’incombente di cui sopra.
6. Né va trascurato che, nella specie, la peculiare circostanza che l’Acquaviva avesse
nominato in data 2-2-2009 l’avv. Chiarelli proprio per la proposizione dell’appello -il che
la sentenza impugnata non ha mancato di ricordare-, potrebbe addirittura far
propendere per la conclusione della consunzione del suo autonomo diritto
d’impugnazione (Cass. 11651/2012).
7. Queste ultime considerazioni, pur rendendo dubbia la fondatezza della doglianza, non
sono tuttavia idonee a farla qualificare come manifestamente infondata, dovendo quindi
prevalere la causa estintiva in quanto nel giudizio di cassazione, qualora già risulti la
prescrizione del reato, non sono rilevabili, in mancanza -come nella specie- della
costituzione di parte civile, le nullità, anche se di ordine generale, poiché il rinvio al
giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa
estintiva.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso il 19/11/2014

proposto l’impugnazione personalmente e quello il cui difensore abbia proposto

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