Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 388 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 388 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASAMASSIMA GIACOMO N. IL 08/05/1982
avverso la sentenza n. 4443/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
Casamassima Giacomo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Torino, in data 24-1-13, che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 385 cp , acc. in Volpiano il 27-10-2010.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali il
giudice avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di
cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in
alcun modo gli atti da cui sarebbe stato possibile desumere l’applicabilità dell’art
129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13
DEMOSITATA
Deduce inosservanza dell’art 129 cpp.