Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38782 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38782 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Giugliano Giuseppe, nato a Salerno il 19.3.65
imputato art. 10 ter d.lgs 74/00

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 13.1.14
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’anno d’imposta 2006 perché il fatto
non è previsto come reato e l’inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per l’omesso versamento
dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali, per un importo di 96.819 €, per l’anno 2006,
e di 131.463 €, per l’anno 2007. La Corte ha, invece, dichiarato la estinzione per prescrizione
del”ulteriore reato, inizialmente contestato al ricorrente (art. 4 d.lgs 74/00).

Data Udienza: 21/05/2015

2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

1) violazione di legge in quanto la notifica della sentenza di appello all’imputato
è avvenuta in modo incompleto (come si evince dalla copia allegata al ricorso) mancando la seconda
pagina;
2) violazione di legge perché il reato di cui all’art. 4 non troverebbe riscontri e,
comunque, era prescritto all’epoca della sentenza d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Motivi della decisione specificate di seguito.

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni

3.1. Per quel che attiene al primo motivo, deve osservarsi che la notificazione
dell’avviso di deposito e dell’estratto della sentenza contumaciale ha lo scopo di portare a
conoscenza dell’imputato l’avvenuta pronuncia di una sentenza nei suoi confronti, così
mettendolo in grado di esercitare il suo diritto di impugnazione.
Ne consegue che l’estratto non deve necessariamente contenere tutti i requisiti della
sentenza ma solo quelli che rispondono alla finalità processuale propria. Ciò è tanto vero che la
notizia legale della pronuncia della sentenza può verificarsi per equipollenti, cioè, con mezzi
diversi. Deriva, pertanto, che l’omissione della notificazione dell’estratto diviene irrilevante
qualora il ricorrente, avendo avuto altrimenti notizia della pronuncia della sentenza, abbia
comunque proposto impugnazione (sez. III, 30.9.99, Pietrocarlo, Rv. 215554).
Nella specie, l’imputato ha ricevuto la notificazione in maniera semplicemente
incompleta di una parte (la pagina 2) che era così poco essenziale che – a dimostrazione del
fatto che egli aveva avuto piena ed effettiva conoscenza dell’atto – è stato possibile proporre
impugnazione contro quella sentenza.
A tale guisa, la pur accertata mancanza di una pagina nella copia notificata è da
considerare sicuramente irrilevante (né, del resto, lo stesso ricorrente ha indicato una specifica lesione del
diritto difensivo che gli sarebbe stata causata dalla omissione).
La censura è, quindi, manifestamente infondata e, come tale, inammissibile.

3.2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsene la manifesta infondatezza dal
momento che la prescrizione del reato di cui all’art. 4 era già stata dichiarata nella sentenza
impugnata.
A dispetto della inaccoglibilità di entrambi i motivi di gravame proposti per loro
inammissibilità, questa Corte non può, tuttavia, esimersi dal rilevare che, medio tempore, con
sentenza n. 80 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 10 ter d.lgs 74/00 «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17
settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in
base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di
imposta, ad euro 103.291,38»
Il caso de quo vi rientra limitatamente all’evasione relativa all’anno 2006 perché la
condotta contestata risale al 27.12.07 e concerne una evasione pari a 96.819C.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, in parte qua,
perché il fatto, limitatamente al reato di cui al capo a) (riferito all’anno di imposta 2006), perché il
fatto non sussiste. Conseguentemente, la sentenza va anche annullata, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Venezia, per la determinazione della pena in ordine al residuo
reato. Come anticipato, il ricorso è inammissibile per la parte restante.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 21 maggio 2015

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), riferito
all’anno di imposta 2006, perché il fatto non sussiste e, con rinvio, ad altra sezione della
Corte d’appello di Venezia, in ordine al residuo reato, per la determinazione della pena;
dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

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