Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38801 del 16/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38801 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

DI MICHELE GENNARO, n. 17/07/1961 a Torre Annunziata

DI MICHELE LUIGI MANUEL, n. 16/05/1989 a Tortolì

avverso la ordinanza del tribunale del riesame di LANUSEI in data 19/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Izzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell’Avv. F. Foci, che si è associato alla
richiesta del P.G.;

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Data Udienza: 16/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19/11/2014, depositata in data 24/11/2014, il
tribunale del riesame di LANUSEI rigettava la richiesta di riesame proposta
nell’interesse di DI MICHELE GENNARO e di DI MICHELE LUIGI MANUEL avverso
il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del medesimo tribunale del

11, d. Igs. n. 74 del 2000.

2. Hanno proposto ricorso DI MICHELE GENNARO e DI MICHELE LUIGI MANUEL,
personalmente, impugnando la ordinanza predetta con cui, dopo aver nelle
prime 44 pagine trascritto integralmente la richiesta di riesame e le due memorie
poi depositate in vista dell’udienza davanti al tribunale del riesame, deducono
due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deducono, con il primo ed il secondo motivo – che, attesa l’omogeneità
sostanziale dei profili di doglianza, possono essere congiuntamente illustrati – il
vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di
legge in relazione all’art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000 ed all’art. 43 cod. pen.
nonché il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125,
comma terzo, cod. proc. pen.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostengono i
ricorrenti, non ricorrerebbe nel caso in esame il fumus del delitto dell’art. 11, d.
Igs. n. 74 del 2000; la norma, si evidenzia, prevede una condotta simulata e/o
fraudolenta rispetto al bene che viene ceduto per evitare i pagare ipotetici debiti
fiscali, nella specie inesistenti; la condotta fraudolenta, individuata dai giudici del
riesame nell’atto di donazione simulata al figlio Manuel di un immobile, in realtà
non sarebbe qualificabile come tale, avendo dimostrato il Di Michele di aver fatto
quella donazione per ottenere un risparmio fiscale per l’acquisto di un immobile
nel corso della verifica fiscale; in particolare, si precisa che in data 27/09/2011 il
Di Michele Gennaro aveva stipulato un preliminare di vendita, regolarmente
registrato in data 11/10/2011, acquistando un immobile in Cagliari per un
importo di 318.000,00 euro, per cui, nello stipulare l’atto pubblico definitivo egli
avrebbe pagato VIVA al 4% essendosi spogliato dell’immobile donato al figlio
Manuel, anziché del 12%, con un risparmio di fatto di oltre 38.000,00 euro; è
evidente, precisano i ricorrenti, che non è logico che qualsiasi contribuente per
evitare di “pagare il fisco” si privi di un immobile per donarlo al figlio e ne
2

31/10/2014 afferente alcuni immobili in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art.

acquisto un altro a suo nome del valore di oltre il doppio rispetto a quello donato
(l’immobile donato al figlio Manuel in data 7/02/2013, infatti, aveva un valore di
C 148.000,00); difetterebbe, poi, nell’impugnata ordinanza qualsiasi motivazione
circa la sussistenza del dolo specifico quale elemento psicologico del reato
ipotizzato, essendosi il tribunale del riesame limitato ad esprimersi con frasi di
stile, non potendo peraltro il dolo specifico presumersi ma dovendo lo stesso

poi, farebbe venir meno uno dei presupposti del reato, con conseguente
applicazione dell’art. 49, comma secondo, cod. pen.; nel caso in esame, il Di
Michele Gennaro sarebbe stato assolto con sentenza passata in giudicato per il
delitto di evasione fiscale (art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000) in relazione alle
annualità 200/2009, donde sarebbe venuta meno la pretesa tributaria; ancora, il
ricorrente richiama l’applicazione dell’art. 15, d. Igs. n. 74 del 2000, invocando
l’incertezza sulla portata delle norme tributarie; ancora, ultimo profilo di
doglianza, riguarda il superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 11,
d. Igs. n. 74 del 2000, che il tribunale del riesame avrebbe calcolato
presuntivamente sulla base della documentazione dell’Accusa, senza però
analizzare i documenti prodotti dalla difesa; quanto, infine, al vizio motivazionale
determinante la violazione dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. in quanto
tale deducibile anche in sede di ricorso ex art. 325, cod. proc. pen., i ricorrenti si
dolgono dell’assenza di motivazione in ordine a tutta una serie di profili di cesura
dedotti (sul dolo specifico; sui motivi per cui l’atto pubblico dell’immobile in
Cagliari non fosse ancora stato stipulato, nonostante la produzione della
documentazione; sulle giustificazioni fornite per gli anni 2006/2007 sia in entrata
che in uscita del c/c per le quali la soglia di punibilità non poteva ritenersi
presuntivamente superata).

3. Con memoria depositata in data 4/06/2015, unitamente a numerosi allegati
(tra cui diversi verbali di sommarie informazioni assunte in sede di indagini
difensive nel febbraio 2015), il ricorrente Di Michele Gennaro – dopo aver
informato questa Corte dell’avvenuto rigetto di altra istanza di dissequestro da
parte del GIP di Lanusei in data 11/02/2015, respinto dal tribunale del riesame
e fatto oggetto di ulteriore ricorso per cassazione in data 3/04/2015 dì cui
trascrivono integralmente i motivi -, precisa di aver in data 13/05/2015 stipulato
l’atto pubblico definitivo di acquisto dell’immobile di Cagliari, richiedendo al PM il
dissequestro degli immobili afferenti la donazione 7/02/2013 (richiesta
integralmente trascritta nella memoria: pagg. 60 e segg.).

emergere con evidenza; l’accertamento dell’inesistenza della pretesa tributaria,

4. Con ulteriore nota depositata in data 15/09/2015, il difensore dei ricorrenti ha
allegato il provvedimento di revoca del sequestro dei beni immobili intestati al DI
MICHELE LUIGI MANUEL, provvedimento adottato dal GIP presso il Tribunale di
Lanusei in data 16/07/2015 nell’ambito del proc. pen. 1529/2013 r.g.n.r.,
rilevando come l’intervenuta stipula del definitivo consenta di ritenere allo stato

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

6.

Ed infatti, l’intervenuta rinuncia al ricorso a seguito dell’adozione di un

provvedimento favorevole, determina la sopravvenuta carenza di interesse dei
ricorrenti, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ed invero,
come già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, una
volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o
l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U, n. 18253 del
24/04/2008 – dep. 07/05/2008, Tchnnil, Rv. 239397).

7.

Ne discende, in applicazione di una ormai consolidata giurisprudenza di

legittimità, che la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza d’interesse non comporta, a differenza di quella per rinuncia
all’impugnazione, condanna né al pagamento delle spese del procedimento, né al
versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, stante la
mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente, cui nessun addebito
può muoversi per il successivo venir meno dell’interesse ad impugnare (v., tra
le tante: Sez. 6, n. 2202 del 30/05/1997 – dep. 25/06/1997, Malleo ed altri, Rv.
208006; da ultimo: Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 – dep. 03/05/2013,
Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 settembre 2015

non sufficientemente provato il dolo specifico del reato contestato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA