Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38794 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38794 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALOISIO PAOLINA N. IL 13/09/1967
avverso l’ordinanza n. 75/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 23/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 23.9.2014 ha rigettato, per quanto ancora
interessa, la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro probatorio
un’area in loc. Piani di Bella nel Comune di Davoli, composta di più lotti, alcuni dei
quali (p.11e 1940, 141, 1943, 1948, 1928, 1934, 1937) intestati ad Aloisio Paolina, in
relazione all’ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata a lei
provvisoriamente contestata in concorso con altri (artt. 110 cp e 256 commi 1 e 2 D.
Lvo n. 152/2006).

Secondo il Tribunale, le fotografie allegate al fascicolo delle indagini evidenziavano
l’accumulo indiscriminato dei materiale proveniente da escavazione mescolato a scarti
di lavorazione e/o demolizione, terreno vegetale compattato pneumatici usurati, con
l’innalzamento del livello originario della superficie dei terreni al fine di facilitare
l’ingresso nelle aree di cantiere, il che aveva reso necessariamente fruibile il materiale
accumulato in capo ai proprietari, evidenziando altresì una loro consapevolezza in
ordine all’esistenza stessa del materiale sopra illustrato. Ha poi inoltre considerato
inconferenti le eccezioni difensive rispetto al problema centrale del mancato
adempimento da parte dei ricorrenti delle procedure previste per lo smaltimento dei
rifiuti derivanti dalla lavorazione edile.
Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento al
fumus del reato di discarica. Premette che il Tribunale ha confuso la posizione dei vari
soggetti istanti nelle varie autonome domande di riesame per fatti diversi, osservando
che nella proprietà Aloisio dall’accertamento risulta solo qualche pneumatico, un po’ di
plastica e qualche mucchietto di inerti a bordo strada, di ignota provenienza. Rileva
inoltre che i giudici di merito non hanno spiegato a quale terreno si riferisce l’accumulo
indiscriminato del materiale descritto né quale sarebbe la condotta illecita del
proprietario, a cui non si può certo addebitare, come affermato in giurisprudenza, un
dovere continuo di vigilanza sul fondo per evitare lo scarico di materiali da parte di
altre persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i reati di realizzazione e gestione di
discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione
hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma
“commissiva” (cfr. Sez. Un., sent. n. 12753 del 1994, Zaccarelli; Sez. 1″, sent. n.
7241 del 1999, Pirani). Ne consegue che essi non possono consistere nel mero
mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di
qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza.
Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera
consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul

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medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi
titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema
penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in
cui ricorrano gli estremi dell’art. 40, secondo comma, c.p., e cioè quando il soggetto
abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Peraltro, un comportamento meramente
omissivo non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto
illecito altrui (cfr. tra le varie, cass. Sez. F, Sentenza n. 44274 del 13/08/2004 Ud.
dep. 12/11/2004 Rv. 230173; Sez. 3, Sentenza n. 32158 del 01/07/2002 Ud. dep.

Ud. dep. 01/10/2014 Rv. 260754; Sez. 4, Sentenza n. 36406 del 26/06/2013 Ud. dep.
05/09/2013 Rv. 255957).
Nel caso che ci occupa, il Tribunale, pur avendo sufficientemente dato conto delle
esigenze probatorie (evidenziando la strumentalità del vincolo in atto e la necessità del
suo mantenimento al fine di accertare in modo scientifico la natura e le caratteristiche
tecniche di quanto sequestrato anche per consentire agli organi inquirenti la
predisposizione di un piano di bonifica di eventuali rifiuti pericolosi) non ha invece
motivato correttamente sul fumus del reato ipotizzato a carico della proprietaria del
fondo in cui sono stati rinvenuti i rifiuti, perché lo ha ravvisato sulla base della mera
“consapevolezza”, da parte della Aloisio, dell’esistenza del materiale sul proprio fondo
e del mancato adempimento delle prescrizioni per procedere allo smaltimento dei
rifiuti, senza invece valutare circostanza, pure dedotta, dell’apertura del fondo per
assenza dì recinzioni e quindi della possibilità che altri potessero eseguire scarichi
all’insaputa della proprietaria.
Si rende pertanto l’annullamento con rinvio perché si provveda a motivare sul
fumus considerando il predetto principio di diritto.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Aloisio Paolina con rinvio al Tribunale di
Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 13.5.2015.

26/09/2002 Rv. 222420; più di recente, v. Sez. 3, Sentenza n. 40528 del 10/06/2014

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