Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38783 del 21/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38783 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Salamina Vittorio, nato a Casalpusterlengo il 15.10.40
imputato art. 10 ter d.lgs 74/00

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 18.2.14
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità del ricorso;
avv. Mauro Rotunno, che ha insistito per
dell’imputato
Sentito il difensore
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza qui impugnata, è
stata confermata la condanna inflitta al ricorrente per avere omesso il versamento dell’IVA
dovuta, per l’anno d’imposta 2006, in misura pari ad € 610.673.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo:

Data Udienza: 21/05/2015

2) erronea applicazione della legge penale circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo. Rammentato che il reato de quo richiede il solo dolo generico, il ricorrente osserva
che la semplice affermazione della Corte secondo cui, nella specie tale elemento psichico
sarebbe certamente sussistente è ingiustificata anche tenendo conto delle premesse fattuali di
cui al motivo che precede. In ogni caso, il dolo non discende in modo automatico dal semplice
fatto di ricoprire la carica di legale rappresentante di una società;
3) vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento
sanzionatorio.
La motivazione offerta dalla Corte sul punto viene definita incompleta e censurabile.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Motivi della decisione –

Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito

precisati.
Deve, infatti, rilevarsi che, se il primo motivo è ai limiti dell’ammissibilità (perché ribadisce
ed il terzo motivo è
inammissibile per la sua genericità ed assertività, il secondo motivo non è manifestamente
infondato e legittima questa S.C. a dichiarare la causa estintiva della prescriziorbt f maturata
medio tempore.
un tema già portato all’attenzione della Corte che vi ha puntualmente replicato)

3.1. Più specificamente, con riguardo al primo motivo si osserva che la
decisione impugnata è puntuale nel replicare sulla rilevanza della sentenza di assoluzione
dell’imputato dal reato di utilizzo indebito di un credito IVA in compensazione inesistente
rispetto al 2006. I giudici di merito fanno notare, infatti, che l’assoluzione da quel reato evidenziata dal ricorrente – era dipesa da una carenza probatoria con il risultato che i suoi
effetti “liberatori” si erano esplicati solo limitatamente ai fatti oggetto di quella sentenza. E’, in
ogni caso, ineccepibile il rilievo che, sul piano oggettivo, non risultava possibile trarre spunto
da quella decisione sul presupposto di un credito fiscale futuro perché «al momento in cui
andava a scadere il versamento per il periodo in contestazione esso si presentava del tutto
ipotetico».
3.2.
Se le considerazioni che precedono legittimano la reiezione del precedente
motivo, è innegabile, con riferimento al secondo motivo, che la medesima argomentazione

peraltro ampiamente corroborata da argomentazioni, calcoli e spiegazioni circa i metodi di computo
seguiti
non può non essere considerata ai fini dell’apprezzamento dell’elemento psichico.

2

1) violazione di legge per mancanza e vizio della motivazione. In particolare, il
ricorrente segnala di avere illustrato compiutamente ai giudici di appello che la sua asserita
omissione era dipesa esclusivamente dal fatto di vantare egli un credito con l’amministrazione
finanziaria e critica la risposta sul punto offerta dalla Corte, a suo dire, meramente reiterativa
di quella del giudice di primo grado. Mediante allegazioni, la difesa ricorda, per contro, che la
società, per l’anno 2006, aveva maturato un credito d’imposta elevato sicché il 21.8.06 (doc. 2)
la società aveva effettuato un pagamento pari a 213.423,20 € in previsione di un credito, a
fine anno di 697.662 € (somma indicata – v. doc. 6 – a credito nel mod. Unico 2007). Ciò accadde anche
per l’anno successivo
Il ricorrente fa notare che la difesa aveva esposto tali sue ragioni anche illustrando il
metodo di calcolo seguito, vale a dire, quello c.d. “storico”.
Essendo a credito e non a debito, la società, alla fine del 2006, non era, quindi, tenuta a
versare l’acconto;

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 21 maggio 2015
Il Presidente

La qual cosa, invero, i giudici non hanno mostrato di fare quando hanno argomentato
sul punto in maniera meccanicistica (e quasi paradossale) la sussistenza del dolo nel ricorrente dal
fatto stesso che egli avesse dichiarato di non avere adempiuto con coscienza e volontà.
Nel fare ciò, infatti, i giudici hanno ignorato del tutto le ragioni per le quali l’imputato si
era determinato a non effettuare il versamento cui era tenuto, e ciò sebbene (come appena detto
anche commentando il primo motivo) sia fuor di dubbio che, nel caso specifico ed alquanto peculiare,
l’imputato si è mosso sulla base di precisi ragionamenti e dati di fatto anche storici (effettiva
maturazione di crediti, sia pure per periodi diversi). Pertanto, il fatto che, sul piano obiettivo, i calcoli
fatti dal ricorrente non siano risultati idonei ad escludere la ricorrenza del reato non avrebbe
precluso, tuttavia, un apprezzamento più attento dell’animus dell’imputato nel momento in cui
ha coscientemente e deliberatamente omesso i versamenti. I rilievi appena mossi vanno
apprezzanti anche tenendo conto che gli stessi calcoli dettagliati sviluppati dal ricorrente in
questa sede erano stati portati anche all’attenzione della Corte d’appello che – sul punto – nulla
ha detto (lasciando in tal modo spazio al dubbio circa l’invocata buona fede nell’agire del
ricorrente).
La doglianza a riguardo non risulta, quindi, manifestamente infondata e consente di
ritenere validamente incardinato il rapporto di impugnazione.
Per l’effetto, dal momento che, nel frattempo, il 27.6.14, il reato ascritto all’imputato si
è estinto per prescrizione, la sentenza non può che essere annullata senza rinvio per tale
ragione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA