Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38809 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 38809 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 26/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALTAMURA GAETANO N. IL 27/10/1963
ALTAMURA RAFFAELE N. IL 13/04/1958
AVOLIO SALVATORE N. IL 19/10/1970
COSENZA FRANCESCO N. IL 29/12/1970
COSTABILE ANTONIO N. IL 20/05/1992
DONADEO LUIGI N. IL 07/07/1970
ESPOSITO MONTEFUSCO MARCO N. IL 19/10/1978
FIDO SALVATORE N. IL 26/03/1987
FIGARO CIRO N. IL 22/04/1964
FUMMO GIANLUCA N. IL 22/01/1976
avverso la sentenza n. 4662/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e (
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In seguito alle denunce di Nocerino Filippo, imprenditore,
impegnato nella realizzazione di opere edili nella zona di San
Giovanni a Teduccio, ad individuazioni fotografiche e registrazioni
audiovisive eseguite dallo stesso denunciante, alle intercettazioni
ambientali raccolte nella sua autovettura ed alle dichiarazioni,
infine, del collaboratore di giustizia e coimputato Battaglia
Vincenzo, gli inquirenti denunciavano gli attuali ricorrenti in uno
con altri, diversamente giudicati, accusandoli di partecipazione al
clan camorristico denominato Mazzarella e di condotte estorsive in
danno dell’imprenditore denunciante, secondo quanto precisato in
rubrica. Nel contesto delle medesime indagini gli inquirenti
accusavano altresì i ricorrenti Altamura, da una parte, ed il
ricorrente Avolio, questi in concorso con tale Diffido separatamente
giudicato, di analoghe condotte estorsive, sempre in danno del
Nocerino, però riferite all’iniziativa di clan concorrenti del gruppo
Mazzarella, quello degli Altamura appunto, e quello dei Contini.
Per quanto di interesse, all’esito delle indagini venivano elevati i
capi di imputazione meglio in atti descritti le cui vicende
processuali successive vengono di seguito precisate in relazione a
ciascun ricorrente.
1. AVOLIO SALVATORE, condannato in primq cura\ alla pena di
anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 980,00 di multa,
perché giudicato colpevole, in concorso con Diffido Giuseppe ed
Esposito Ettore, del reato di estorsione aggravata in danno degli
imprenditori Nocerino Filippo e Castaldo Rosario (capo G), pena
confermata dalla Corte di appello, con l’assistenza del difensore di
fiducia sviluppa tre motivi di impugnazione.
1.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione
degli artt. 192 co. lI 530, 533, 125 c.p.p. e dell’art. 629 c.p., nonché
vizio della motivazione sul punto, in particolare argomentando: la
decisione non ha adeguatamente valutato la circostanza che tra
l’imputato e la p.o. Castaldo Rosario intercorrevano rapporti
consolidati di amicizia e frequentazione; l’imputato infatti, proprio
per tale amicizia, è intervenuto nei fatti di causa su richiesta del
Castaldo stesso con lo scopo di mitigare le richieste estorsive; la
condotta del prevenuto è pertanto riferibile ad una mediazione
nell’interesse della persona offesa, in quanto tale non punibile ai
sensi dell’art. 629 c.p.; la stessa sentenza di condanna dà atto che
,

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

l’imputato sarebbe intervenuto dopo il pagamento della terza rata
dell’estorsione; i giudici territoriali, inoltre, richiamano
genericamente le s.i.t di Nocerino Filippo del 19.10.2011, il cui
contenuto (testualmente riportato dalla difesa) nulla ha di
significativo a carico dell’imputato; il prevenuto fu avvicinato dal
Castaldo con richiesta di aiuto dopo aver confessato al Nocerino di
aver ceduto alle richieste estorsive e dopo aver registrato il dissenso
di questi per tale suo comportamento; tanto emerge dalle
intercettazioni ambientali dell’incontro tra Castaldo e Nocerino,
intercettazioni erroneamente valutate dalla corte di merito; anche le
dichiarazioni di Carrara Massino vengono unilateralmente valutate
dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto che la condotta
dell’Avolio fosse realizzata in aiuto del clan Contini e non già
nell’interesse dell’amico Castaldo; l’imputato non ha con certezza
partecipato alla fase della richiesta estorsiva e la sentenza non
dimostra affatto il ruolo avuto dall’imputato nella partecipazione
all’estorsione; la corte trae argomenti a carico dell’imputato dalla
lettura della conversazione intercettata il 18.10.2011 tra Nocerino e
Castaldo, senza logicamente motivare le conclusioni accusatorie; la
corte non ha dato risposta alle deduzioni difensive.
1.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa

ricorrente violazione degli artt. 192 co. II, 530, 533, 125 c.p.p. e
dell’art. 81 c.p., nonché vizio della motivazione sul punto, in
particolare argomentando: la corte territoriale ha del tutto ignorato
il terzo motivo di appello, con il quale la difesa contestava
l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ad
una condotta, quella estorsiva contestata, da ritenersi unitariamente,
ancorchè articolatasi attraverso reiterate minacce e versamenti
rateizzati dell’unica richiesta estorsiva; la corte ha del tutto ignorato
che è stata acquisita agli atti di causa la richiesta del coimputato
Diffido alla p.o. volta al pagamento della somma estorta, 15000
ovvero 22000 euro se mostrato o meno il contratto di appalto, da
rateizzare in versamenti mensili; di qui la unicità della condotta e la
illegittimità degli aumenti inflitti dai giudici di merito a titolo di
continuazione.
1.1.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa

