Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3879 del 10/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3879 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAMPOBASSO
nei confronti di:
MOLINARO LUIGINO N. IL 19/08/1965
avverso la sentenza n. 109/2011 GIUDICE DI PACE di TERMOLI, del
18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
che ha concluso per

Udito, p la parte civile, l’Avv
Udi i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2014

.,

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pietro Gaeta, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello

di Campobasso propone ricorso per cassazione contro la sentenza del
giudice di pace di Termoli che ha condannato Molinaro Luigino per il

contestazione di cui all’articolo 594.
2.

Sostiene il P.G. ricorrente che la motivazione della sentenza sia

affetta da manifesta contraddittorietà ed illogicità, nonché da violazione
di legge, nella parte in cui, a giustificazione dell’assoluzione dell’imputato
dal reato di ingiuria, afferma che le dichiarazioni rese dalla persona
offesa non hanno trovato conferma nel corso del dibattimento. In verità,
sostiene il Procuratore generale, risulta dagli atti che la persona offesa
ricevette una telefonata che la agitò notevolmente, e questo non può che
costituire un riscontro alle sue dichiarazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; il giudice di Pace ha escluso la prova del fatto di
ingiuria sulla sola considerazione che le dichiarazioni della persona
offesa, sul punto, non risultano riscontrate dalle deposizioni degli altri
testi, senza considerare che la testimonianza della persona offesa è
elemento di prova sufficiente per giungere alla condanna e non
richiede necessariamente alcun riscontro. Il giudice avrebbe potuto
ritenere necessari i riscontri solo in caso di accertata inattendibilità
della persona offesa; tale negativa valutazione non solo non è stata
effettuata, ma sembra altresì doversi escludere, atteso che il
riscontro sulla minaccia (ascoltata anche da terzi), avrebbe dovuto
influire positivamente sulla valutazione di attendibilità della teste, la
cui deposizione – pur se persona offesa – ben poteva costituire la
prova anche dell’altro fatto di reato (ingiuria).
2. Per quanto riguarda l’errore materiale segnalato dal Procuratore
generale ricorrente – laddove nel dispositivo si indica il nome di tale
Alberico Ida, che non c’entra niente con il processo – si deve rilevare
come il dispositivo non contenga alcuna pronuncia nei confronti della
1

reato di cui all’articolo 612 del codice penale, assolvendolo dalla

Alberico, che viene solo citata a sproposito quale parte processuale;
peraltro, la questione rimane assorbita dall’annullamento della
sentenza, per cui sarà il giudice di rinvio a fare in modo che nel
nuovo dispositivo non vengano inseriti nominativi di persone
estranee al processo.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria, con
rinvio al giudice di pace di Termoli per nuovo esame.
Così deciso il 10/11/2014

rinvio al giudice di pace di Termoli per nuovo esame.

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