Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 388 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 388 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIARELLI MARTINO nato il 13/07/1984 a MARTINA FRANCA

avverso la
la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto
– sezione distaccata di Martina Franca – dell’08/05/2013, ha riqualificato i reati in
quello di cui all’art. 650 cod. pen. e ha dichiarato l’estinzione di quello commesso
in data 22/09/2011 per intervenuta prescrizione, e condannava Chiarelli Martino
alla pena di mesi uno di arresto.

ricorso per Cassazione per violazione di legge per omessa notifica della sentenza
di primo grado e per intervenuta prescrizione del reato di natura
contravvenzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamento infondato e basato su motivi non proponibili in
sede di legittimità.
In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che l’omessa notifica della
sentenza di primo grado non è stata dedotta col ricorso in appello. Ebbene, in
tema di appello, la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di
imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l’estratto
contumaciale, è inutiliter data soltanto se l’irregolarità di detta notifica sia stata
eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l’esame della sollevata eccezione
(Sez. 5, n. 44846 del 24/09/2013, Pinsoglio, Rv. 257134).
L’omessa notifica, peraltro, non ha pregiudicato l’esercizio del diritto di
impugnazione, avendo il Chiarelli proposto tempestivamente l’appello e,
successivamente, il ricorso in Cassazione.
Per quanto attiene alla prescrizione dei reati contestati, la sentenza della
Corte territoriale contiene una dettagliata esposizione delle cause e del numero
di giorni di sospensione della prescrizione, per cui il relativo termine non può
ritenersi decorso.
La difesa4uladvid, non ha specificamente contestato tale calcolo, limitandosi
genericamente ad invocare l’intervenuta prescrizione per effetto del decorso del
tempo.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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Avverso tale sentenza il Chiarelli, a mezzo del proprio difensore, ha proposto

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

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