Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3880 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3880 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

GIANNETTI ARISTIDE, n. 31/07/1975 a Grosseto

GIANNETTI BEATRICE, n. 7/04/1969 a Grosseto

CHIAPPELLI ANDREA, n. 18/03/1971 a Grosseto

avverso la ordinanza del tribunale del riesame di ROMA in data
8/05/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. F. Marinelli, che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell’Avv.°. De Carolis Villars, che ha
chiesto accogliersi i ricorsi;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza emessa in data 8/05/2015, depositata in data

18/05/2015, il tribunale del riesame di ROMA confermava il decreto di
sequestro preventivo emesso dal GIP presso il tribunale di ROMA del
6/03/2015 nei confronti di GIANNETTI ARISTIDE, GIANNETTI BEATRICE e

n. 146 del 2006, fino a concorrenza di € 5.143.804,00, pari al valore del
profitto del reato di cui all’art. 416 c.p., sequestro relativo alle risorse
finanziarie rinvenibili su cc/cc personali, quali denaro certificati di
deposito e buoni fruttiferi ed altri beni eventualmente contenuti in
cassette di sicurezza, riconducibili agli indagati ed in via subordinata dei
beni immobili di proprietà degli stessi e delle partecipazioni societarie
nella disponibilità degli stessi, secondo quanto analiticamente indicato nel
prospetto allegato al decreto originariamente impugnato; giova precisare,
per migliore intelligibilità della questione, che i tre ricorrenti risultano
attualmente indagati del delitto associativo richiamato per aver il primo,
quale promotore e gli altri due, quali partecipi ad un sodalizio criminale
preordinato alla perpetrazione di più delitti riconducibili al d. Igs. n. 504
del 1995, in materia di imposte sulla produzione di consumi ex art.. 40 e
49 e di reati previsti dal d.p.r. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando,
introdotto e commercializzato su tutto il t.n. ingenti quantitativi di
prodotto energetico – gasolio carburante reso artatamente più pesante al
solo fine di modificarne la curva di distillazione per renderla fuori specifica
speciale e EN 590, sì da eludere i controlli – proveniente dalla Germania e
dall’Austria, sottraendoli all’accertamento e al pagamento delle accise
anche mediante l’utilizzo di documentazione CMR non conforme alla
normativa vigente e recante indicazioni mendaci sul luogo di consegna e
alla qualità delle merce trasportata).

2. Hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza in esame gli indagati
GIANNETTI ARISTIDE, GIANNETTI BEATRICE e CHIAPPELLI ANDREA a
mezzo del comune difensore fiduciario cassazionista, deducendo due
motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2

CHIAPPELLI ANDREA, in relazione ai reati di cui agli artt. 3 ed 11, legge

2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed
e), c.p.p., in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 322-ter c.p. relativamente al
fumus del delitto associativo.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto,
sostengono i ricorrenti, il tribunale del riesame avrebbe erroneamente

ingenti quantitativi di prodotti petroliferi in completa evasione di imposta /
eludendo qualsiasi forma di controllo fiscale; tali prodotti, in particolare,
sarebbero rappresentati da olio lubrificante per usi diversi dalla
combustione e dalla carburazione, dunque esente dal pagamento
dell’accisa; erroneamente, però, i giudici avrebbero ritenuto che il
prodotto in questione costituisse olio lubrificante che con aggiunta di
additivi diventerebbe gasolio per autotrazione e dunque sottoposto a ad
accisa; non sarebbe chiaro, sostengono i ricorrenti, come e quando sia
avvenuta detta aggiunta ma, anzi, gli atti acquisiti smentirebbero
l’assunto accusatorio; a tal proposito, vengono richiamati, anzitutto, gli
esiti della c.t. svolta dal dott. Avino nominato al PM (il quale avrebbe
affermato che il prodotto dal punto di vista fiscale non poteva classificarsi
come gasolio) e gli esiti dell’analisi dei campioni del prodotto svolta
dall’Ing. Calabrese dell’ENI cui il prodotto era stato affidato in giudiziale
custodia (il quale avrebbe affermato che si trattava di una miscela di
gasolio per automazione e distillato di olio lubrificante esausto fuori
specifica commerciale, donde, secondo la personale lettura dei ricorrenti,
ciò confermerebbe che tale prodotto fosse fuori specifiche commerciali
per miscela gasolio – olio lubrificante, tanto che l’ing. Calabrese aveva
fatto presente di non poterlo custodire); tali elementi porterebbero ad
escludere che il prodotto sequestrato potesse essere considerato come
gasolio per auto, dunque non sottoponibile al pagamento dell’accisa, con
conseguente venir meno dell’ipotesi accusatoria; il tribunale del riesame,
tuttavia, su tali questioni avrebbe omesso di fornire risposta, con
conseguente vizio motivazionale; viene poi censurato un ulteriore
travisamento in cui i giudici sarebbero incorsi, in particolare laddove
hanno determinato il valore del profitto del reato in oltre 5 milioni di
euro, somma risultante dai bonifici effettuati per l’acquisto del prodotto
3

