Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38804 del 18/09/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38804 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Dhibi Taoufik Ben Salah, nato in Tunisia il 17-12-1976,
avverso la sentenza in data 22-8-14 della Corte di Appello di Brescia.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur to e
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che ha concluso per eii‘n.R.45i-ei e- taIsmi s
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FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 22-8-14 la Corte di Appello di Brescia ha disposto la consegna di Dhibi
Taoufik Ben Salah alla Autorità Giudiziaria della Repubblica Austriaca (Procura della Repubblica di
Innsbruck) in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso in data 2/10 luglio 2014 per il reato
di tratta di esseri umani, per avere in varie occasioni, in concorso con altri soggetti identificati,
favorito l’ingresso illegale di stranieri extracomunitari in Austria e in Germania, allo scopo di trarne
profitto per sé o per terzi, costituito dal compenso preteso in cambio, avendo agito con
professionalità in riferimento ad un numero elevato di stranieri e in veste di membro di una
associazione criminale.
2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Dhibi Taoufik Ben
Salah, chiedendone l’annullamento.
In primo luogo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello di
Brescia si sarebbe limitata a riportare dagli atti le argomentazioni in essi contenute a sostegno della
consegna senza dare risposta ai rilievi difensivi e senza indicare gli addebiti mossi al Dhibi.
In secondo luogo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la omessa indicazione delle
fonti di prova a carico del medesimo Dhibi.
Con il terzo motivo di ricorso si lamentano gli stessi vizi in riferimento alla mancata allegazione
della relazione con le fonti di prova e dei dati segnaletici ed anagrafici della persona di cui è stata
richiesta la consegna.
Con il quarto motivo si eccepiscono gli stessi vizi in riferimento al fatto che, in base agli atti, il reato
ascritto al prevenuto avrebbe dovuto essere ritenuto come commesso e consumato in Italia.
Infine (con i motivi quinto, sesto e settimo) si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
per non essere stato l’atto restrittivo adeguatamente argomentato con particolare riferimento alle
.
esigenze cautelari, alle garanzie difensive e ai requisiti fissati dagli artt. 273e ss. c.p.p.
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