Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38793 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38793 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Kolonias Filippos , nato a Pyrgos Ilias (Grecia) il 07-06-1971;
avverso il decreto del 05-06-2014 del gip della tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al gip;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Filippos Kolonias ricorre personalmente per cassazione impugnando il
decreto indicato in epigrafe con il quale il gip presso il tribunale di Torino – ha
disposto, tra gli altri, l’archiviazione della procedimento penale n. 27109 del
2014 R. G. Gip iscritto nel registro delle notizie di reato anche per il delitto di
estorsione.

motivo, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al
codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge processuale
penale e difetto di motivazione in relazione agli articoli 408, comma 3, 409 e 410
codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di
procedura penale), sul rilievo che il Gip ha erroneamente disposto l’archiviazione
della notizia di reato in mancanza dei presupposti di legge avendo omesso di
dare avviso alla persona offesa, che lo aveva chiesto, della richiesta di
archiviazione avanzata in proposito dal pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti disposto l’archiviazione della
notizia di reato, pur avendo la persona offesa chiesto nella notitia criminis di
essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal
pubblico ministero.
In siffatti casi, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona
offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la
conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del decreto di
archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine di
impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la
persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (ex multis, Sez. 3, n.
11543 del 27/11/2012,dep. 12/03/2013, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 254743).

3.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato

relativamente al procedimento n. 27109/14 R.G. Gip con conseguente
trasmissione degli atti al tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

2

2. Per la cassazione dell’impugnato decreto il ricorrente solleva un unico

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente al
procedimento n. 27109/14 R.G. Gip e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di
Torino per l’ulteriore corso.

Così deciso il 13/05/2015

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