Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 388 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 388 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELIS GIUSEPPE N. IL 22/11/1958
avverso la sentenza n. 180/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Melis Giuseppe ricorre avverso la sentenza 12.11.14 della Corte di appello di Cagliari che ha
confermato quella in data 12.4.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di cui all’art.582 c.p., alla pena di mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per avere i giudici territoriali fondato l’affermazione

di p.g., per cui era verosimile ritenere una totale assenza di volontarietà nella condotta
dell’imputato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere i giudici
ritenuto l’aggravante dell’uso della transenna come mezzo atto ad offendere, pur in assenza, nel
capo d’imputazione, di alcun riferimento lessicale e/o normativo a detta circostanza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente — quanto
al primo motivo – considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché
manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da
profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Melis derivi dalle
dichiarazioni della p.o. Garbato Gianluca — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata — che
ha affermato — sia pure con la difficoltà derivante dal timore che il medesimo nutriva nei confronti
dell’imputato, il cui figlio Melis Francesco (non impugnante) lo aveva colpito il giorno precedentedi essere stato colpito dall’odierno ricorrente, presso il quale si era recato, assieme al padre Garbato
Palmiro (che le dichiarazioni del figlio ha confermato), per avere un chiarimento su quanto
accaduto il giorno prima.
Si era trattato di lesioni volontarie conseguenti ad un’aggressione con una transenna — hanno
precisato i giudici di appello — in ragione della quale il Garbato era caduto in terra ed era rimasto
con un piede schiacciato sotto la transenna che volontariamente Melis Giuseppe gli aveva poi
premuto contro, colpendolo nell’occasione anche con un pugno.

di responsabilità sulle sole dichiarazioni della p.o. Garbato Gianluca, difformi da quelle rese in sede

Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto dallo stesso capo d’imputazione risulta la
contestazione in fatto dell’aggravante dell’uso dell’arma (transenna), circostanza in ordine alla
quale quindi l’imputato è stato in grado di compiutamente difendersi nel corso dei due gradi del
giudizio di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2015

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

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