Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38796 del 05/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38796 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNA SERGIO N. IL 11/02/1952
avverso la sentenza n. 4848/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 05/07/2013

1) Con sentenza del 14.11.2012 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza
del Tribunale di Novara, sez. dist. di Borgomanero, in composizione monocratica, con la
quale Sanno Sergio era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati
di cui agli artt.99 co.1, 2 n.2 e 4, 81 cpv. c.p., 5 co.1 D.L.vo 74/2000 (capo a) e 99 co.1,
2 n.2, 4, 81 cpv. c.p., 5 co.1 D.L.vo 74/2000 (capo b).
Propone ricorso per cassazione il Sanna, a mezzo del difensore, denunciando la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
conferma della penale responsabilità, nonché la violazione di legge in ordine alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente
determinazione della pena, ed infine alla mancata applicazione dell’indulto.
2) Il primo motivo è generico ed aspecifico in quanto prescinde completamente dal
tessuto argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha, infatti,
evidenziato che l’impugnazione in relazione alla richiesta di assoluzione era
inammissibile in quanto non sorretta da contestazioni specifiche della sentenza di
primo grado. Il ricorrente, invece, di censurare siffatta motivazione continua a
richiamare “teorie dottrinarie”.
Il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo
la Corte territoriale esercitato, in modo argomentato, il potere discrezionale. Ha
infatti evidenziato che la pena irrogata dal primo giudice non era suscettibile di
alcuna diminuzione, tenuto conto della reiterazione della condotta prolungata nel
tempo e dei numerosi precedenti penali.
E, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche o della determinazione della pena, non è necessaria
una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti
decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e
decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di
eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano
implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di
secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di
gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di
rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e
le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento
(cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del 3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
Infine, l’eventuale applicazione dell’indulto non potrà che essere riservata alla fase
esecutiva.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

OSSERVA

t

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2013
Il Consiglier e est.
Il residente

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