Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38804 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 38804 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASA FILIPPO

Data Udienza: 15/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIERO GIOVANNI N. IL 01/07/1982
nei confronti di:
CONTE DOMENICO N. IL 02/03/1957
avverso la sentenza n. 27/2014 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 09/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (.1,r Oleit.re_
che ha concluso per ie rtfé. et2.Q. rx7k.z .-19,

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Udito, per la parte civile, l’Avv.. ermkeic.d. gator’N
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9.7.2014, la Corte Militare di Appello confermava la decisione,
emessa in data 19.11.2013 e impugnata dalla parte civile, con la quale il Tribunale Militare di
Verona aveva assolto CONTE Domenico dal reato di minaccia ad inferiore perché il fatto non
sussiste e dal reato di ingiuria ad inferiore perché il fatto non costituisce reato.
La Corte di Appello, in via preliminare, rigettava sia l’impugnazione dell’ordinanza del

la persona offesa RUGGIERO Giovanni e i militari GAMBARDELLA e MASALA, atteso che
mediante tale registrazione il RUGGIERO aveva sentito nuovamente persone già escusse in
fase di indagini, mentre avrebbe potuto risolvere eventuali contraddizioni o lacune, per
sostenere e corroborare una diversa versione dei fatti, mediante la formulazione di specifiche
domande in sede dibattimentale o di indagini difensive.
Nel merito, ad avviso della Corte dovevano confermarsi le conclusioni cui era approdato
il primo Giudice.
Doveva, in primo luogo, escludersi che le parole pronunciate dall’imputato sia il 3 che il
4.10.2011 avessero significato dispregiativo. L’intervento del superiore, il giorno 3 preoccupato
per il furto di limoni dalla pianta posta al di fuori della caserma e il giorno 4 per il reperimento
veloce di un CD destinato a una giornalista, non era stato offensivo, qualunque fosse il
contenuto effettivo degli obblighi di vigilanza e di collaborazione.
Né la decisione di assoluzione costituiva l’effetto di una confusione tra dolo specifico e
dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni ingiuriose e senza rilievo dell’animus

íniuriandi: proprio tenendo conto dell’apprezzamento dell’uomo medio, invocato dalla parte
appellante, le parole dette non potevano considerarsi lesive del rispetto che merita ogni essere
umano, ancorché l’intervento del superiore si fosse caratterizzato per toni bruschi e sgradevoli.
Quanto alla minaccia, non poteva condividersi l’assunto dell’appellante, secondo cui il
CONTE non avrebbe impartito chiare disposizioni e avrebbe dovuto muovere concreti rilievi
all’inferiore. In realtà, le disposizioni sulla consegna del CD erano state impartite, ma non
erano state trasmesse fra i militari, mentre i rilievi sul cattivo funzionamento del servizio,
sebbene espressi con toni alterati, furono nell’insieme chiari, nel senso che il superiore voleva
maggiore sorveglianza e una pronta consegna ai visitatori dì ciò che egli aveva predisposto per
loro.
Anche il riferimento alla coda di paglia, con cui il superiore stigmatizzava un
comportamento a suo avviso poco collaborativo, non assumeva una valenza offensiva, ma il
senso di un richiamo a un migliore svolgimento del servizio.
Così come le frasi riferite dai testi DI CENSO, BATTIATO e MASALA “Vaff…, adesso mi
hai rotto i c…” e “Vola basso perché chi vola alto rischia di cadere e farsi male”, costituivano
espressioni di un linguaggio sgradevole e che prospettavano in modo rude la necessità di
svolgere bene i propri compiti senza creare difficoltà, ma non parole offensive o che
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Tribunale sia la riproposta istanza di acquisizione della registrazione audio di conversazioni tra

prospettassero un male ingiusto e suscettibile di incutere timore nel soggetto passivo sì da
menomarne la sfera della libertà morale.
Infine, non poteva ritenersi che l’imputato avesse usato espressioni legittime per scopi
privati o illeciti o, comunque, distanti da quelli del servizio, in quanto, nel caso in esame, il
CONTE ebbe ad assumere un atteggiamento energico solo perché voleva una stretta
sorveglianza dell’area e una rapida esecuzione delle sue disposizioni.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte

Dopo averli integralmente trascritti, il difensore ripropone tutti i motivi di impugnazione
dedotti in appello, assumendo che la sentenza censurata è incorsa negli stessi macroscopici
errori di valutazione e violazioni di legge caratterizzanti la decisione del primo Giudice.
2.1. Violazione dell’art. 234 c.p.p.: mancata acquisizione delle registrazioni – mancata
assunzione di prova decisiva – erronea valutazione sulla rilevanza probatoria delle deposizioni
rese dai testi GAMBARDELLA, MASALA e LA MELA. Illogicità ed erroneità della motivazione.
La Corte, disattendendo i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, aveva
limitato in maniera assolutamente opinabile la valenza probatoria delle fonoregistrazioni ad
una funzione di prova diretta dei fatti da essa documentati, escludendo tale valenza nel caso di
utilizzazione finalizzata a screditare testimoni o a costituire prova contraria.
L’esigenza di acquisire le fonoregistrazioni nasceva dalle testimonianze rese in
dibattimento, risultate difformi dalle dichiarazioni precedentemente rese dai militari presenti ai
fatti, sicché la negazione della prova aveva inciso sull’assoluzione del CONTE.
2.2. Errata applicazione della legge (art. 196, commi 1 e 2. c.p.m.p.) sulla ritenuta
insussistenza della responsabilità del CONTE per mancanza di dolo nel reato di ingiuria ad
inferiore.
Nell’escludere la valenza offensiva delle parole pronunciate dall’imputato, la Corte aveva
espresso un convincimento poco obiettivo, in quanto i fatti si svolsero in due giornate
successive: se, dunque, era astrattamente possibile escludere un dolo specifico di offendere
nel comportamento tenuto il 3 ottobre, assai arduo era escluderlo per le espressioni usate il
giorno successivo, quando l’imputato, anziché evitare qualsiasi termine equivocabile da parte
del militare apostrofato, se ne andò dicendo: “Vaff…, adesso mi hai rotto i c…”.
Non si comprendevano, quindi, i rilievi riguardanti l’assenza di dolo specifico, elemento,
tra l’altro, non richiesto per l’integrazione del reato in esame.
2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata ha omesso di indicare le ragioni di fatto e di diritto che
l’avevano indotta a discostarsi dai principi affermati in materia dalla giurisprudenza, secondo
cui la posizione di supremazia gerarchica dell’autore rispetto alla persona offesa non consente
di considerare mancanti di contenuto lesivo espressioni volgari, pur ormai prive, nel linguaggio
comune e tra pari, di effettive connotazioni offensive, in quanto esse, se rivolte a un
sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza
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civile RUGGIERO Giovanni ai sensi dell’art. 576 c.p.p..

dell’art. 52, comma 3, Cost., riacquistano appieno il loro specifico significato spregiativo,
penalmente rilevante (Sez. 1, n. 7575 del 22.1.2014).

2.4. Violazione dell’art. 196, comma 1, c.p.m.p.. Erronea valutazione in ordine alla
ritenuta insussistenza dei fatti di minaccia; conseguente mancata applicazione della legge
penale.
Secondo il difensore ricorrente, poco condivisibili erano le argomentazioni svolte dalla
Corte di merito circa l’assenza di contenuto minatorio nelle espressioni e negli atteggiamenti

In relazione all’espressione “Hai la coda di paglia, sappi che ci impiego poco a
bruciartela” o “che brucerà”, in base alla versione riveduta delle dichiarazioni rese dal
GAMBARDELLA, era ovvio che non potesse in essa individuarsi il senso, ravvisato dalla Corte,
di un richiamo a un migliore svolgimento del servizio, atteso che attribuire la coda di paglia a
qualcuno significa obiettivamente accusarlo di qualcosa, con valenza, quindi, calunniosa e non
di incoraggiamento della suddetta espressione.
Paradossale era, inoltre, la conclusione dei Giudici di secondo grado sull’assenza di
offensività o di intimidazione nell’espressione “Vaff…, mi hai rotto i c…”, se rapportata alla
stigmatizzazione, operata dal primo Giudice (pag. 35 della sentenza), della più volte ripetuta
espressione “Comandi, signorsì”, da parte della persona offesa, quasi alla stregua di una
locuzione ingiuriosa.
Infine, era irragionevole considerare l’espressione “Vola basso perché chi vola alto
rischia di cadere e di farsi male” come scevra da qualsiasi intento minatorio nei confronti di un
inferiore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. E’ inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata
acquisizione della registrazione della conversazione tra il RUGGIERO e i colleghi GAMBARDELLA
e MASALA, che, a detta della parte ricorrente, avrebbe evidenziato elementi di difformità
rispetto al tenore delle testimonianza rese in dibattimento.
Va rammentato che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di
legittimità, a norma dell’art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., quando si tratta di una ” prova
decisiva”, ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto
diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere
possono condurre – confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad
una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria
dibattimentale (Sez. 6, n. 37173 dell’ 11/6/2008, Ianniello, Rv. 241009).
E’ stato, altresì, precisato che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere
dedotta in sede di legittimità, deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non
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palesati dal CONTE.

può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato é destinato ad essere vagliato per
effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di
un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 9069 del 7/11/2013,
dep. 25/2/2014, Pavento, Rv. 259534).
Correttamente, pertanto, i Giudici di merito hanno disatteso la richiesta istruttoria del
ricorrente, evidenziando, tra l’altro, il carattere del tutto superfluo della stessa, atteso che, da
un lato, i testi GAMBARDELLA e MASALA erano stati escussi in dibattimento nel contraddittorio

del dichiarato rispetto a quello assunto nella fase procedirnentale, e, dall’altro, che dal
colloquio registrato emergevano le medesime divergenze riscontrate tra deposizioni
dibattimentali e dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, sicché l’acquisizione del supporto
magnetico non avrebbe apportato alcun elemento di novità probatoria (cfr. pagg. 17-18 sent.
Tribunale Militare di Verona).
1.2. Sono infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano vizio
di motivazione e violazione di legge sul tema dell’elemento psicologico del reato di ingiuria ad
inferiore.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di ingiuria a un inferiore, la
posizione di supremazia gerarchica dell’autore rispetto alla persona offesa non consente di
considerare prive di contenuto lesivo espressione volgari, pure ormai prive di connotazioni
offensive nel linguaggio comune e tra pari, in quanto le stesse riacquistano il loro specifico
significato spregiativo se rivolte al sottoposto in violazione delle regole di disciplina e dei
principi che devono ispirarle in forza dell’art. 53, comma terzo, Cost. (Sez. 1, n. 7575 del
22/1/2014, P.G. in proc. Torre, Rv. 259415; Sez. 1, n. 12997 del 10/2/2009, Ottaviano e
altro, Rv. 243545).
E’ stato, altresì, chiarito che, affinché una doverosa critica da parte di un soggetto in
posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di
un suo subordinato, non sconfini nell’insulto a quest’ultimo, occorre che le espressioni usate
individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell’errore,
sottolineino l’eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la
censura di un comportamento, integrino disprezzo per l’autore del comportamento, o gli
attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che
esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa (Sez.
1, n. 185 del 23/10/1997, dep. 10/1/1998, Napolitano e altro, Rv. 209439).
Ciò posto, dall’esame integrato delle due sentenze di merito (Sez. 3, n. 44418 del
16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 dell’1/12/2011, dep. 12/4/2012, Valerio,
Rv. 252615), si evince che i Giudici militari sono pervenuti ad escludere il dolo generico del
reato, in relazione ad entrambi gli episodi contestati, con argomentare non manifestamente
illogico e contenuto, in ogni caso, nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento non
censurabile nella presente sede.
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delle parti e in quella sede la parte civile aveva debitamente contestato le pretese divergenze

