Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38794 del 05/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38794 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
MAZZINI FLORIANO N. IL 28/01/1943
avverso la sentenza n. 1161/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO MARIA
LOMBARDI;

Data Udienza: 05/07/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Genova con sentenza del 21/11/2012 ha dichiarato inammissibile
▪ l’appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale di
Imperia in data 17/10/2011, con la quale Mazzini Floriano era stato assolto dal reato di cui all’art. 2,
comma 1 bis, della L. n. 638/1983, a lui ascritto per avere omesso di versare all’INPS le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il complessivo
importo di € 298,70, perché il fatto non costituisce reato;
– che la sentenza ha rilevato la incongruenza dei motivi di gravame con i quali la pubblica accusa
aveva chiesto la riforma della sentenza, sostenendo che la condotta costituente reato era
caratterizzata dal dolo generico, da ravvisarsi nel comportamento omissivo indipendentemente dalle
ragioni che potevano avere cagionato tale omissione, in relazione alle argomentazioni che avevano
indotto il giudice di primo grado ad escludere l’elemento psicologico del reato, essendo stata
determinata l’omissione da colposa dimenticanza;
– che avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica, che la
denuncia per violazione dell’art. 591 c.p.p. ed il travisamento del contenuto dell’atto di appello, del
quale vengono riprodotti i motivi;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, la sentenza ha affermato la incongruenza dei motivi di impugnazione rispetto alle
ragioni che avevano indotto il giudice di merito ad escludere una condotta dolosa dell’imputato,
essendo avvenuta l’omissione per colpa, e correttamente osservato che il carattere volontario del
comportamento omissivo non può essere accertato per effetto dell’avviso inviato dall’INPS al
datore di lavoro, con il quale si contesta la violazione, trattandosi di fatto successivo alla
commissione del reato;
– che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deliberato in camera di consiglio il 05.07.2013.

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