Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38806 del 05/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38806 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARAZITA DOMENICO N. IL 16/07/1966
avverso la sentenza n. 19146/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CANOSA DI
PUGLIA, del 15/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 05/07/2013

Carazita Domenico ha proposto, per il tramite del difensore, appello avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il tribunale di Trani, sezione di Canosa di Puglia, lo ha condannato alla
pena dell’ammenda per il reato di cui all’articolo 57 L. n. 142/92 per avere impiegato nella
preparazione di specialità gastronomiche utilizzando additivi al di fuori delle prescrizioni
ministeriali.
Con i motivi d’impugnazione si eccepisce l’indeterminatezza del capo d’imputazione e si chiede
l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, una riduzione della pena.
La Corte di appello di Bari ha trasmesso gli atti a questa Corte trattandosi di sentenza
inappellabile.
Il ricorso è inammissibile.
3. In premessa occorre rilevare che lo stesso risulta proposto dal difensore non abilitato al
patrocinio dinanzi a questa Corte.
In ogni caso esso risulta inoltre generico e comunque articolato su censure di merito
insindacabili in questa sede in presenza di congrua motivazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 5.7.2013

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