Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38784 del 21/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38784 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Abate Angelo, nato a Montesarchio l’1.1.52
imputato artt. 256 d.lgs 152/06 e 734 c.p.

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 28.6.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il
Tribunale ha dichiarato la responsabilità penale del ricorrente in quanto accusato di avere
trasportato, senza autorizzazione, sulle sponde del torrente Tese, rifiuti speciali (vetro, fil di ferro,
plastiche varie, parti metalliche e 4 fusti con oli minerali esausti) averli riversati nel torrente stesso ed
avere, in tal modo/ causato un’alterazione delle sponde e dell’alveo del fiume e violato gli artt.
256 d.lgs 152/06 (capo a))e 734 c.p. (capo b)).
Egli è stato, pertanto, condannato alla pena di 4000 C di ammenda per il capo a) e di
2000 C di ammenda per quello sub b).

Data Udienza: 21/05/2015

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Con atto successivo del 6.5.15 il ricorrente ha depositato una memoria nella quale
insiste sulle ragioni sopra esposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile perché in fatto e manifestamente
infondato.
La decisione sopraggiunge ad opposizione a decreto penale di condanna ed, anche dalla
lettura dei verbali allegati dal ricorrente, non si rinvengono elementi tali da giustificare l’accusa
di contraddittorietà rivoltale dal ricorrente.
Ed invero, non muta la realtà dei fatti la circostanza che, a chiamare la guardia
forestale, sia stato il cognato della signora Lombardi invece che quest’ultima (si tratta di una
imprecisione irrilevante da imputare, semmai ad una svista del redattore della sentenza e non certo ad una menzogna
della principale teste di accusa). La signora Lombardi, per contro, ha reso dichiarazioni coerenti ed

argomentate: ella ha spiegato (f. 4 verb. di ud.) che la particolare attenzione prestata al
comportamento dell’Abate scaturiva da precedenti circostanze nelle quali le era già capitatato
di notare l’uomo effettuare discarica di rifiuti presso il torrente (condotta che egli aveva proseguito
nonostante le sue proteste).

Quanto all’episodio specifico, non vi è alcuna discrasia nel suo racconto. La Lombardo
non ha mai detto, neppure in udienza, di avere visto l’imputato scaricare i rifiuti ma piuttosto
che lo ha notato passare dinanzi alla propria casa con un carretto pieno di rifiuti trainato dal
trattore e, quindi, ripassare poco dopo con il carretto vuoto.
Immediatamente dopo, ella si era recata nel fondo del proprio cognato, che era
limitrofo al punto dell’ipotizzato abbandono di rifiuti, e vi aveva in effetti trovato i resti bruciati
di rifiuti di vario genere. Si tratta del medesimo materiale intravisto (data l’ora notturna) la sera
dei fatti dalla guardia forestale e, quindi, riscontrato meglio la mattina successiva. D’altro
canto, come ha precisato la teste Lombardo, il giorno prima quei rifiuti non c’erano.
Poco rileva che, in astratto, il luogo fosse accessibile anche da terzi perché il fatto che
altri non identificati avessero potuto abbandonare i rifiuti costituisce una mera ipotesi,
2

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo: erronea applicazione della legge penale e vizio della
motivazione.
Anche attraverso l’allegazione degli atti processuali (s.i.t. e verbali di udienza), il ricorrente
punta a confutare la fondatezza dell’accusa facendo notare che essa si fonda esclusivamente
sulle parole della teste Rita Lombardo (vicina di fondo).
A tal fine, detto in estrema sintesi, il ricorrente evidenzia:
1) che a differenza di quanto sostenutosi in sentenza, non fu la Lombardo a chiamare il Corpo
Forestale bensì il cognato della donna;
2) contrariamente a quanto dichiarato in udienza ( f. 6 verb. del 27.6.12) la Lombardo, a s.i.t. dinanzi
alla P.G., aveva solo detto di presumere che fosse stato l’Abate a sversare i rifiuti ed a dare
loro fuoco;
3) le predette discrasie sono amplificate dalle parole dell’altra teste di accusa Parente
Annunziata secondo la quale l’abbandono dei rifiuti, da parte dell’Abate, sarebbe stato
presunto sulla base del fatto che il giorno precedente la figlia si era recata sul luogo;
4) 5) conseguentemente, non vi è alcuna prova della responsabilità ma solo meri indizi come
evincibile anche dalle parole dell’agente del Corpo Forestale dalle quali si apprende contrariamente all’asserto della Lombardo – che chiunque avrebbe potuto raggiungere il punto
in cui vi era stato lo sversamento.
In sintesi, quindi, nessuno aveva visto l’Abate abbandonare i rifiuti o dare loro fuoco e,
per l’effetto, la sentenza impugnata sarebbe viziata da travisamento della prova per una
lettura distorta degli atti.

indimostrata, e, comunque, una lettura alternativa di fatti che, nello specifico, appaiono
argomentati e circostanziati (da precedenti rilievi della signora Lombardo ed, infine, dalla denuncia poi sporta
Peraltro, non risulta neppure che la signora Lombardo avesse peculiari ragioni di astio
per denunciare falsamente il proprio vicino (neppure l’imputato ha ventilato la mera ipotesi) ed, anzi,
ella ha anche spiegato che le constava che l’Abate volesse approfittare della presenza di una
buca sul posto per colmarla con i propri rifiuti.
Quella data dal giudice ai fatti, è quindi una lettura, argomentata e coerente sul piano
logico con le emergenze e, come tale, qui inoppugnabile dal momento che si è in presenza un
complesso indiziario preciso ed univoco (sez. I, 8.5.09, n. 23813, Rv. 243801).
A tale stregua, pur non avendo materialmente la Lombardo “visto” l’Abate nell’atto di
sversare materialmente i rifiuti sul posto e darvi fuoco, la logica vuole che ciò sia riferibile
all’imputato sulla base della situazione complessiva preesistente e di quanto da ella constatato,
sia, il giorno prima (assenza di rifiuti), sia il giorno dei fatti (passaggio proprio davanti alla sua casa
dell’imputato con il carretto pieno e, poco dopo, con il carretto vuoto nonché, immediatamente dopo sopralluogo della
signora Lombardo, sul posto, e rinvenimento dei rifiuti anche dalla guardia forestale). Tra l’altro, Va anche

considerato il contesto in cui ciò si è verificato

(zona di campagna ove non esiste certo un traffico vorticoso
di mezzi e persone e dove, quindi, determinati comportamenti passano molto meno inosservati).

Come anticipato, le cesure del ricorrente sono solo in fatto e puntano ad ottenere da
questa S.C. una “rilettura” degli eventi per trarne conseguenze diverse da quelle ricavate dal
giudice di merito. Ciò però, è notoriamente precluso in questa sede di legittimità se non a
rischio di pronunciare un nuovo giudizio di merito ed essendo, invece, sufficiente a giustificare
la presente decisione l’aver constatato la congruità e non manifesta infondatezza della
decisione impugnata.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso il 21 maggio 2015
Il Presidente

che ha condotto all’accertamento della presenza dei predetti materiali).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA