Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3879 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3879 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– MASCITTI GIANFRANCO, n. 4/01/1949 a Celano

avverso la ordinanza del tribunale del riesame di L’AQUILA in data
12/03/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. F. Marinelli, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. A. P. Milo, che ha chiesto
accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 12/03/2015, depositata in pari data, il
tribunale del riesame di L’AQUILA, in accoglimento dell’appello proposto
dal P.M. avverso il decreto di rigetto della richiesta di sequestro
preventivo per equivalente avente ad oggetto beni, titoli e denaro nella

Avezzano in data 16/02/2015; giova precisare, per migliore intelligibilità
della questione, che il MASCITTI GIANFRANCO risulta indagato del reato
di cui all’art. 10 ter, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato come commesso
nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Lino Mascitti e figli, per
aver omesso di versare l’importo di C 262.931,00 dovuta all’Erario quale
IVA per l’anno 2012.

2. Ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di accoglimento dell’appello
cautelare del P.M., nell’interesse di MASCITTI GIANFRANCO, il difensore
fiduciario cassazionista, deducendo due motivi, di seguito illustrati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c) ed e),
c.p.p., in relazione all’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene il
ricorrente, la decisione si fonderebbe su argomentazioni apodittiche in
punto di sussistenza del

fumus,

valorizzando criteri gnoseologici

rigorosamente formali in applicazione dei dettami normativi in ordine al
c.d. principio di competenza, valevole per le società; il tribunale, pur
dando atto del fatto che l’omesso versamento IVA era legato
all’inadempimento da parte die terzi debitori dei crediti fatturati, ha
ritenuto tale circostanza non dirimente ai fini della sussistenza del fumus,
in particolare per quanto concerne il mancato riconoscimento della causa
di non punibilità della forza maggiore ex art. 45 cod. pen.; il ricorrente, si
precisa in ricorso, aveva dato prova certa del fatto che l’impossibilità di
versare VIVA dovuta era da ancorarsi all’omesso pagamento da parte dei
terzi debitori dei crediti fatturati e non alla gestione aziendale
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titolarità di MASCITTI GIANFRANCO emesso dal GIP presso il tribunale di

dell’amministratore, essendo tale inadempimento imprevisto ed
imprevedibile; VIVA, quindi, non sarebbe mai stata incassata, e per le
relative somme, di gran lunga superiori agli importi di cui all’imputazione
provvisoria, verranno emesse, precisa il ricorrente, delle note di rettifica
che genereranno una posizione di IVA a credito per la società; del resto,
conclude, ciò si riverbera anche sull’elemento psicologico del reato che

2.2. Deduce, con il secondo motivo, sotto diverso profilo, il medesimo
vizio di cui all’art. 606, lett. e) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 125,
comma terzo, cod. proc. pen.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, sostiene il
ricorrente, l’ordinanza sarebbe errata l’Iaddove ha ritenuto ammissibile il
sequestro per equivalente sui beni dell’amministratore pur avendo il P.M.
omesso di verificare l’esistenza di beni della società e, quindi, di
chiederne il sequestro; richiamando il dictum delle Sezioni Unite Gubert,
sostiene quindi il ricorrente l’illegittimità del disposto sequestro per
equivalente nei confronti dell’amministratore, in quanto, prima di
procedervi, avrebbe dovuto tentare di disporre il vincolo coercitivo reale
sui beni societari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Deve premettersi che essendo intervenuta rinuncia al ricorso,

sottoscritta dall’indagato e dal difensore fiduciaria, limitatamente al
secondo motivo, la decisione di questa Corte è limitata esclusivamente
all’analisi dei profili di doglianza sollevati con il primo motivo di ricorso.

4. Deve ancora premettersi che sulla questione non incide la recente
modifica normativa operata dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 158, che ha innalzato la soglia di evasione dell’imposta ad €
250.000,00 rilevando la circostanza per la quale l’importo dovuto
all’Erario, nel caso di specie, fosse a tale soglia superiore.
Ed invero, dall’impugnato provvedimento emerge che la società debitrice
risulta aver provveduto al versamento di due delle rate pattuite con
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avrebbe dovuto essere valutato dai giudici del riesame.

