Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38795 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38795 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– LAZZI FABIO, n. 2/02/1937 a Sovicille

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di SIENA in data 2/02/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;….;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. D. Bari e dell’Avv. D. Campani,
che hanno chiesto accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 14/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 2/02/2015, depositata in data 14/02/2015, il
tribunale del riesame di SIENA respingeva la richiesta di riesame presentata
nell’interesse di LAZZI FABIO proposta avverso il decreto 8/01/2015 con cui il
GIP del medesimo tribunale disponeva il sequestro preventivo di n. 16 unità

indagato dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), 95 e 75, d.P.R. n. 380/2001 e 181,
d. Igs. n. 42/2004.

2. Ha proposto ricorso LAZZI FABIO a mezzo dei difensori fiduciari cassazionisti,
impugnando l’ordinanza predetta con cui deduce tre motivi, di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., per violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione all’art. 2 cod. pen.
In sintesi, la censura (che muove da alcune considerazioni di carattere generale,
criticando il provvedimento per aver ritenuto la natura plurioffensiva della
condotta trasgressiva di qualsiasi norma urbanistica disciplinante i nuovi
insediamenti, ritenendo invece che non esista alcuna norma precettiva di natura
penale che escluda la discrezionalità dell’ente pubblico di pianificare il proprio
territorio con gli strumenti ritenuti più opportuni ed idonei), investe l’impugnata
ordinanza per aver il tribunale del riesame ritenuto erroneamente configurabile il
reato di lottizzazione abusiva per la mancata redazione da parte della Società
Cooperativa Montarioso a r.l. (di cui il ricorrente è legale rappresentante) di un
piano attuativo del PRG, la cui assenza non avrebbe permesso di programmare
quelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o il potenziamento di quelle
esistenti, per sostenere l’incremento del carico urbanistico; diversamente, si
sostiene in ricorso, le conclusioni cui sarebbero pervenuti i giudici di merito non
sarebbero corrette sotto un profilo logico giuridico; anzitutto, perché la
violazione su cui si incentra l’attenzione dei giudici sarebbe quella dell’art. 31 del
RU 2006, adottata con delibera del CC n. 101 del 13/12/2007 ed approvata con
delibera dello stesso organo n. 10 del 28/03/2008, in cui la Cooperativa non
avrebbe avuto alcun ruolo; in secondo luogo, perché tale conclusione sarebbe
fondata su congetture che non troverebbero alcun riscontro (si richiamano, a tal
fine, sia il PS del 2004 che il RU attuativo, mediante la tecnica del rinvio ad

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abitative divise su quattro fabbricati nel comune di Monteriggioni, in quanto

allegati della c.t. della difesa), censurando l’operato della Procura della
Repubblica che non avrebbe chiesto al proprio c.t. di verificare la correttezza dei
calcoli degli standard urbanistici o le previsioni di adeguamento
dell’urbanizzazione né di verificare se effettivamente l’urbanizzazione primaria
fosse completa (sul punto il ricorrente evidenzia che in sede di riesame era stata
depositata una memoria che spiegava l’iter che aveva condotto al rilascio dei

terzo luogo, perché l’erroneità delle conclusioni del PM, avallate dal tribunale del
riesame, sarebbe resa palese dal contenuto di una c.t.p. “più approfondita”
redatta da professionista di fiducia ed esperto (Arch. Talocchini, di cui viene
anche allegato il CV), al cui contenuto ancora una volta il ricorrente rimanda
integralmente.
Con particolare riferimento, poi, ai due punti controversi (carenza di
urbanizzazione primaria; necessità di edificare a seguito dell’approvazione del
piano attuativo del regolamento urbanistico generale), si osserva in ricorso
quanto segue. Quanto a tale ultimo profilo, i giudici (e, per essi, il c.t. nominato
dal PM) non avrebbe tenuto conto del disposto dell’art. 41-quinquies, legge n.
1150 del 1942, che stabilisce regole precise per quantificare se un intervento
debba essere considerato di entità rilevante o meno ai fini di rendere obbligatoria
la preventiva pianificazione attuativa dell’area; la norma, si sostiene non sarebbe
stata abrogata, sicchè la valutazione del c.t. del PM che si fonda sul disposto
dell’art. 15, comma 8, DPGR 3/R/2007, non consente di ritenere illegittimo
l’operato dell’Amministrazione, in quanto derogherebbe a norma di legge avente
valore primario, donde la libera discrezionalità dell’Ente di disporre lo strumento
urbanistico opportuno ed idoneo alla pianificazione del sito, in riferimento
all’aumentato e peculiare carico urbanistico (ancora una volta, in ricorso si fa
riferimento a quanto esposto nella c.t. difensiva dell’Arch. Tolocchini).
Quanto, poi, alla questione della carenza di urbanizzazione primaria, si contesta
quanto affermato dal tribunale del riesame che avrebbe erroneamente fatto
riferimento all’erroneo presupposto che la frazione di Montarioso costituisca area
solo parzialmente urbanizzata, ciò per la mancanza alla data del 24/06/2013 del
collettore fognario pubblico (tale affermazione sarebbe smentita, si osserva in
ricorso, dalla documentazione prodotta davanti al tribunale del riesame); quanto
alla carenza urbanizzazione secondaria, erroneamente i giudici avrebbero fatto
riferimento alle dichiarazioni di un teste (tale Bonini, dell’Ufficio opere pubbliche)
da cui risulterebbe che non sono stati previsti incrementi delle stesse a seguito
della realizzazione del TU11 (la lettura del tribunale sarebbe “strumentale”, ad
avviso del ricorrente, in quanto il fatto che non siano previsti incrementi non

provvedimenti autorizzativi, memoria cui lo stesso si riporta integralmente); in

vorrebbe certo dire che le strutture presenti “non siano più che ampiamente
sufficienti”, raffrontando le previsioni di cui ai PS 2004 e 2009).
Infine, la difesa del ricorrente si riporta integralmente alla memoria depositata
innanzi al tribunale, agli allegati ed alla relazione del c.t. Talocchini.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc.

nonché in relazione all’estraneità del ricorrente ai fatti.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver i giudici del riesame
ritenuto configurabile il reato di lottizzazione abusiva senza, tuttavia, individuare
elementi a carico dei soci della Cooperativa edificatrice, che, anzi, lo stesso PM
presente all’udienza tenutasi davanti al tribunale del riesame avrebbe ritenuto
legittimati ad agire nei confronti del Comune di Monteriggioni per ottenere
l’eventuale risarcimento del danno (sul punto, peraltro, il ricorrente asserisce
esservi un’incompatibilità tra la posizione di danneggiante-danneggiato del
Comune e quella di imputati-danneggiati dei soci della Cooperativa); i giudici del
riesame si sarebbero limitati ad osservare, quanto ai soggetti responsabili, che in
tema di misure cautelari reali non sarebbe necessario accertare la responsabilità
né la colpevolezza degli indagati; diversamente, sostiene il ricorrente, l’esistenza
pur ipotetica di un fatto costituente reato necessita dell’individuazione del suo
autore, quale condizione necessaria dell’applicazione di un provvedimento
cautelare, al fine di escludere ictu ocull la non colpevolezza del’agente; sul
punto, aggiunge il ricorrente, nulla emergerebbe dall’impugnata ordinanza, che,
in quanto tale contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (si
richiamano, sul punto, alcuni passaggi della motivazione della sentenza delle
Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993 – dep. 21/12/1993, P.M. in proc. Borgia ed
altri, Rv. 195359), non provvedendo ad individuare i responsabili dei fatti
penalmente rilevanti, limitandosi a indicare la configurabilità del reato a carico
del sindaco o del tecnico comunale, rispettivamente, per il rilascio di concessione
illegittima o per la manifestazione di un parere viziato, prescindendo dalla
materiale attività edificatoria, con ciò – si aggiunge – speculando sulla coerenza
dell’attività edificatoria non solo nei confronti dello strumento abilitativo, ma
anche in riferimento alle norme che consentono al Comune la titolarità di
concedere tale titolo, giungendo a sostenere che l’incoerenza costituisce illecito
penale; conclusivamente, sul punto, si sostiene che nemmeno in materia di
misure cautelari reali può prescindersi totalmente dalla sussistenza di un fatto
astrattamente configurabile come reato, ed ipotizzabile a carico di oggetti

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pen., per violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. attesa l’insussistenza del reato

individuati o individuabili, donde l’illegittimità del provvedimento impugnato che
non affronta la questione.

2.2.1. Il ricorrente, peraltro, con riferimento al tema dei soggetti agenti,
operando una distinzione tra i soggetti agenti, distingue due diverse ipotesi
(responsabilità dei pubblici amministratori e responsabilità dei soci costruttori),

preclusa ogni indagine per effetto dell’intervenuta prescrizione di ogni ipotesi di
reato loro ascrivibile; quanto, poi, ai secondi, si sostiene in ricorso che i soci
della Cooperativa – quand’anche si ritenesse che i pubblici amministratori
avessero agito in spregio delle norme urbanistiche amministrative -, avrebbero
usato una condotta caratterizzata da errore sul fatto caduto su una legge o
provvedimento diverso dalla legge penale, che, per effetto del disposto
dell’ultimo comma dell’art. 47 cod. pen., escluderebbe la loro punibilità; non
sarebbe, infatti, possibile muovere alcun rimprovero penale ai soci costruttori
della Cooperativa in ordine alla legittimità di un provvedimento emesso dal CC di
Monteriggioni all’unanimità e non contrastante con le norme in materia, donde
sarebbe evidente non solo la mancanza del fumus ma anche la loro buona fede.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., per violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. attesa la mancanza
di qualsiasi correlazione teleologica con la confisca.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver i giudici del riesame
confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca, senza occuparsi di
individuare i soggetti presunti responsabili, errando nell’affermare che il
sequestro preventivo sarebbe concedibile ove sia consentita la confisca, atteso
che la giustificazione del sequestro sarebbe in re ipsa; diversamente, si sostiene
anche per il sequestro disposto ai sensi del comma 2 dell’art. 321 c.p.p., il
giudice non potrebbe sottrarsi a tale accertamento, come del resto fatto palese
anche dall’interpretazione giurisprudenziale di legittimità successiva al caso Sud
Fondi c. Italia deciso dalla Corte e.d.u. con l’ormai nota sentenza 20 gennaio
2009 che richiede, quale presupposto essenziale ed indefettibile per la
applicazione della confisca non solo l’esistenza di un illecito lottizzatorio, ma
anche quella dell’elemento soggettivo del reato quantomeno colposo nella
condotta del soggetto nei cui confronti la misura ablatoria viene ad incidere; nel
caso in esame, proprio la mancanza di qualsiasi profilo di colpa imputabile ai soci
della Cooperativa costruttrice renderebbe evidente la carenza dei presupposti di
legge per assoggettare a misura cautelari i beni sequestrati.
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giungendo ad affermare, con riferimento ai primi, che nei loro confronti sarebbe

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

4. Seguendo la sistematica imposta dalla struttura dell’impugnazione in sede di

ricorrente deduce, come già illustrato ampiamente in precedenza, la violazione
dell’art. 2 cod. pen., per aver in sintesi errato il tribunale del riesame nel ritenere
configurabile il reato di lottizzazione abusiva per aver il Comune assentito le
opere in assenza di piano attuativo e convenzione di lottizzazione; non vi
sarebbe, dunque, alcuna violazione di legge in quanto troverebbe applicazione
l’art. 41-quinquies, legge n. 1150 del 142 che prevarrebbe sul disposto dell’art.
15, comma ottavo, d.P.G.R. 3/r/2007 né vi sarebbero, infine, le censurate
mancanze delle opere di urbanizzazione.

4.1.

Il tribunale del riesame affronta puntualmente tutte le questioni,

procedendo ad una dettagliata confutazione delle argomentazioni difensive; i
giudici senesi àncorano la propria valutazione sull’individuazione puntuale degli
elementi che sosterrebbero l’illecito lottizzatorio (v. pag.6 dell’impugnata
ordinanza), sottolineando come – anche alla luce della cronistoria della vicenda
(v. pag. 6/7) – emergerebbe in maniera evidente l’illegittimità della scelta
operata dall’Amministrazione comunale di autorizzare la realizzazione
dell’intervento edilizio mediante il rilascio di permesso di costruire in assenza di
piano attuativo; i giudici, poi, chiariscono i limiti del controllo ed intervento del
giudice penale che non si risolve in un sindacato di merito, sottolineando la
plurioffensività del reato e concludendo per la sussistenza del fumus.