ricorrente violazione degli artt. 192 co. II, 530, 533, 125 c.p.p. e
dell’art. 7 1. 203/91, nonché vizio della motivazione sul punto, in
particolare argomentando: nulla argomenta la sentenza impugnata
al riguardo; l’Avolio pose in essere una azione di mediazione
collegata al rapporto di amicizia con la p.o. Castaldi, di guisa che
non può ragionevolmente applicarsi l’aggravante in parola.
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1.2 Il ricorso proposto nell’interesse di Avolio Salvatore è fondato
nel suo secondo motivo di impugnazione.
1.2.1 Manifestamente infondato è, viceversa, il primo motivo di
impugnazione, giacchè fondato su una alternativa ricostruzione
della vicenda estorsiva a carico della p.l. volta a dimostrare un
diverso ruolo dell’imputato, non già concorrente nel reato, secondo
la difesa e come logicamente ritenuto dai giudici di merito, bensì
mero mediatore tra estorsori e p.1., favorevole alle ragioni di
quest’ultima.
Al riguardo non può il Collegio che prendere atto della esaustiva e
logica motivazione di accusa articolata dalla corte territoriale, la
quale ha opportunamente ricostruito la vicenda estorsiva di cui al
capo G) della imputazione, ripercorrendola nelle sue varie fasi con
la indicazione delle relative fonti probatorie.
Ebbene, la vicenda prende le mosse, secondo quanto argomentato
nella motivazione impugnata, dall’affidamento al Nocerino dei
lavori di manutenzione edilizia di uno stabile napoletano per un
importo di euro 380.000,00, lavori per i quali il Nocerino ebbe ad
incaricare Castaldo Rosario, titolare di una ditta individuale; questi
venne subito avvicinato da sodali del clan Contini, i quali gli
chiesero una tangente di euro 28.000,00; il Castaldo, dopo un primo
pestaggio, si rivolse all’Avolio, a lui noto, per ottenere una
riduzione delle pretese estorsive; questi, come prima iniziativa,
condusse l’estorto alla presenza del coimputato Diffido Giuseppe, il
quale assicurò la parte lesa che, se esibito il contratto di appalto, la
pretesa sarebbe scesa ad euro 15.000,00; venivano nel frattempo
versate le prime tre rate, rispettivamente di 4.000,00, 2000,00 e
2000,00 euro; a questo punto il Castaldo avvertì il Nocerino
dell’estorsione in corso ed il 18 ottobre 2011 questi incontrò
l’imputato; su tale incontro il Nocerino ha reso testimonianza,
affermando che il prevenuto specificò in tale circostanza
all’interlocutore i termini economici dell’estorsione, pari ad euro
22.000,00 e cioè al 10% dell’importo dei lavori; sempre in tale
occasione il D’Avolio si mostrò irremovibile con il Nocerino, lo
invitò a pagare le rate nelle sue mani e gli intimò di ripresentarsi
l’indomani presso il suo deposito “per sistemare la faccenda”; in
tale occasione l’Avolio era accompagnato dal coimputato Diffido e
l’incontro è stato ripreso in video dal Nocerino. Coerente, pertanto,
la conclusione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto, sulla
base delle acquisizioni istruttorie e, soprattutto, della testimonianza
Nocerino, delle intercettazioni eseguite nella sua autovettura e delle
videoregistrazioni degli incontri anzidetti, che l’imputato non svolse
affatto, come difensivamente sostenuto, un ruolo di mediazione in
favore del Castaldi, bensì un attivo ruolo adesivo in favore degli
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estortori, ai quali peraltro era comunque contiguo, ragione questa
che indusse il Castaldo a contattarlo.
La ricostruzione della vicenda accreditata dalla difesa ha insomma
esplicita natura di merito e le argomentazioni difensive spesso
assumono contenuti generici improponibili in questa sede di
legittimità.
1.2.2 Del pari manifestamente infondato è, altresì, il terzo motivo di
impugnazione, posto che l’aggravante di cui all’art. 7 1. 203/1991,
in relazione alla quale la difesa ha denunciato l’omessa
motivazione, trova viceversa puntuale sostegno motivo alla pag. 44
della sentenza di secondo grado, là dove si rileva che le modalità
della condotta estorsiva e la finalità di agevolare e favorire il clan
Contini, al quale l’estorsione è pacificamente riferibile, non
consentono dubbi sulla legittimità della contestazione impugnata.
1.2.3 Viceversa fondato giudica la corte, come innanzi anticipato, il
secondo motivo di impugnazione.
Pone con esso la difesa ricorrente la questione giuridica se, in
presenza di più condotte minacciose e violente finalizzate
all’imposizione di condotte integrative del reato di cui all’art. 629
c.p., condotte peraltro reiterate nel tempo, debba ritenersi
consumato un unico reato estorsivo ovvero più condotte estorsive
tra esse avvinte dal vincolo della continuazione.
Orbene, osserva la corte che in tema di estorsione, nell’ipotesi in cui
la violenza o la minaccia sia reiterata, al fine di valutare se le
condotte integrino una pluralità di reati, occorre prima accertare se
ci si trovi in presenza di una azione unica o meno e ciò alla stregua
del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti,
non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta
da una molteplicità di “atti” che, in quanto diretti al conseguimento
di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell’azione,
una modalità esecutiva della condotta delittuosa. A sua volta,
l’unicità del fine non basta ad imprimere all’azione un carattere
unitario, essendo necessaria la cd. “contestualità”, vale a dire
l’immediato succedersi dei singoli atti, ‘sì da rendere l’azione unica.
Ne consegue che i diversi atti posti in essere per procurarsi un
ingiusto profitto costituiscono autonome condotte estorsive ovvero
autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della
continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle
circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di
realizzazione e soprattutto all’elemento temporale, appaiono dotati
di una propria completa individualità; al contrario, si ha una sola
condotta di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di
minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati,
costituiscano singoli momenti di un’unica azione.
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1.2.4 Va a questo punto evidenziato che la questione giuridica
relativa alla configurabilità, nella fattispecie, di un singolo reato
estorsivo comprendente il pagamento frazionato della somma
complessivamente estorta e non già una pluralità di condotte
estorsive è comune a più ricorrenti, in particolare ad Altamura
Gaetano, Cosenza Francesco, Costabile Antonio, Donadeo Luigi e
Figaro Ciro, i quali non l’hanno però prospettata.
Ad avviso del Collegio nel caso in esame deve pertanto trovare
applicazione, in favore dei coimputati appena elencati, il disposto
dell’art. 587 c.p.p., ai sensi del quale, come è noto, in caso di

