Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38789 del 18/09/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38789 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUMO GIACOMO N. IL 13/12/1981
avverso la sentenza n. 3001/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2014 la relazione fatta dal
i .
Consigliere Dott. VINCENZO ROTUNDO
Udito il Procuratore Generale ippersona del Dott. ..scomAA,,, un<
che ha concluso per ie
ho (ALV 10740- Udito, per la p e civile, l'Avv
Udit i dif sor Avv. Data Udienza: 18/09/2014 c. c.: 18-9-14 FATTO E DIRITTO
Pumo Giacomo impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
1
confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per evasione
dagli arresti domiciliari, commesso in Carini in data 5-9-2005.
Deduce violazione di legge, sostenendo che il reato a lui ascritto risultava già prescritto
alla data del 18-4-2013, data in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Risulta dagli atti che il processo, in primo grado, è stato rinviato con sospensione dei
termini prescrizionali per complessivi anni uno, mesi due e giorni ventotto, periodo che
deve conseguentemente essere computato ai fini del calcolo del termine massimo di
prescrizione (5-3-2013 + anni uno, mesi due e giorni ventotto = 3-6-2014), che
conseguentemente alla data della sentenza di appello (18-4-14) non era ancora spirato.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 18-9-14. R.G. n. 21138-13