Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3881 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3881 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Benenati Carlo, nato a Roma il 13/3/1960

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma in data
18-19/5/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18-19/5/2015, il Tribunale del riesame di Roma
rigettava il ricorso proposto da Carlo Benenati e, per l’effetto, confermava il
decreto 13/2/2015 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del locale
Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo su un immobile sito in
Buonconvento (Si), intestato alla “Iside s.r.l.”; al’indagato – quale legale
rappresentante della stessa società – era contestato il delitto di cui all’art. 11, d.
Igs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver simulatamente alienato il ramo di azienda

Data Udienza: 17/11/2015

della citata s.r.l. alla “Ratumena s.r.l.”, di cui lo stesso era legale
rappresentante, rendendo così inefficace una procedura di riscossione coattiva.
2. Propone ricorso per cassazione il Benenati, a mezzo del proprio difensore,
deducendo un unico motivo, sviluppato su due punti:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 11, d. Igs. n.
74 del 2000. Il Tribunale del riesame – pur in presenza di copiosa
documentazione prodotta – non avrebbe verificato che la soglia di punibilità
prevista dall’art. 11 in esame – pari ad oltre 50.000 euro di imposte dovute –

somme dall’importo indicato nel capo di imputazione (pari a 536.468,39 euro),
fino a pervenire ad una cifra addirittura inferiore a 40.000 euro; al riguardo, il
ricorso sviluppa una più che analitica disamina della vicenda – e di tutti i suoi
profili contabili – a muovere dalla prima cartella di pagamento notificata alla
“Iside s.r.l.” nell’aprile 2011, specificando in particolare – quanto alla somma di
306.152,00 euro (iscritta a ruolo a titolo di omesso versamento i.v.a. 2007) che la stessa non individuerebbe in realtà alcuna omissione, ma soltanto il
disconoscimento automatico del credito i.v.a. relativo all’anno 2006, allorquando
la dichiarazione di imposta non era stata presentata;
– inidoneità dell’atto dispositivo a rendere inefficace, in tutto o in parte, la
procedura di riscossione coattiva. Il Tribunale non avrebbe considerato che il
bene sottoposto a vincolo, al momento dell’atto di conferimento del luglio 2011,
si trovava già gravato da ipoteca volontaria iscritta nel 2007 fino alla
concorrenza di 17,6 milioni di euro (a garanzia di un mutuo ipotecario per 8,8
milioni di euro) e che la “Iside” era morosa verso lo stesso istituto bancario per
circa 2,8 milioni di euro , ovvero per un ammontare sostanzialmente coincidente
con il valore del cespite, come stimato. Ne discenderebbe che, pur potendo in
astratto l’Erario intervenire nella procedura esecutiva, non residuerebbe alcun
valore del bene pignorato sul quale l’amministrazione finanziaria avrebbe potuto
concorrere, sì da escludere l’idoneità del conferimento a rendere inefficace la
procedura di riscossione, oltre che il dolo del delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per
cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc.
pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla
violazione di legge; in questa nozione rientrano, in particolare, la mancanza
assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità

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non sarebbe stata superata nel caso di specie, dovendosi detrarre numerose

manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso
codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.
Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv.
224611).
4. Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, per costante e condiviso
indirizzo di legittimità, il reato di cui all’art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000 – integrato

al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, delle sanzioni e
relativi interessi – costituisce fattispecie tipicamente di pericolo, non di danno
(tra le altre, Sez. 3, n. 37415 del 25/6/2012, Tonetto, Rv. 253359; Sez. 3, n.
36290 del 18/5/2011, Cualbu, Rv. 251076), la cui consumazione si protrae per
tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a pregiudicare
l’adempimento

dell’obbligazione

tributaria,

indipendentemente dalla

realizzazione del fine programmato dal debitore o dal successivo pagamento
dell’imposta; in tal senso, quindi, la fattispecie risulta diversa rispetto
all’omologa figura, oggi abrogata, di cui all’art. 97, comma sesto, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, in quanto – a fronte della medesimezza sia
dell’elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo
specifico, che della condotta materiale rappresentata dall’attività fraudolenta – da
un lato, non richiede il presupposto materiale prima previsto dall’abrogata
disposizione, ossia che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività
di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall’altro, non richiede
quell’evento che, nella previgente previsione, era invece essenziale ai fini della
configurabilità del reato, ossia la effettiva vanificazione della riscossione
tributaria coattiva (tra le altre, Sez. 3, n. 14720 del 6/3/2008, Ghiglia, Rv.
239971). Quanto poi al profitto del delitto in esame, confiscabile anche nelle
forme per equivalente, lo stesso va individuato nella riduzione simulata o
fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, pertanto, nella
somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita, non importa se
con esito favorevole o meno, attesa la citata struttura di reato di pericolo (Sez.
3, n. 10214 del 22/1/2015, Chiarolanza, Rv. 262754; Sez. 3, n. 33184 del
12/6/2013, Abrusci, Rv. 256850); profitto che – proprio perché costituito da
qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazione
del reato – può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante
dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito
dell’accertamento del debito tributario (Sez. U, n. 18374 del 31/1/2013, Adami,
Rv, 255036).