l’amministrazione finanziaria per il complessivo importo di C 30.903,92;
che, pertanto, il tribunale ha disposto il sequestro per equivalente fino
all’importo di C 232.027,08, risultante dalla differenza tra l’importo
complessivo dell’imposta omessa, pari ad C 262,931 e quello, sopra
indicato, che la società ha versato all’Erario in adempimento dell’accordo,
finalizzato al versamento rateale di detta imposta, con l’Agenzia delle

Ed invero, osserva il Collegio, non rileva la circostanza che l’entità
dell’importo ancora da versare risulti – secondo l’attuale soglia prevista
per effetto della recente novella che ha interessato il d. Igs. n. 74 del
2000 -, inferiore rispetto alla soglia di 250.000 euro indicata dalla legge,
posto che, come affermato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte,
in tema di omesso versamento Iva, è legittimo il sequestro preventivo,
finalizzato alla confisca per equivalente, dell’importo corrispondente
all’imposta evasa nella sua totalità e non alla sola parte che eccede la
soglia di punibilità prevista dalla legge, in quanto il profitto del reato si
identifica nell’intero ammontare del tributo non versato (Sez. 3, n. 18308
del 06/02/2014 – dep. 05/05/2014, De Filippis, Rv. 261501).
Tale principio, peraltro, dev’essere opportunamente modellato con
riferimento ai casi, come quello in esame, in cui il sequestro preventivo, a
fronte di un debito erariale “sopra soglia”, investa la parte residuale del
debito tributario, anche se inferiore alla soglia prevista dalla legge per la
configurabilità dell’illecito, ciò perché, come correttamente evidenziato da
questa Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente
e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario,
non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante
dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in
misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione,
poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile
duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale
l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al
vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa (Sez. 3, n. 6635
del 08/01/2014 – dep. 12/02/2014, Cavatorta, Rv. 258903; Sez. 3, n.
20887 del 15/04/2015 – dep. 20/05/2015, Aumenta, Rv. 263409).
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Entrate.

5. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato.
Non può invero dubitarsi della sussistenza del fumus del reato per cui si
procede. Ed invero, i giudici del riesame ritengono che il

fumus sia

configurabile anche nel caso in cui l’omesso versamento dell’imposta sia
legato, come sostenuto dal ricorrente, alla contabilizzazione di IVA non

debitori di crediti fatturati; precisano che la non assoggettabilità della
società al regime della c.d. IVA per cassa consentiva di ritenere
configurabile il delitto in esame, a prescindere dall’effettivo versamento
degli importi fatturati da parte dei propri debitori, secondo i principi del
versamento dell’IVA per competenza.
Sul punto, osserva il Collegio come la decisione non meriti censura,
atteso che, come già affermato da questa Corte in tema di omesso
versamento IVA, il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dall’art.
10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento
all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che,
tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è
ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle sommecorrispettivo relative alle prestazioni effettuate (Sez. 3, n. 19099 del
06/03/2013 – dep. 03/05/2013, Di Vora, Rv. 255327).
Quanto, poi, alla questione della forza maggiore, nel senso che
l’inadempimento all’obbligo tributario sarebbe conseguenza del mancato
pagamento da parte dei debitori societari e non già di una scelta
imprenditoriale né di una mala gestio da parte dell’amministratore, è
sufficiente in questa sede osservare che nel reato in esame, il
contribuente può invocare la assoluta imposs4lità di adempiere il debito
di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a
condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti
sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica
che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare
la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in
concreto. In particolare, sul punto, si è chiarito che è irrilevante la
mancata riscossione di crediti osservando che l’inadempimento dei clienti
rientra nel normale rischio di impresa (fattispecie in tema di omesso
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incassata in conseguenza dell’omesso adempimento da parte di terzi

omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74, del
2000, il cui principio è peraltro applicabile anche con riferimento al delitto
di omesso versamento IVA ex art. 10-ter per cui si procede: Sez. 3, n.
20266 del 08/04/2014 – dep. 15/05/2014, P.G. in proc. Zanchi, Rv.
259190).
Con riferimento, poi, all’elemento psicologico del reato, trattasi di

materia cautelare reale, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte
che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un
reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente
dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o
dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea
all’adozione della misura cautelare reale (v., tra le tante: Sez. 6, n.
45908 del 16/10/2013 – dep. 14/11/2013, Orsi, Rv. 257383).

6. Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno
2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma
che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 17/11/2015

eccezione parimenti infondata, laddove si consideri che, versandosi in

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