ritenuto che l’associazione fosse stata costituita al fine di importare

presso le raffinerie site in Germania ed Austria, laddove dalle stime
effettuate dagli operanti l’accisa evasa risulta quantificata in poco più di 3
milioni e mezzo di euro; peraltro, si aggiunge, dalle conversazioni
intercettate sarebbe emerso che i trasporti riguardavano non solo il
prodotto in questione, ma anche altri tipi di prodotto, tra cui il biossido di
titanio, gestiti con società estranee alla vicenda; parimenti frutto di una

prodotto energetico acquistato nel periodo in esame dal solo deposito di
Burg, in quanto non sarebbe possibile sostenere che la totalità del
prodotto acquistato presso il deposito di Burg fosse stato destinato
interamente al territorio italiano; non sarebbe stato poi specificato il
conteggio sulla cui base si risalì al mancato pagamento delle accise,
senza che su tali profili di doglianza il tribunale del riesame abbia fornito
risposta; infine, si osserva, le stesse modalità di trasporto di tale
prodotto dalla Germania e dall’Austria renderebbero evidente che si tratti
di olio lubrificante non soggetto ad accisa anziché di gasolio per
autotrazione, in quanto il rischio di far uscire da quei paesi prodotto
diverso da quello dichiarato avrebbe comportato un pericolo concreto non
solo in Italia ma anche nei paesi di origine del prodotto.
Censure, infine, venivano svolte anche sulla configurabilità del delitto
associativo, sostenendo i ricorrenti che il tribunale si sarebbe riportato
agli elementi già valorizzati con riferimento alle ordinanze cautelari
personali medio tempore emesse, senza tuttavia fornire alcuno specifico
elementi di prova significativo per dimostrare da quali esiti investigativi
potesse ricavarsi l’esistenza di un sodalizio; difetterebbe la prova sia della
volontà di aderire al sodalizio che della consapevolezza e volontà di
parteciparvi insieme ad altri, altrettanto consapevoli; sul punto non
sarebbe nemmeno decisiva la chiamata in correità di tale Morroni, in
quanto difetterebbe dei caratteri di specificità tali da farla assurgere a
piena prova dell’esistenza del sodalizio, mancando di considerare
l’ordinanza come il Morroni non abbia indicato se sussistesse tra i
presunti sodali la consapevolezza che tutti facessero parte del presunto
sodalizio né avrebbe precisato il ruolo da ciascuno assunto in seno al
medesimo; non vi sarebbe nessun elemento che dimostri il
coinvolgimento della indagata Giannetti o, quanto invece all’indagato
4

mera presunzione sarebbe stata l’indicazione dell’ammontare del

Chiappelli, si riprenderebbe quanto indicato nell’ordinanza custodirle e
ripreso dalle dichiarazioni di Morroni che questi sarebbe stato incaricato
di trasportare denaro contante all’estero; ancora, anche l’uso criptico di
termini (quali la parola documenti) da intendersi come riferiti a denaro
contante, sarebbe smentito dai fatti, in quanto il Chiappelli al momento
del controllo venne trovato in possesso proprio di documenti riguardanti i

prodotto; infine, illogico sarebbe il riferimento contenuto nell’ordinanza
alla costituzione di una società autonoma, atteso che, si osserva, se fosse
stato effettivamente sussistente un sodalizio criminoso sarebbe stato
logico accorpare le società per averne una gestione unitaria e condivisa,
anziché separarle e frazionarle, in modo tale che ciascun sodale fosse
titolare di un’autonoma compagine societaria.

