Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38802 del 05/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38802 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSINO GIUSEPPE N. IL 18/01/1960
avverso l’ordinanza n. 18/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 05/07/2013

1) Con ordinanza in data 21.1.2013 la Corte di Appello di Bologna dichiarava
inammissibile la ricusazione della Dr.ssa Manuela Mirandola e della dr.ssa Antonio
Abiosi, magistrati in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, proposta
da Ambrosino Giuseppe.
Ricorre per cassazione l’Ambrosino, assumendo che i magistrati del Tribunale di
sorveglianza non avevano accolto le richieste sue e dei difensori, mostrando
prevenzione e violando il senso di umanità.
2) Il ricorso è aspecifico, in quanto prescinde completamente dalla motivazione
dell’ordinanza impugnata, e manifestamente infondato.
2.1) Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perchè sono
limitative del potere di giurisdizione e in specie della capacità processuale del
soggetto titolare del relativo ufficio, sia perchè consentono una ingerenza delle parti
in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra
Stato e giudice, e quindi sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello
stesso giudice. Da ciò consegue in generale che i casi regolati, le formalità e i termini
di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività non solo nel senso
che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro
interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva
(cfr.Cass. Sez.VI, 20.5.1997 n.1606).
2.2) La Corte territoriale ha evidenziato, correttamente, che non era ravvisabile
alcuna delle situazioni di interesse personale o grave inimicizia previste dall’art.36
c.p.p. e che non risultava che i magistrati ricusati avessero espresso un parere al di
fuori dell’esercizio delle loro funzioni.. Le doglianze proposte in ordine alle richieste
avanzate e non accolte non potevano, pertanto, che essere fatte valere con gli
ordinari mezzi di impugnazione.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2013
I Presidente
Il Consigre e est.
t

OSSERVA

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