Va pertanto ribadito, con Cass., sez. II, sent. N. 49451 del
26.11.2013, rv. 257872; Cass., sez. II, sent. N. 7555 del 22.2.2014,
rv. 258543, il seguente principio di diritto: “in tema di unità o
pluralità di reati, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in
essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi
tentativi ovvero autonome condotte di estorsione, unificabili con il
vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in
relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle
modalità di realizzazione e soprattutto all’elemento temporale,
appaiono dotati di una propria completa individualità; al contrario,
si ha un solo reato di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di
violenza o minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli
momenti di un’unica azione”.
Nel caso di specie il pdice territoriale non si è conformato a tale
principio, giacchè valorizzato, a fondamento dell’opzione
favorevole alla pluralità di delitti unificati per questo dal vincolo
della continuazione, il rilievo che i versamenti furono plurimi al
pari delle minacce e delle violenze. In realtà costituisce
acquisizione processuale certa la circostanza che, sin dall’inizio, il
gruppo Contini chiese ed impose il versamento del 10%
dell’importo dei lavori, consentendo poi il pagamento di tale
unitario profitto estorsivo in più rate mensili. Di qui la conclusione
che la condotta estorsiva, nella fattispecie, è unica, ancorchè
realizzata attraverso plurime minacce e violenze, giacchè finalizzate
le stesse al versamento di un profitto unitariamente determinato
chiesto ed imposto alla parte lesa (criterio finalistico).
Al riguardo la sentenza impugnata va pertanto annullata senza
rinvio limitatamente alla ritenuta continuazione interna applicata in
relazione al reato di cui al capo G) relativo al delitto di estorsione
ad esecuzione frazionata con la eliminazione, ai sensi dell’art. 620
c.p.p., co. 1 lett. 1), dell’aumento di pena per questo inflitto pari ad
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 233,00 di multa.
Il ricorso va viceversa dichiarato inammissibile nel resto.

concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione
proposta da uno degli imputati giova anche agli altri coimputati
purché non fondata su motivi esclusivamente personali.
Sono pertanto requisiti normativi richiesti per l’applicazione del
beneficio l’impugnazione di uno dei coimputati nel medesimo
processo e la natura non esclusivamente personale della censura
prospettata (Cass., Sez. 6, n. 46202, 2.10.2013, Rv. 258155).
Entrambi i requisiti emergono nella fattispecie in esame.
Il motivo di ricorso, infatti, fa riferimento alla qualificazione
giuridica della condotta comunemente contestata ai coimputati, ha
pertanto palesa natura oggettiva e)(non è soggettivamente riferita al
solo imputato che l’ha proposto.
Né osta all’applicazione dell’istituto la circostanza processuale di te i
coimputati, potenziali beneficiari, non rispondad cr,Iste:vreató
estorsivo di cui al capo G) contestato ad Avolio Salvatore, imputato
che ha fondatamente eccepito, giacché il processo fa riferimento ad
una complessiva attività estorsiva a danno della stessa parte lesa, il
Nocerino, dal titolare dell’azione penale riferita ai singoli
coimputati per distinti profili della complessiva ed unitaria
condotta, k axit.~ jrt,t., kr 1;, -1.0-1;‘,-zrz
Giova infine rilevare, giacché decisivo per la legittima applicazione
dell’istituto, che la questione di diritto di cui innanzi non risulta
trattata nel giudizio di merito.
2. ALTAMURA GAETANO e ALTAMURA RAFFAELE sono
stati condannati in primo, cure, alla pena di anni quattro, mesi dieci
di reclusione ed euro 704,00 di multa ciascuno, perché giudicati
colpevoli, in concorso tra loro e con Vicchiariello Gennaro, del
reato di tentata estorsione aggravata in danno dell’imprenditore
Nocerino Filippo (capo E), pena confermata dalla Corte di appello;
gli stessi, con l’assistenza del medesimo difensore di fiducia,
impugnano la sentenza di appello sviluppando, con un unico
ricorso, quattro motivi di impugnazione.
2.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione della
legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato tentato
in luogo di una ipotesi di reato impossibile ai sensi dell’art. 49 co. 2
c.p., in particolare osservando: in forza del principio di offensività,
strettamente connesso a quello di legalità, non può esservi reato in
assenza della lesione del bene giuridico tutelato con la norma
incriminatrice; nella fattispecie, l’ipotesi di reato contestata, quella
di cui all’art. 629 c.p., non può ritenersi realizzata giacché inidonea
la condotta accertata in capo agli imputati a violare il bene protetto
dalla norma; fin dall’inizio infatti il Nocerino ha adottato ogni
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cautela per resistere alla pretesa estorsiva, denunciando gli imputati
e raccogliendo prove audiovisive a loro carico; non è pertanto
riscontrabile, nel concreto dipanarsi della vicenda in esame, la
lesione del bene tutelato dalla norma penale contestata, giacchè
viceversa ricorrente quella di cui all’art. 49 c.p., co 2 e cioè l’ipotesi
del reato impossibile.