2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b)
ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 322 ter c.p.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto,
sostengono i ricorrenti, tanto il GIP quanto il tribunale del riesame pur
avendo individuato e sequestrato i cc/cc in cui venivano depositate le
somme di denaro ritenute profitto o provento del reato contestato, non
avrebbero indicato il valore complessivo dei beni sequestrati agli indagati,
limitandosi solo ad indicare l’importo dei beni immobili di proprietà di
alcuni indagati; non sarebbe dato quindi conoscere se il valore dei beni
sequestrati possa essere eccedente rispetto all’importo effettivamente
corrispondente al prezzo o al profitto del reato; conclusivamente, non
avendo né il GIP né il tribunale del riesame determinato con esattezza
l’importo dei beni sottoposti a sequestro per equivalente, si sarebbe reso
impossibile un riscontro tra il valore dei beni sequestrati e l’importo
dell’asserita evasione, donde sarebbe mancata la verifica sulla
proporzione del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

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trasporti effettuati nell’ambito della legittima attività di trasporto del

4. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui viene contestata la
sussistenza del fumus del delitto associativo che renderebbe illegittimo il
disposto sequestro per equivalente, è sufficiente richiamare in questa
sede quanto già deciso da questa stessa Sezione (sentenza n. 32368 del
2015, ud. 10/07/2015 – dep. 23/07/2015, r.g. 21467/2015), relativo
all’impugnazione del procedimento n. 895/2015 con cui il Tribunale della

di riesame avverso l’ordinanza con la quale, in data 4/2/2015, il Giudice
per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a
GIANNETTI Aristide, GIANNETTI Beatrice e CHIAPPELLI Andrea la misura
cautelare della custodia in carcere per i fatti oggetto dell’imputazione
cautelare c.s. descritta.
Il tribunale del riesame, con l’ordinanza oggi impugnata, in punto di
configurabilità del fumus del reato per cui si procede, ha richiamato
integralmente

“per relationem” i contenuti dell’ordinanza emessa in

materia cautelare personale, donde si impone a questa Corte il richiamo
a quanto già deciso da questa stessa Sezione in sede di rigetto
dell’identico motivo di ricorso proposto davanti al diverso Collegio di
questa Sezione, che ha ritenuto sussistere il fumus del delitto associativo,
respingendo il relativo motivo.
Già all’epoca, infatti, era stata censurata l’ordinanza quanto alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. In
particolare, ricorrenti si lamentavano – come anche nel presente ricorso che il Tribunale si sarebbe limitato alla mera elencazione di principi
giurisprudenziali, senza porre in evidenza alcun elemento specifico
indicativo della consapevolezza di ciascun indagato di far parte
dell’associazione, mancando la dimostrazione della volontà di aderirvi e di
parteciparvi unitamente ad altri, altrettanto consapevoli. Assumevano,
inoltre, che i giudici del riesame non avrebbero indicato alcun atto
investigativo indicativo di tale partecipazione e che alcun elemento utile
avrebbe potuto trarsi dalla chiamata in correità di altro indagato.
Osservano, inoltre, che l’ordinanza avrebbe meritato censura anche nella
parte in cui enfatizzava l’uso criptico del termine “documenti” per indicare
il denaro contante, atteso che in occasione di un controllo il CHIAPPELLI
venne effettivamente trovato in possesso di documenti di trasporto.
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libertà capitolino, con ordinanza dell’1/3/2015 aveva respinto la richiesta

Infine, sarebbe risultato inoltre illogico il fatto che taluni tra gli associati
fossero titolari di singole società, quando per l’attività dell’associazione
sarebbe stata più utile una gestione unitaria e condivisa.
Evidente, quindi, i punti di assoluta identità quanto alla configurabilità del
delitto associativo e la contestazione del fumus delicti.
Sul punto non possono non essere confermate le osservazioni già svolte

comodità espositiva ed evitare inutili ripetizioni vanno riportate qui di
seguito: “Va ricordato, con riferimento al primo motivo di ricorso, come la
giurisprudenza di questa Corte abbia avuto modo di precisare che
elementi tipici del reato di associazione per delinquere sono la
sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o
comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei
delitti concretamente programmati, l’indeterminatezza del programma
criminoso, che distingue il reato associativo dall’accordo caratterizzante il
concorso di persone nel reato e l’esistenza di una struttura organizzativa,
sia pur minima, ma idonea e, soprattutto, adeguata a realizzare gli
obiettivi criminosi presi di mira (così Sez. 2, n. 16339 del 17/1/2013,
Burgio e altri, Rv. 255359. V. anche Sez. 2, n. 20451 del 3/4/2013,
Ciaramitaro e altri, Rv. 256054 ed altre prec. conf.). Si è ulteriormente
chiarito che la partecipazione all’associazione, distinguendosi da quella
del concorrente nel reato di cui all’art. 110 cod. pen., implica, a
differenza di quest’ultima, l’esistenza di un “pactum sceleris”, con
riferimento alla consorteria criminale e della “affectio societatis”, in
relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un’associazione
vietata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105). 2. Di
tali aspetti hanno doverosamente tenuto conto i giudici del riesame, i
quali hanno, in primo luogo, fornito la puntuale descrizione del complesso
sistema di frode posto in essere dagli indagati, dando atto della
circostanza che il sodalizio criminale operava in diversi paesi (Italia,
Inghilterra, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Romania e Malta)
avvalendosi di società estere riconducibili agli indagati e disponendo di
una capillare rete di acquirenti compiacenti cui il prodotto, appositamente
trasformato ed accompagnato da documentazione falsa, veniva
consegnato da autotrasportatori, inseriti organicamente nel sodalizio, con
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da questa Corte con la sentenza emessa in data 10/07/2015, che per