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dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi

5. Così richiamata la natura del reato in oggetto, rileva il Collegio che la
motivazione con la quale è stata confermata la misura in atto risulta, per un
verso, conforme agli indirizzi ermeneutici appena richiamati, e, per altro verso,
sostenuta da un adeguato e logico percorso argomentativo, in alcun modo
censurabile come inesistente o meramente apparente.
L’ordinanza impugnata, infatti, richiamata la natura di reato di pericolo della
fattispecie di cui all’art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000, ha quindi evidenziato che: 1)
1’11/4/2015, l'”Iside s.r.l.” aveva ricevuto la notifica di cartelle esattoriali per

ed I.v.a. per l’anno 2007, nonché I.v.a. anche per il 2006); 2) il successivo
14/7/2011, la stessa società aveva ceduto alla costituenda “Ratumena s.r.l.” il
ramo d’azienda comprensivo di beni immobili, per un valore di circa 1,06 milioni
di euro; 3) il legale rappresentante della cessionaria era ancora il Benenati, che
ne aveva sottoscritto il capitale per 2.000 euro, a fronte dei restanti 98.000 euro
sottoscritti dalla “Iside”.
Sì da ravvisare il fumus del delitto contestato, a fronte di una «alienazione
del bene fatta dall’indagato sostanzialmente a sé stesso per mezzo dello schermo
costituito dall’impresa acquirente, ed in epoca coincidente con la conoscenza
della pretesa erariale», sì da ledere quella garanzia patrimoniale che la norma
intende invece tutelare; fumus, peraltro, sul quale il ricorso non spende alcuna
considerazione.
Quanto, poi, alla soglia di punibilità indicata dall’art. 11 in esame, da
valutare in termini complessivi e non distinti per singola imposta od annualità,
l’ordinanza impugnata ha evidenziato che dall’importo totale di 536.468,39 euro
doveva essere detratta la somma di 9.686,09 euro a titolo di Irap, pacificamente
non richiamata nella norma in esame,

eg el

che però non ha inciso in alcun modo

sul superamento della soglia stessa, comunque ravvisato dal Tribunale. Del pari,
ancora con motivazione adeguata, il Collegio di merito non ha tenuto conto delle
doglianze difensive in punto di I.v.a., 2007 (per 306.152,00 euro), atteso che alla luce della citata natura di reato di pericolo – «un eventuale annullamento
delle cartelle esattoriali non verrebbe in alcun modo ad incidere sulla
configurabilità della fattispecie di reato». E con l’ulteriore precisazione per cui la
“Iside” aveva portato in detrazione un credito i.v.a. relativo all’anno 2006,
allorquando, però, non aveva presentato il Modello unico, sì da non consentire
alcuna verifica al riguardo; quel che – come affermato nel provvedimento
impugnato – «consente all’ufficio tributario di procedere all’accertamento
dell’imposta per l’anno successivo proprio sulla base del rilievo che l’imposta
portata in compensazione a quella dovuta non risulta dimostrata». Da ultimo, e
con riguardo all’ipoteca che gravava sul bene in sequestro per 17,6 milioni di

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l’importo di 512.625,42 euro (riferite ad omessi e/o carenti versamenti Ires, Irap

euro a garanzia di mutuo ipotecario, il Tribunale ha affermato – con argomento
logico non censurabile in questa sede – che la stessa non incide affatto sulla
configurabilità del delitto in esame, atteso che l’Erario ben può concorrere con il
creditore ipotecario.
Orbene, a fronte di una motivazione così adeguata e sostenuta da solido
percorso logico, il gravame invoca a questa Corte una nuova e diversa
valutazione delle medesime emergenze in fatto già esaminate dai Giudici di
merito, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole; il che, però, non

Giudice di legittimità in materia di misure cautelari reali, che non può involgere
un diverso esame dei singoli aspetti contabili della vicenda, che il ricorso invece
riporta in termini estremamente analitici, distinti per importi, imposte ed
annualità, come se si trattasse di un’impugnazione sollevata in sede di merito.
Ciò, in particolare, con riguardo al credito I.v.a. 2007, in ordine al quale il
Benenati spende numerose considerazioni sul fatto che, quand’anche
disconosciuto (perché relativo ad un credito formatosi in un’annualità per la
quale non era stata presentata la dichiarazione), lo stesso non si trasformerebbe
sic et simpliciter in debito corrispondente; argomento motivato con ripetuti
richiami contabili, con precisa indicazione delle righe compilate nelle dichiarazioni
I.v.a. interessate, ma non certo esaminabile – nei termini in cui è stato proposto
– da questa Corte di legittimità.
6. Del pari, non può essere accolto neppure il secondo punto del motivo
sollevato, relativo alla dedotta inidoneità dell’atto di cessione a pregiudicare la
garanzia per l’Erario; ed invero, la stessa doglianza si fonda su una circostanza
in fatto – ovvero che la “Iside”, già al 30/6/2011, fosse morosa nei confronti
della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio per circa 2,78 milioni di euro, «ossia
per un ammontare sostanzialmente coincidente con il valore del cespite» – che
questa Corte non può certo valutare come tale e che, comunque, non pare
costituire adeguata censura all’ordinanza impugnata (anche in punto di dolo),
espressasi – come indicato – sulla possibilità che l’amministrazione concorra sul
riparto del valore del bene ipotecato a favore di terzi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

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è consentito, atteso il ristretto – e già richiamato – ambito di intervento del

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Presidente

Il onsigliere estensore

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