2.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente vizio della motivazione in relazione alla prova (art. 192
c.p.p.) relativa alla contestata aggravante di cui all’art. 7 1. 203/91,
in particolare osservando: ripercorrendo il censurabile percorso
logico del giudice di prima istanza, la corte distrettuale ha
confermato il giudizio circa la sussistenza nella fattispecie
dell’aggravante in rubrica richiamando precedenti penali e
giudiziari relativi alla operatività del clan Altamura ed alla
partecipazione dei prevenuti a tale gruppo malavitoso, l’essersi gli
imputati vantati con la vittima di essere sodali di tale consorteria e
l’avere gli stessi tenuto un modus operandi tipico dei gruppi
camorristici; il tutto però in assenza di addentellati concreti e senza
riscontri; nessuna prova risulta acquisita in ordine alla operatività
del clan Altamura e le sentenze evocate fanno riferimento al passato
e non certo all’attualità; anche il riferimento al metodo mafioso
della condotta dei prevenuti è frutto di una apodittica forzatura
logica.
2.1.3 Col terzo motivo di doglianza la difesa ricorrente denuncia
vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., sul rilievo che la
sproporzione valorizzata dai giudici di merito tra quanto offerto a
titolo di risarcimento del danno, euro 2500,00, e quanto
illecitamente richiesto (euro 4000,00 per ogni lotto realizzato),
sarebbe frutto di un equivoco dappoichè in realtà diversa la richiesta
estorsiva, finalizzata ad un unico versamento di euro 4000,00 da
girare ad altri soggetti. Tenuto conto poi che il reato si è arrestato
alla fase del tentativo, ben non si comprendono, assume la difesa, le
conclusioni negative sul punto dei giudici territoriali.
2.1.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine
la difesa ricorrente vizio della motivazione in ordine alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, in particolare
argomentando: ha motivato la corte l’impugnato diniego
valorizzando la gravità dell’imputazione, di per sé non ostativa alla
concessione del beneficio, e lo spessore criminale degli imputati, in
realtà oggettivamente enfatizzato; non hanno però considerato i
giudici territoriali che il reato, in quanto arrestatosi alla fase del
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tentativo, deve ritenersi meno grave, che esso reato non ha
provocato danni alla vittima, che gli imputati hanno espresso una
volontà riparatoria offrendo una somma a titolo di risarcimento del
danno e che Altamura Gaetano ha sostanzialmente ammesso i fatti
di causa; il coimputato Vicchiarello, rinunciando ai motivi di
appello con esclusione di quelli sulla pena, ha goduto di una
reformatio in melius significativa che non può essere negata ai
ricorrenti, dovendosi, in contrario, ritenere ingiusta la conseguente
disparità di trattamento a parità di condotte criminose.