automezzi appositamente predisposti per eludere i controlli, in quanto il
gasolio non veniva trasportato con autobotti, bensì con camion “telonato”
e stoccato in cubi della capacità di 1.000 litri ciascuno. Fatta tale
premessa, il Tribunale richiama il corposo quadro indiziario già valorizzato
dal G.I.P., dando atto degli esiti investigativi maggiormente significativi
ed inequivocabilmente indicativi della sussistenza del reato associativo e

aspetto, peraltro, risulta già evidente dalla sola enunciazione delle
modalità esecutive della frode che, per la sua articolata e complessa
strutturazione, implicava necessariamente la cosciente condivisione del
fine ultimo delle singole attività poste in essere da parte di tutti i soggetti
coinvolti. Ciò nonostante, i giudici del riesame rilevano come la
sussistenza di una organizzazione strutturale di uomini e mezzi finalizzata
alla commissione dei reati poi accertati sia dimostrata dalle risultanze
delle operazioni di intercettazione e dei servizi di osservazione, controllo
e pedinamento culminati con vari sequestri. 3. Si tratta, peraltro, di una
descrizione che i giudici del riesame non limitano ad una generica
indicazione, in quanto procedono, successivamente, alla puntuale
enunciazione di dati fattuali che chiaramente illustrano il ruolo svolto dai
singoli indagati. Viene così fatto presente che GIANNETTI Aristide, quale
promotore dell’associazione, titolare di varie società, stabiliva le modalità
dei trasporti ed i luoghi di carico e scarico dei prodotti, risolvendo
eventuali problemi, individuava in nuovi clienti, curava i pagamenti
mediante bonifici da e verso conti correnti nella sua disponibilità, accesi
presso istituti di credito esteri ed informava gli altri associati con l’invio di
e-mail settimanali con le informazioni relative ai trasporti. Lo stesso, si
aggiunge nell’ordinanza impugnata, dava disposizioni agli altri due odierni
ricorrenti, sull’effettuazione dei pagamenti, anche attraverso bonifici con
il mezzo informatico e l’organizzazione ed il coordinamento dei trasporti,
mantenendo costantemente il contatto con gli autisti dei mezzi, come
documentato dai contenuti di alcune telefonate intercettate. Sempre
riguardo alla posizione di GIANNETTI Beatrice e CHIAPPELLI Andrea, i
giudici del riesame evidenziano la loro stabile partecipazione al sodalizio
criminale, caratterizzata dalla stretta collaborazione con GIANNETTI
Aristide, dal trasporto, sotto la direzione di quest’ultimo, di denaro
8

della volontaria e consapevole partecipazione degli indagati. Tale ultimo

contante all’estero, dalla comunicazione al medesimo delle operazioni di
carico e scarico del prodotto, dalla redazione della documentazione,
essendo in loro possesso i timbri delle società estere indicate in quasi
tutti i documenti di trasporto. L’ordinanza del riesame sottopone inoltre
ad esame critico le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di altro
indagato (MORONI Andrea), indicandole quale ulteriore elemento

contenuto delle stesse sia riscontrato dal complessivo esito delle indagini.
4.

Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale sul punto risultano,

pertanto, del tutto congrue e fondate su puntuali richiami ai dati fattuali
sottoposti al suo esame ed opportunamente richiamati e non risultano
affatto limitate, come ipotizzato in ricorso, in considerazioni meramente
assertive corredate da richiami giurisprudenziali, atteso che le attività del
sodalizio criminale ed il ruolo svolto al suo interno dai ricorrenti viene
chiaramente delineato. Tale esaustiva disamina chiarisce anche come sia
plausibile il ricorso, da parte degli indagati a singole compagini societarie
in luogo di una struttura unitaria, poiché è lo stesso sistema fraudolento
ideato dagli indagati che giustifica tale scelta operativa. Per ciò che
concerne, inoltre, la dedotta illogicità del riferimento al linguaggio
convenzionale utilizzato nelle conversazioni telefoniche, la stessa non
emerge dall’esame dell’ordinanza impugnata, atteso che, dopo aver
ricordato che gli indagati indicavano il denaro con il termine “documenti”,
il Tribunale ha posto in evidenza come un controllo effettuato dopo una
telefonata in cui si parlava, appunto, di documenti, portava al sequestro,
in danno del GIANNETTI, della somma di Euro 382.050,00, mentre non vi
è invece traccia del controllo subito dal CHIAPPELLI indicato in ricorso,
peraltro senza alcun ulteriore riferimento. Ne consegue la infondatezza
del motivo di ricorso esaminato”.

5.

Nessun dubbio, pertanto, sulla base di quanto puntualmente

argomentato da questa Corte, circa la sussistenza del fumO ldel reato
associativo e della consapevolezza di ciascuno degli indagati di prendervi
parte con i ruoli c.s. descritti. Per quanto, infine, concerne le doglianze
all’epoca non prospettate, riguardanti specificamente la natura del
prodotto sequestrato che, a detta dei ricorrenti, non costituirebbe gasolio
9

indiziario di rilievo, riportandone ampi brani ed osservando come il

per automazione ma olio lubrificante, ciò che sarebbe confortato dagli
esiti delle analisi svolte successivamente, è sufficiente in questa sede
rilevare come con le censure svolte i ricorrenti chiedono in sostanza a
questa Corte di svolgere un apprezzamento di merito: ossia valutare se
quanto in sequestro costituisse o meno prodotto sottoposto ad accisa,

ammissibili in sede incidentale cautelare reale di legittimità, nella quale
valgono i rigorosi limiti posti all’ambito cognitivo di questa Corte posti
dall’art. 325 cod. proc. pen. (nè, peraltro, pare sindacabile per apparenza
la motivazione dell’impugnata ordinanza, soprattutto laddove si consideri
che nemmeno gli esiti delle richiamate analisi confermerebbero l’assunto
difensivo, posto che lo stesso Ing. Calabrese ha descritto il prodotto
come miscela di gasolio per autotrazione e distillato di olio lubrificante
esausto fuori specifica commerciale, e, quindi, la circostanza che si
trattasse di prodotto fuori specifica commerciale per miscela gasolio – olio
lubrificante, non significa che non ne escludeva l’utilizzo quale
combustibile da autotrazione, ma solo che lo stesso fosse, appunto, fuori
specifica commerciale, donde il rifiuto dell’ing. Calabrese di trattenerlo in
custodia ma solo perché i serbatoi in uso all’ENI potevano contenere
esclusivamente prodotto commerciale a specifica).
Analogamente è a dirsi per le ulteriori doglianze di cui al primo motivo
(presunto travisamento degli atti di indagine quanto all’ammontare
dell’accisa evasa; natura dei trasporti eseguiti dalla società relativi a tipi
di prodotto diverso; presunzione relativa al conteggio del prodotto
proveniente dallo stabilimento di Burg), essendo evidente come, con tali
censure si sollecita questa Corte a svolgere valutazioni di merito, come
detto, inibite in sede di legittimità ed a maggior ragione nell’ambito del
giudizio ex art. 325 cod. proc. pen.

6. A non diverso approdo si perviene quanto al secondo motivo.
Ed invero, la circostanza che il GIP e il tribunale non abbiano individuato
il valore complessivo dei beni sequestrati agli indagati né se il valore dei
beni sequestrati possa o meno essere ritenuto eccedente rispetto
all’importo corrispondente al profitto del reato, non determina
10

valutazione che all’evidenza esula dall’ambito cognitivo di questa Corte in
i
/
quanto presuppone valutazioni di puro merito, a maggior ragione non

l’illegittimità del disposto sequestro per equivalente. Come già più volte
chiarito da questa Corte, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è
tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura
ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che
costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi

e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel
sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M (v., ex multis:
Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015 – dep. 11/06/2015, Monti e altri, Rv.
264282). Nella specie il GIP prima I ed il tribunale del riesame
successivamente hanno indicato l’ammontare dell’imposta di consumo
/
evasa (pari ad C 5.143.804,00), specificando come le operazioni
successive di calcolo del prodotto energetico acquistato in rapporto
all’aliquota prevista per tale prodotto per l’anno di imposta 2013 hanno
consentito di quantificare in C 3.528.649,00 l’accisa evasa, trattandosi di
una quantificazione del tutto provvisoria e parziale. La circostanza,
quindi, di non aver determinato con esattezza l’importo dei beni
sottoposti a sequestro per equivalente, non determina alcuna illegittimità
del provvedimento, come chiarito dalla citata giurisprudenza di questa
Corte (v., in tema di reati tributari: Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014 dep. 16/09/2014, Chidichimo, Rv. 260148).

7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue, a norma
dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti:
cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

11

corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 17/11/2015

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