Così, contestualizzando le frasi pronunciate dal CONTE (assumere un atteggiamento da
Caino, essere presuntuoso e arrogante) in occasione dell’episodio occorso il 3.10.2011 – con
le quali il RUGGIERO venne rimproverato per la negligente vigilanza sull’albero di limoni situato
all’esterno della caserma (cui il superiore aveva ricondotto il furto di alcuni frutti) correttamente il Giudice a quo le ha ritenute sorrette dalla consapevolezza di ammonire il
giovane finanziere a un comportamento più attento alla sostanza dei doveri di vigilanza, più
misurato e sobrio nelle reazioni e di maggiore considerazione della anzianità e del grado

parole proferite era dimostrato dall’ulteriore richiamo metaforico sulla “coda di paglia”,
unicamente interpretabile nel senso di un invito a non sentirsi personalmente coinvolto da
addebiti generici ed indifferenziati.
Parimenti corretta l’esclusione del dolo del reato con riferimento all’episodio occorso il
giorno successivo, quando, nel corso di una animata discussione con il RUGGIERO, il CONTE
dapprima si rivolse all’inferiore con gli epiteti di “maleducato, arrogante e presuntuoso” e, alla
fine, pronunciò le parole “Vaff…mi hai rotto i c…”.
Ancora una volta ricorrendo ad una opportuna contestualizzazione del fatto, i Giudici di
merito hanno escluso l’intenzione ingiuriosa delle prime espressioni, evidenziandone il
significato di sollecitazione, forte e determinata, a comportarsi in modo più consono all’età e al
grado dell’interlocutore, in particolare quando si veniva richiamati a fare meglio il lavoro di
piantone e a passarsi in modo preciso le consegne; e, con riferimento alle seconde,
oggettivamente più pesanti, hanno giustamente valorizzato la circostanza che le stesse
vennero proferite a discussione terminata, ovvero quando il CONTE, girate le spalle al
RUGGIERO, si stava ormai dirigendo al piano superiore della caserma e che, pertanto, in quel
frangente, ebbero ad assumere il concreto significato dello sfogo di un animo esacerbato che si
era lasciato andare ad una volgare imprecazione per aver esaurito la propria dose di pazienza
e che reputava inutile continuare la discussione (come se avesse detto: “al diavolo, mi hai
seccato, non ne posso più”).
Tali argomentazioni, immuni da evidenti vizi logici nella valutazione dell’elemento
psicologico del reato, resistono alle censure difensive.
1.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all’ultimo motivo di
ricorso, concernente il reato di minaccia sub B).
Sull’espressione relativa alla “coda di paglia” già si è detto.
Quanto alla prospettazione di mettere “la cosa” sotto gli occhi di tutti, i Giudici di merito
ne hanno fornito un’interpretazione logica, coerentemente riconducendola a un previo rilievo
mosso al RUGGIERO per non aver rispettato determinate consegne nel subentrare come
piantone e, quindi, conferendole il significato rivelatore della volontà del superiore di informare
il comandante di quanto accaduto con ovvia esclusione di poter qualificare un’eventuale misura
disciplinare come danno ingiusto.

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rivestito dall’interlocutore, ragionevolmente osservando che il convincimento sotteso alle

Anche le residue parole sul “volare basso” e sul rischio che, a “volare alto”, si possa
cadere e non avere la forza di rialzarsi sono state ragionevolmente interpretate dai Giudici
militari nel senso di un’ulteriore, ennesima, sollecitazione rivolta al RUGGIERO perché la
smettesse con contegni arroganti e presuntuosi.
Le censure difensive rimangono, essenzialmente, sul piano fattuale ed assertivo, nonché
di inammissibile rilettura delle evidenze correttamente valutate dai Giudicanti.
2. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, nel complesso, rigettato e il ricorrente

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

condannato al pagamento delle spese processuali.

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