2.2 Il ricorso proposto nell’interesse di Altamura Gaetano ed
Altamura Raffaele è manifestamente infondato.
2.2.1 Manifestamente infondato è, in particolare, il primo motivo di
impugnazione, pedissequa ripetizione di quello già ampiamente
confutato dal giudice di appello con argomentazioni rimaste in
questa sede di legittimità prive di replica.
Confonde con esso la difesa ricorrente il reato tentato ed il reato
impossibile, posto che la tesi come innanzi sintetizzata comporta
che ogni volta in cui ricorra l’ipotesi del reato tentato senza
conseguenze lesive apprezzabili (un colpo di fucile che, invece di
colpire la vittima, manchi il bersaglio perdendosi nel vuoto) la
condotta trasmigri dall’ipotesi di cui all’art. 56 c.p., a quella di cui
all’art. 49 c.p. co. II., conclusione evidentemente illogica ed
inaccettabile.
Si ha infatti reato impossibile, per esplicito dettato normativo,
quando l’azione è del tutto inidonea a cagionare l’evento ovvero
quando l’oggetto della condotta delittuosa è inesistente di guisa che
non può verificarsi alcun evento dannoso o pericoloso, mentre,
nella fattispecie concreta, la violenza e la minaccia esercitata sulla
p.l. erano del tutto idonee a cagionare l’estorsione, rimasta allo
stadio del tentativo solo per la coraggiosa resistenza della p.o.,
condotta violenta e minacciosa la cui rilevanza penale non può
essere ragionevolmente sottaciuta (sul tentativo nel reato di
estorsione: Cass. Sez. 2, n. 44319 del 18.11.2005, rv. 232506; id.
Sez. F., 32522 del 26.8.2010, rv. 248255). Quanto invece ai
requisiti ed ai caratteri del reato impossibile, ha avuto modo di
affermare la Corte (cfr .Sez. 2, n. 36295 del 22/09/2005, Rv.
232529) che, in materia di reato impossibile, l’inidoneità dell’azione
va valutata in relazione alla condotta originaria dell’agente la quale,
per inefficienza strutturale o strumentale e del mezzo usato e
indipendentemente da cause estranee e estrinseche, deve essere
priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione
dell’evento.
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2.2.2. Anche il secondo motivo di impugnazione si appalesa
manifestamente infondato.
Con esso tenta la difesa ricorrente una ricostruzione alternativa
delle vicende di causa riferite agli imputati, diversamente
valutando, peraltro genericamente argomentando, le acquisizioni
probatorie viceversa valorizzate in prospettiva accusatoria dai
giudici di merito.
Nessun dubbio può infatti ragionevolmente addursi in ordine alla
operatività del clan malavitoso riferibile alla famiglia Altamura,
come ampiamente dimostrato dal giudice di prima istanza con il
richiamo di significativi precedenti penali, né tampoco in ordine
alle modalità tipicamente mafiose delle minacce estorsive,
oggettivamente realizzate per favorire un clan camorristico, quello
appunto degli Altamura, esplicitamente evocato in occasione dei
contatti con la vittima al fine di ingenerare il tipico timore della
minaccia mafiosa.
2.2.3 Manifestamente infondato è, altresì, il terzo motivo di
impugnazione.
Con giudizio di merito logico ed esaustivo, ha la corte territoriale
giudicato insufficiente la somma di 2500,00 offerta dagli imputati a
titolo di risarcimento del danno.
In materia è noto l’insegnamento consolidato di questa Corte
secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante
prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento
del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello
patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua
congruità è rimessa all’apprezzamento del giudice (tra le tante,
Cass., sez. II, 24.1.2013, n. 9143, rv. 254880).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una proposta risarcitoria pari
ad euro 2500,00, del tutto logicamente ha ritenuto il giudice
territoriale l’assoluta sua insufficienza (sproporzione) in relazione
al danno patrimoniale perseguito dai prevenuti, al quale è d’uopo
aggiungere la particolare odiosità della condotta delittuosa, idonea a
cagionare, attesi i contesti sociali e geografici della vicenda, un
danno non patrimoniale addirittura maggiore del primo.
2.2.4. Manifestamente infondata è, infine, anche il quarto ed ultimo
motivo di impugnazione.
Ai fini dell’applicabilità o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche infatti, assolve all’obbligo della motivazione della
sentenza il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, ritenuti di
particolare rilievo come elementi concreti della di lui personalità,
ovvero alla gravità della condotta, non essendo affatto necessario
che il giudice di merito compia una specifica disamina di tutti gli
elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza
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nell’irrogazione della pena (Cass., Sez. V, 06/09/2002, n.30284;
Cass.,Sez. II, 11/02/2010, n. 18158).
Nel caso in esame, ribadendo la motivazione del giudice di prime
cure, ha la corte distrettuale valutato grave l’imputazione contestata
e rilevante lo spessore criminale degli imputati, da ciò traendo
logiche (e legittime) ragioni per negare il beneficio oggetto della
doglianza.
2.2.5 In favore dei ricorrenti Altamura, come già innanzi anticipato,
deve trovare applicazione la disciplina di cui al primo comma
dell’art. 587 c.p.p. e cioè l’effetto estensivo dell’accoglimento, in
favore del ricorrente Avolio Salvatore, del motivo di ricorso
relativo alla configurabilità di un’unica condotta estorsiva nella
ipotesi, ricorrente nel caso di specie in relazione al capo G)
contestato agli impugnanti, di pagamento frazionato del compendio
estorsivo.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio
limitatamente alla ritenuta continuazione interna applicata in
relazione al reato di cui al capo E) relativo al delitto di estorsione ad
esecuzione frazionata con la eliminazione, ai sensi dell’art. 620
c.p.p., co. 1 lett. 1), dell’aumento di pena per questo inflitto a
ciascuno dei ricorrenti, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed
euro 233,00 di multa.
Il ricorso va viceversa dichiarato inammissibile nel resto.
3.1 COSENZA FRANCESCO, condannato in primo, cure k alla pena
di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 1640,00 di multa,
perché giudicato colpevole del reato di associazione per delinquere
di stampo mafioso (art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, capo A),
nonché, in concorso con altri, del reato di estorsione aggravata in
danno dell’imprenditore Nocerino Filippo (capo D) e del reato di
detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma da sparo (capo
D1), pena rideterminata dalla Corte di appello in anni otto di
reclusione ed euro 1400,00 di multa, con l’assistenza del difensore
di fiducia sviluppa un unico motivo di impugnazione, con il quale
denuncia violazione dell’art. 133 c.p., commi 1 n. 3 f e 2 nn. 1, 2 e 4,
nonché vizio della motivazione sul punto, in particolare osservando:
l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello con la esclusione di
quelli relativi alla pena ed a tali profili fanno riferimento le ragioni
proposte col ricorso di legittimità; la determinazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice, il quale peraltro non può
prescindere, nell’esercitare siffatta discrezionalità, né dalla gravità
del fatto, né dalla capacità a delinquere del colpevole; nel caso di
specie i giudici distrettuali non hanno affatto considerato l’effettivo
ruolo svolto nella vicenda di causa da parte del ricorrente; le
10

dichiarazioni della stessa p.o. dimostrano che l’imputato non ebbe
ruoli nella fase preparatoria dell’estorsione, si limitò ad
accompagnare un sodale che dimostrò alla p.o. ben altra
“autorevolezza”, nulla disse alla presenza del Nocerino, a differenza
dell’altro, che addirittura lo rimproverò perché aveva preso in
consegna in sua vece la somma estorta; di qui la marginalità del
ruolo passivo svolto dall’imputato; Battaglia Vincenzo,
collaboratore di giustizia, nell’elencare le persone coinvolte nel clan
Mazzarella ed impegnate nelle condotte estorsive, per un verso
minimizza l’estorsione in danno del Nocerino perché meno
rilevante di altre e, per altro verso, tra i sodali del clan non ricorda
l’imputato; il prevenuto infine è affetto da gravissima patologia
meningea che lo rende incapace di assolvere alle più elementari
esigenze di vita tanto da essere stato posto agli arresti domiciliari
dalla stessa corte distrettuale.
3.2 Il ricorso è manifestamente infondato.
3.2.1 Esso, giova ribadirlo, dopo la rinuncia ai motivi principali di
appello, censura esclusivamente il trattamento sanzionatorio inflitto
all’imputato, peraltro con argomentazioni tipicamente di merito
relative al ruolo del prevenuto, al suo apporto causale nella
estorsione della quale è accusato, al suo stato di salute.
La Corte, in relazione al reato associativo, a quello di estorsione in
danno del Nocerino ed al porto di arma da sparo, ha ritenuto di
apprezzare la rinuncia ai motivi di merito del gravame ad essa
sottoposto non applicando alcun aumento in relazione alla
contestata aggravante di cui all’art. 7 1. 203/1991 ed alla recidiva,
pervenendo poi ad una riduzione della pena inflitta in primek cure kda
anni nove e mesi quattro di reclusione ad anni otto di reclusione, al
fine “di commisurare ed adeguare la pena al concreto disvalore dl
fatto”.
Ebbene, a fronte della esaustiva motivazione del giudice di appello
la difesa ricorrente nulla opina, limitandosi a riproporre circostanze
fattuali acquisite al processo, come ad esempio la presenza
semplicemente passiva dell’imputato al momento della consegna da
parte del Nocerino della rata della estorsione, al fine di sminuirne
l’importanza criminale logicamente delibata dal giudice
dell’impugnazione.
In ogni caso appare utile rammentare che, in tema di
determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la
enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o
più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve
adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione,
infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica
11

esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass.,
Sez. II, 19/03/2008, n. 12749 Cass. pen., Sez. Unite, 25/02/2010, n.
10713).
3.2.2 In favore del ricorrente Cosenza, come già innanzi anticipato,
deve trovare applicazione la disciplina di cui al primo comma
dell’art. 587 c.p.p. e cioè l’effetto estensivo dell’accoglimento, in
favore del ricorrente Avolio Salvatore, del motivo di ricorso
relativo alla configurabilità di un’unica condotta estorsiva nella
ipotesi, ricorrente nel caso di specie in relazione al capo D)
contestato all’imputato, di pagamento frazionato del compendio
estorsivo.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio
limitatamente alla ritenuta continuazione interna applicata in
relazione al reato di cui al capo D) con la eliminazione, ai sensi
dell’art. 620 c.p.p., co. 1 lett. 1), dell’aumento di pena per questo
inflitto all’imputato, pari a tre mesi di reclusione e 200,00 euro di
multa.
Il ricorso va viceversa dichiarato inammissibile nel resto.
4.1 COSTABILE ANTONIO, condannato in prime cure\ alla pena
di anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 1240,00 di multa,
perché giudicato colpevole del reato di associazione per delinquere
di stampo mafioso (art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, capo A),
nonché, in concorso con altri, del reato di estorsione aggravata in
danno dell’imprenditore Nocerino Filippo (capo D) e del reato di
detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma da sparo (capo
D1), pena confermata dalla Corte di appello, personalmente
sviluppa un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia
violazione degli artt. 530, 533, 125 co. 3 c.p.p. nonché 2, 4 e 7 1.
895/1967 sul rilievo che la prova a carico dell’imputato per il reato
di cui al capo D1 viene indicata in sentenza nelle dichiarazioni della
p.o., la quale ha affermato che l’imputato, in sua presenza, mostrava
nella cintola dei pantaloni una pistola; che tale indicazione, per la
sua genericità, non prova affatto che quella portata dal prevenuto
fosse un’arma da sparo e non già, ad esempio, una pistola
giocattolo; che il dubbio deve essere risolto in favore dell’imputato.
4.2 Il ricorso è manifestamente infondato.
4.2.1 La difesa ricorrente limita la doglianza di legittimità alla sola
motivazione, censurata perché ritenuta insufficiente, relativa alla
dimostrazione della colpevolezza dell’imputato per il reato sub D1)
e cioè per il porto di un’arma comune da sparo. Al riguardo la corte
distrettuale ha argomentato richiamando le dichiarazioni della p.l.
(del 14.10.2011) la quale, riferendosi alla persona che accompagnò
12

Cosenza Francesco, ebbe a notare che la stessa, pacificamente
individuata nell’imputato, “aveva in bella mostra nella cintola dei
pantaloni, lato destro, una pistola”. Tanto, per i giudicanti,
integrerebbe prova sufficiente ai fini della condanna per il reato
detto.Ebbene, ritiene il Collegio che le censure difensive si
risolvano in un mero giudizio di merito volto a rappresentare una
situazione di incertezza probatoria circa la natura e qualità
dell’arma in possesso dell’imputato una volta a cospetto con la
vittima dell’estorsione, incertezza coerentemente superata dai
giudicanti con la valorizzazione della testimonianza diretta della
p.o. la quale notò una pistola e non già un’arma giocattolo e con la
considerazione processuale che nulla risulta acquisito al processo a
riscontro della tesi difensiva.
Trattasi di motivazione esaustiva della decisione assunta, tenuto
conto altresì della oggettiva inverosimiglianza della circostanza
data da un esponente malavitoso che si appresti alla consumazione
di un atto di criminalità organizzata con una pistola giocattolo.
4.2.2 In favore del ricorrente Costabile, come già innanzi anticipato,
deve trovare applicazione la disciplina di cui al primo comma
dell’art. 587 c.p.p. e cioè l’effetto estensivo dell’accoglimento, in
favore del ricorrente Avolio Salvatore, del motivo di ricorso
relativo alla configurabilità di un’unica condotta estorsiva nella
ipotesi, ricorrente nel caso di specie in relazione al capo D)
contestato all’imputato, di pagamento frazionato del compendio
estorsivo.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio
limitatamente alla ritenuta continuazione interna applicata in
relazione al reato di cui al capo D) con la eliminazione, ai sensi
dell’art. 620 c.p.p., co. 1 lett. 1), dell’aumento di pena per questo
inflitto all’imputato, pari a quattro mesi di reclusione e 47,00 euro
di multa.
Il ricorso va viceversa dichiarato inammissibile nel resto.
5. DONADEO LUIGI, condannato in primet curek alla pena di anni
nove, mesi due di reclusione ed euro 1620,00 di multa, perché
giudicato colpevole del reato di associazione per delinquere di
stampo mafioso (art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, capo a),
nonché, in concorso con altri, del reato di estorsione aggravata in
danno dell’imprenditore Nocerino Filippo (capo D) pena
confermata dalla Corte di appello, ricorre per cassazione avverso la
sentenza di secondo grado con ricorso personale, con ricorso
affidato al difensore di fiducia avv. Maione e motivi aggiunti
depositati a cura dell’avv. Salvatore Impradice.
13