4.2. Osserva il Collegio, in relazione a tale profilo di doglianza, come non possa
ritenersi sussistere il denunciato vizio di violazione di legge. Ed invero, le
argomentazioni del tribunale sono complete, logiche e coerenti; il tribunale
procede analiticamente a confutare le doglianze difensive, illustrando gli
elementi posti a base del giudizio di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione
comunale nella decisione di rilasciare il permesso di costruire; il parametro di
valutazione, sul punto, è quello fornito dalle Sezioni Unite Borgia che, com’è
noto, hanno escluso che, sussistendo difformità dell’opera edilizia rispetto agli
strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del
piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per
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legittimità dev’essere anzitutto esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il

la mancanza di illiceità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione
edilizia, osservando che la concessione non è idonea a definire esaurientemente
lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del
progetto approvato, di tal che nella specie non si configura una non consentita
“disapplicazione” da parte del giudice penale dell’atto amministrativo

Borgia ed altri, Rv. 195359).
Quanto, poi, al disposto dell’art. 41-quinquies, comma sesto, della legge
urbanistica (legge n. 1150 del 1942), indubbiamente il medesimo è oggi in
vigore, ma è pacifico che l’applicabilità della relativa disciplina presuppone un
accertamento di fatto (v. pag. 10 del ricorso) che non è chiaramente compatibile
con la funzione e l’ambito cognitivo della Suprema Corte quale giudice di
legittimità; in ogni caso, andrebbe poi tenuto conto del combinato disposto degli
artt. 31 e 41-quinquies, penultimo ed ultimo comma della predetta legge n. 1150
del 1942, per come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa.
Sul punto, è utile richiamare quanto affermato, ad esempio, dal T.a.r. Venezia
nella sentenza 4 febbraio 2012, n. 234, con riferimento alla nozione di
“esistenza” delle opere di urbanizzazione. In particolare, hanno chiarito i giudici
amministrativi, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 41 quinquies,
ultimo comma, della L. n. 1150 del 1942, l’espressione “esistenza” delle opere di
urbanizzazione ivi contenuta, rilevante ai fini della necessità o meno della previa
redazione di un piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo
prima del rilascio della concessione edilizia, deve essere intesa nel significato di
adeguatezza delle opere ai bisogni collettivi; pertanto, tale valutazione circa la
congruità del grado di urbanizzazione di un’area non può che essere effettuata
alla stregua della normativa sugli “standards” urbanistici di cui al combinato
disposto del D.M. n. 1444 del 1968 e dell’ art. 17 della L. n. 765 del 1967. Ne
discende che l’equivalenza tra pianificazione esecutiva e stato di adeguata
urbanizzazione è configurabile quando si riscontri l’esistenza di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria almeno nelle quantità minime prescritte
(cfr. Cons. St., sez. V, 29.4.2000, n. 2562). A ciò si aggiunga quanto disposto
dall’art. 12 del T.U. Edilizia, in forza del quale il permesso di costruire è
comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o
alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’ intervento oggetto del
permesso.
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concessorio: Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993 – dep. 21/12/1993, P.M. in proc.

Orbene, osserva il Collegio come, proprio in relazione a tale ultimo aspetto, i
riferimenti svolti in ricorso circa l’esistenza e/o la sufficienza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che contrastare con quanto
affermato dal tribunale del riesame (v. pagg. 7/8 dell’ordinanza impugnata), si
fondano su argomenti di tipo fattuale, valutabili evidentemente solo in sede di
merito e non certo suscettibili di essere fatti oggetto del sindacato di questa

