Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38789 del 05/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38789 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DECEGLIE DAVIDE FRANCESCO N. IL 13/09/1980
avverso la sentenza n. 2538/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 05/07/2013

Deceglie Davide Francesco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale il tribunale di Milano, all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla corte di cassazione in
data 7 dicembre 2011, condannava l’imputato per il reato di cui all’articolo 116 del codice della
strada.
Con motivo unico il ricorrente eccepisce la violazione dell’articolo 161 del codice di rito in
relazione alla mancata declaratoria di nullità della notificazione all’imputato del decreto di
citazione per il giudizio di rinvio effettuato in luogo diverso dal domicilio eletto, dolendosi
altresì della illogicità della motivazione dell’ordinanza reiettiva dell’eccezione difensiva sollevata
all’udienza del 27 novembre 2012.

Come evidenziato dal ricorrente il tribunale rigettava l’eccezione difensiva rilevando che era
stata accertata dalla cancelleria la inidoneità del domicilio eletto dall’imputato presso
l’originario difensore, trattandosi di difensore non iscritto all’albo degli avvocati né a quello dei
praticanti e che in ogni caso lo notificazione del decreto di citazione a giudizio doveva ritenersi
valida essendo stata effettuata a mani dell’interessato il 27 luglio 2012.
Il ricorrente non nega quest’ultima circostanza che assume evidentemente valore decisivo nella
valutazione del motivo di ricorso. Si è affermato infatti costantemente che la notifica nelle
mani del destinatario deve essere ritenuta comunque valida.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
Così deciso, il giorno 5.7.2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

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