5.1.1 Col ricorso personalmente redatto il Donadeo sviluppa un
unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia vizio della
motivazione in relazione al reato estorsivo contestato al capo D)
della rubrica, in particolare argomentando: nel dicembre del 2011
l’imputato veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare in
carcere perché gravemente indiziato del reato associativo e di
quello estorsivo di cui alle sopraindicate contestazioni; il Tribunale
di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza
impugnata per il solo reato associativo, annullandola in relazione al
reato di cui al capo D); nel giudizio abbreviato il quadro probatorio
a carico del prevenuto veniva arricchito dalle dichiarazioni di un
neo-collaboratore di giustizia, nonché coimputato, Battaglia
Vincenzo, il quale si limitava a richiamare il nome del prevenuto
nel contesto della sola militanza associativa; in sede di appello la
difesa evidenziava l’incongruenza tra le due decisioni, quella del
giudice per la libertà e quella di merito, viceversa di condanna
anche per il reato estorsivo, nonostante la identità del materiale
probatorio; sul punto la sentenza della corte distrettuale motiva in
quattro righe (pagg. 33 e 34 della sentenza) semplicemente
adducendo una presunta e non provata partecipazione dell’imputato
a “diverse riunioni” anche alla presenza del Nocerino, p.o., per la
determinazione della entità del pizzo da imporgli; nulla dice la
sentenza sulle ragioni che indussero il giudice della libertà ad
annullare il provvedimento restrittivo in parte qua.
5.1.2 Ancora nell’interesse dello stesso Donadeo, l’avvocato
Vittorio Maione, di fiducia, sviluppa un unico motivo di
impugnazione, con il quale denuncia la illegittimità della sentenza
per vizio della motivazione, in particolare osservando: si legge nella
motivazione impugnata che la prova a carico dell’imputato per il
reato associativo, e cioè della adesione organica del prevenuto al
clan Formicola, deriverebbe dalle sue partecipazioni a riunioni
operative; trattasi di mera affermazione apodittica; è pur vero che
sul punto la sentenza richiama l’intercettazione del colloquio del
coimputato Tengo Giuseppe, ma nulla esclude che il Tengo abbia
fatto una personalissima valutazione per utilizzarla con
l’interlocutore; a parte il rilievo che non è provato che in quel
colloquio si parlasse dell’imputato se non con induzione logica non
univoca (il riferimento al soprannome “o mellon” ed al domicilio,
ma tali indicazioni possono riferirsi anche ad altre persone); il
Donadeo già nel 2010 è stato assolto da analoga accusa, sempre
riferita al clan Formicola, per il reato di cui all’art. 74 dpr 309/1990;
anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Battaglia
Vincenzo nulla dicono di preciso sull’imputato se non che farebbe
14

parte storicamente del clan; il collaboratore infatti non sa indicare
alcuna azione riferibile al prevenuto ovvero un qualche riscontro
alle sue accuse; Donadeo non ha mai incontrato il Nocerino; a
prelevare il prezzo dell’estorsione furono Cosenza e Costabile ma
non il Donadeo; il Nocerino fotografò il Donadeo in occasione di
un incontro, quello del 3.12.2011, ma questo perché l’imputato
abitava nelle vicinanze e si unì ad altri partecipanti all’incontro
stesso; in riferimento poi al reato estorsivo sub D) non può non
richiamarsi la decisione del tribunale per il riesame, che con
provvedimento del 17.1.2012 ha annullato l’ordinanza cautelare
disposta dal GIP a carico dell’imputato in riferimento a tale delitto;
la mera frequentazione di soggetti affiliati non prova la
partecipazione associativa; risulta infine inflitta con la condanna la
sanzione accessoria della libertà vigilata in assenza di motivazione.
5.1.3 Sempre nell’interesse del Donadeo sono stati infine depositati
motivi aggiunti a cura dell’avv. Salvatore Impradice, il quale con
essi denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
co. 1, lettere b) ed e), in ordine al reato estorsivo di cui al capo D)
per il quale è intervenuta condanna a suo carico, in particolare
osservando: l’imputato è stato giudicato nelle forme del giudizio
abbreviato eppertanto sulla base delle medesime acquisizioni
istruttorie già valutate dal Tribunale per il riesame in data
29.12.2011, tribunale il quale provvide però ad annullare
l’ordinanza cautelare a carico del prevenuto perché non ravvisati,
nella fattispecie, gravi indizi di colpevolezza; cionondimeno ha
ritenuto la corte distrettuale di pervenire al giudizio di condanna
valorizzando la partecipazione del Donadeo “nei mesi di settembre
ed ottobre 2011, a diverse riunioni, anche alla presenza di
Nocerino Filippo”; in realtà l’imputato ha partecipato ad una sola
riunione, quella del 3 dicembre 2011, perché svoltasi nei pressi
della sua abitazione e comunque assumendo un ruolo del tutto
passivo; la stessa p.o. ha dichiarato che il prevenuto non ha mai
avuto rapporti di alcun tipo con essa; la motivazione di accusa si
appalesa, in definitiva, apodittica e non casualmente fa riferimento
anche al capo B) del quale il Donadeo non risponde.
al pari dei motivi aggiunti, sono
5.2 Entrambi i ricorsi,
manifestamente infondati.
5.2.1 Ed invero giova qui ribadire che la funzione dell’indagine di
legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca
attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di
attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del
tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della
15

decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e
secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul
piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la
congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica
valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di
legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo; Sez. 4, n. 15227
dell’11/4/2008, Baratti, Rv.239735; cfr. in termini: Cass. sez. 2^,
sentenza n. 7380 dell’ 11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716,
imp. Messina; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle
argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di
una esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente
valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e
valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del
tutto alternativo a quello logicamente ritenuto con la sentenza
impugnata.
In particolare ha la corte territoriale valorizzato, al fine di
dimostrare la colpevolezza dell’imputato in relazione al reato
associativo ed a quello di estorsione in danno del Nocerino: le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Battaglia Vincenzo,
coimputato del ricorrente, indicato come sodale del clan Formicola
(alleato del gruppo Mazzarella); i due incontri del gruppo
malavitoso, tra cui il Donadeo, con la vittima dell’estorsione,
Nocerino Filippo, risalenti ai mesi di settembre ed ottobre 2011, al
fine di raggiugere l’accordo sul pagamento della tangente; le riprese
audiovisive dell’incontro del 12.10.2011 tra il Nocerino ed il
coimputato Tengo Giuseppe, nel quale quest’ultimo fa espresso
riferimento al ricorrente, indicato col soprannome a tutti noto, quale
esponente del clan Formicola; l’individuazione fotografica del
prevenuto da parte della p.l. in data 14.10.2011; l’ulteriore incontro
del 3.12.2011 tra esponenti del clan Mazzarella-Formicola,
compreso il Donadeo, con il Nocerino, il quale dell’incontro ha
fornito la prova audiovisiva, nel corso del quale la p.l. è stata
indottrinata circa il comportamento da tenere nei confronti di
esponenti del clan Altamura, concorrenti nell’estorsione.
Al quadro indiziario e probatorio detto, giova ribadirlo, la difesa
ricorrente oppone, con entrambi i ricorsi e con la successiva
memoria difensiva, nulla più che valutazioni di merito volte a
sminuire, spesso addirittura ignorandole, la rilevanza ed il
significato univoco delle prove elencate (si veda, in particolare, la
partecipazione dell’imputato all’incontro con la vittima del
dicembre 2011 del quale non sarebbe stata apprezzata la causalità)
ovvero la decisione del tribunale della libertà favorevole al
16

prevenuto in relazione al reato estorsivo, richiamo quest’ultimo
peraltro caratterizzato da palese genericità argomentativa ed
evidenti limiti di autosufficienza.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla sanzione accessoria della
libertà vigilata (artt. 228 e segg. c.p.p.) che si assume inflitta in
assenza di motivazione, rileva il collegio la evidente genericità della
censura di appello, dato questo che giustifica la mancanza di
concreta considerazione motivazionale della doglianza da parte del
giudicante di secondo grado (a parte la necessità, nella ipotesi data
di condanna per associazione mafiosa, di una esplicita motivazione
in ordine all’accertamento in concreto della pericolosità
dell’imputato, contra: Cass.. sez. 1, 6847/2007, rv. 238651, sez. 1,
7168/2011, rv. 249224; per tale necessità, viceversa, id.,
11055/2010, rv. 246789 e 3801/2013, rv. 258602).
5.2.2 In favore del ricorrente Donadeo, come già innanzi anticipato,
deve trovare applicazione la disciplina di cui al primo comma
dell’art. 587 c.p.p. e cioè l’effetto estensivo dell’accoglimento, in
favore del ricorrente Avolio Salvatore, del motivo di ricorso
relativo alla configurabilità di un’unica condotta estorsiva nella
ipotesi, ricorrente nel caso di specie in relazione al capo D)
contestato all’imputato, di pagamento frazionato del compendio
estorsivo.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio
limitatamente alla ritenuta continuazione interna applicata in
relazione al reato di cui al capo D) con la eliminazione, ai sensi
dell’art. 620 c.p.p., co. 1 lett. 1), dell’aumento di pena per questo
inflitto all’imputato, pari a due anni e due mesi di reclusione e
393,00 euro di multa.
Il ricorso va viceversa dichiarato inammissibile nel resto.
6.1 ESPOSITO MONTEFUSCO MARCO, condannato in primq
cure‘ alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione perché giudicato
colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso (art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, capo A), pena
rideterminata dalla Corte di appello in anni dodici di reclusione
perché riconosciuta la continuazione tra il reato detto e quello di cui
alla sentenza resa dalla stessa corte distrettuale il 3.2.2011,
personalmente, sviluppa un unico motivo di impugnazione, con il
quale denuncia violazione dell’obbligo di motivazione in relazione
all’art. 81 c.p., in particolare osservando: in prime cure il ricorrente
è stato condannato per il reato associativo, commesso tra il marzo
ed il dicembre 2011, ed assolto dall’accusa di estorsione; il giudice
di prima istanza rigettava l’istanza difensiva volta al riconoscimento
del vincolo della continuazione tra il reato venuto a giudizio e
17

6.2 Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, premesso che l’imputato, nel giudizio di appello, ha
rinunciato ai motivi di impugnazione, salvo quelli concernenti la
continuazione ed il trattamento sanzionatorio, osserva il Collegio
che, aderendo al motivo di gravame, la corte distrettuale ha
riconosciuto in favore dell’imputato il vincolo di cui all’art. 81 c.p.,
co. II, tra il reato associativo contestato nel presente giudizio e
quello per il quale era intervenuta condanna con sentenza del
3.2.2011 della Corte di appello di Napoli (passata in giudicato il
12.7. successivo). Tra i due reati il giudice a quo ha poi ritenuto più
grave, correttamente applicando la statuizione di cui all’art. 187
nor. att. c.p.p., quello sanzionato più severamente e cioè il reato
venuto a giudizio, per il quale il giudice di prima istanza aveva
inflitto la pena di anni otto e mesi sei di reclusione, sanzione
ritenuta adeguata dalla corte distrettuale in considerazione della
“concreta gravità dei fatti”, rispetto alla pena pari ad anni otto
inflitta con la precedente sentenza di condanna; alla pena base come
innanzi individuata per la violazione ritenuta più grave, la corte
territoriale ha quindi aggiunto la pena di anni tre e mesi sei di
reclusione per il delitto portato in continuazione, precisando al
riguardo che tale aumento di pena doveva intendersi al netto della
riduzione per il rito.
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