Diversamente, per converso, è sindacabile il modus procedendi del ricorrente che
pretende di sostenere in punti la propria tesi sia attraverso la tecnica del “rinvio”
ad atti contenuti in documenti prodotti davanti al tribunale del riesame (v., a
titolo esemplificativo, quanto dedotto a pag. 9 del ricorso in cui “integralmente” il
ricorrente si riporta ad una memoria depositata davanti al tribunale del riesame
all’ud. 3/02/2015, così sfuggendo al ricorrente che non è deducibile quale
travisamento la scelta che sotto l’aspetto dell’apprezzamento e
dell’interpretazione del fatto viene espressa dal giudice di merito in ordine a
specifiche situazioni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro in
tutto o in parte di segno diverso, essendo tale attività di scelta la manifestazione
più tipica della “discrezionalità vincolata” propria del giudizio di merito, con la
conseguenza che, correlativamente, su questo presupposto appare inammissibile
riproporre in sede di legittimità, sotto il profilo del travisamento, l’esame in fatto
di circostanze che è sottratto come tale al sindacato della Corte di Cassazione, in
quanto introdurrebbe surrettiziamente nella sua attuazione un terzo giudizio di
merito).
Quanto, poi, ai limiti di sindacabilità in relazione alla c.t. dell’arch. Talocchini
prodotta in sede di legittimità, in sostanza si chiede a questa Corte di valutare
“in fatto” la correttezza delle conclusioni del c.t. del P.M. sulla base di un atto
non sottoposto preventivamente alla cognizione dell’unico giudice legittimato a
valutarlo, ossia il giudice del procedimento e non certo il giudice di legittimità (v.
in particolare pag. 9).
Ne discende, conclusivamente, l’infondatezza complessiva del primo motivo.

5. Può quindi procedersi all’esame del secondo motivo, con cui il ricorrente
deduce, come già ampiamente illustrato in precedenza, la violazione dell’art. 321
cod. proc. pen., in relazione alla mancata individuazione dei soggetti
responsabili, nel senso che difetterebbe qualsiasi elemento valutativo della
responsabilità sia dell’indagato che dell’Amministrazione comunale, cui si
aggiungerebbe anche il rilevo dell’intervenuta estinzione per prescrizione
dell’illecito lottizzatorio.
8

Suprema Corte.

5.1. In ordine al predetto profilo, il tribunale del riesame affronta puntualmente
la questione (v. pagg. 9/10 dell’impugnata ordinanza), senza che, peraltro, si
noti, il tema della prescrizione del reato sia stato evocato davanti al predetto
giudice.

5.2. Ritiene il Collegio parimenti infondato anche tale motivo.

sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura
cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può
tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la
responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie
concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla
sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7
del 23/02/2000 – dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). A ciò si aggiunge il
principio, ormai consolidato, per il quale in tema di condizioni generali di
applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in
quanto: 1) l’inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni
sono valori di diversa essenza, sì che la legge ben può assicurarne una tutela
differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2) più
specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in
sè che giustifica l’imposizione della misura stessa; 3) per questa ragione, la
misura “de qua”, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un
fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza,
essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì
alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera
disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. La preminente
indagine del giudice di merito deve, dunque, essere rivolta alla ricerca dei sopra
esposti presupposti, mentre l’elemento subbiettivo del reato – che emerga “ictu
ocu/i” in modo macroscopico ed evidente – può essere preso in considerazione in
quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale,
incidendo sulla configurabilità stessa del reato.
Nulla di tutto ciò con riferimento sia alla posizione dell’indagato che a quella dei
funzionari pubblici è emerso con quell’evidenza immediata richiesta dalla
giurisprudenza di questa Corte, donde il profilo di doglianza è privo di pregio.
Quanto, poi, alla questione della prescrizione, si tratta all’evidenza di tema
nuovo introdotto per la prima volta dinanzi a questo giudice di legittimità, e,
dunque, la relativa questione di palesa inammissibile, ciò in base al principio
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Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di

secondo cui in materia cautelare, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata
per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente
adempia all’obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue
lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero
sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque
inammissibili nel giudizio di legittimità, come avvenuto nel caso in esame.

dell’illecito lottizzatorio, essendo le opere in corso al momento del sequestro, non
poteva certamente ritenersi cessata la permanenza che, diversamente,
interviene con il provvedimento di sequestro (Sez. 3, n. 7640 del 25/05/1998 dep. 01/07/1998, Del Grosso ed altri, Rv. 210850; Sez. 3, n. 20671 del
20/03/2012 – dep. 29/05/2012, D’Alessandro, Rv. 252914).
Ne consegue, conclusivamente, l’infondatezza anche del secondo motivo, atteso
che tutte le questioni relative alla valutazione dei profili di responsabilità
dell’indagato sono da accertarsi nel relativo giudizio di merito e non possono
essere anticipate in questa sede incidentale cautelare reale di legittimità.

6. Resta, infine, da esaminare il terzo motivo di ricorso, con cui, come già
ampiamente illustrato in precedenza, si deduce la violazione del disposto dell’art.
321, comma secondo, cod. proc. pen., essendo il sequestro preventivo
preordinato alla confisca; secondo il ricorrente non sarebbe legittimo disporla in
relazione all’interpretazione della giurisprudenza Cedu (evocandosi, in sostanza, i
casi Sud Fondi c. Italia del 209 ed il Caso Varvara c. Italia del 2013),
richiedendosi una colpa, laddove nel caso di specie vi sarebbero elementi che
denotano invece la buona fede della società cooperativa costruttrice e, per essa,
dell’indagato, suo legale rappresentante.

6.1. Il tribunale, sul punto, motiva in ordine alla sussistenza del periculum in
mora, sia con riferimento alla configurabilità delle condizioni legittimanti il
sequestro ai sensi del comma primo dell’art. 321 cod. proc. pen. che sulla
necessità di attingere la res al fine di garantirne la futura confisca (dunque,
anche ai sensi del comma secondo della richiamata norma processuale), peraltro
svolgendo alcune importanti considerazioni in ordine all’esistenza del vantaggio
per la società cooperativa costruttrice ai fini dell’eventuale configurabilità di reati
contro la P.A.

6.2. Osserva il Collegio che – premessa la legittimità del sequestro anche delle
opere costruite sul terreno oggetto di illecita lottizzazione (Sez. 3, n. 292 del
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In ogni caso, precisa il Collegio, attesa la natura di reato progressivo nell’evento

26/01/1998 – dep. 05/03/1998, Cusimano G., Rv. 210282) – la questione della
legittimità del sequestro funzionale alla confisca alla luce della giurisprudenza
Cedu è decisamente intempestiva ed erroneamente posta in questa sede
incidentale cautelare reale di legittimità, atteso che il presupposto su cui si fonda
la richiamata giurisprudenza del Giudice europeo riguardava la questione della
legittimità della disposta confisca alla luce dell’accertata assoluzione dei

amministrativa; è evidente che, al fine di poter pervenire all’accoglimento della
tesi difensiva, occorre chiaramente escludere la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi del reato lottizzatorio all’esito di un giudizio di merito (non
rilevandosi ictu °cui/ in questa fase incidentale l’insussistenza del predetto illecito
lottizzatorio), giudizio, dunque, del tutto incompatibile con la cognizione di
legittimità, perdipiù nella sommarietà della fase incidentale cautelare attivata
dall’impugnazione dell’ordinanza del tribunale del riesame, in cui non emergono
con quella evidenza richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte gli elementi
caratterizzanti la “buona fede” dei costruttori, come, del resto, comprovato dalla
ricostruzione fattuale e cronologica operata dai giudici senesi (v. pag. 7
dell’impugnata ordinanza), che, anzi, dimostrerebbe il contrario. A tacer d’altro,
si noti, va qui ricordato come questa stessa Corte abbia di recente affermato
che, in tema di lottizzazione abusiva, il giudice, anche quando pronuncia
sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, può disporre, sulla base
di adeguata motivazione sull’attribuibilità del fatto all’imputato, la confisca del
bene lottizzato, atteso quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 49 del 2015, anche considerata la pronuncia della Corte EDU del 29 ottobre
2013 nel caso Varvara c/Italia (Sez. 3, n. 16803 del 08/04/2015 – dep.
22/04/2015, Boezi e altri, Rv. 263585).
In ogni caso, e conclusivamente, deve comunque qui rilevarsi come
correttamente i giudici del riesame abbiano confermato il disposto sequestro
preventivo anche ai sensi del comma primo dell’art. 321 cod. proc. pen., dando
conto dell’esistenza di quelle condizioni legittimanti il mantenimento del vincolo
cautelare, sottolineando come sia attuale e concreto il pericolo che la libera
disponibilità degli immobili (e la connessa possibile prosecuzione ed ultimazione
delle opere), comportino il definitivo aggravamento del carico urbanistico del
comparto, donde anche sotto tale profilo non può certamente rilevarsi la dedotta
violazione di legge sollevata.

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costruttori per aver ottenuto le concessioni edificatorie dall’Autorità

7. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, rigettato. Segue, a norma dell’articolo
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.

processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 14/05/2015

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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