Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38781 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38781 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Marcato Baldan Dino, nato a Flesso D’Artico il 19.5.45
imputato art. 10 bis d.lgs 74/00

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 3.2.14
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso;
avv. Monica Marciano, che ha insistito per
Sentito il difensore
dell’imputato
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è stato giudicato
d.lgs 74/00 perché, in qualità di legale
responsabile della violazione dell’art. 10 bis
rappresentante della soc. “Calzaturificio Emmedied S.r.l.” aveva omesso di versare entro il
termine previsto per la dichiarazioni annuale di sostituto d’imposta ritenute alla fonte risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti – relative ad emolumenti erogati nell’anno
2005.

Data Udienza: 21/05/2015

La condanna inflittagli per tale ragione è stata confermata con la sentenza della Corte
d’appello qui impugnata.

2. Motivi del ricorso
difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite

2) erronea applicazione della legge per non essere stato riconosciuto lo stato di
necessità in capo all’imputato sebbene fosse nota e chiara la difficoltà dell’azienda da lui
gestita. A tal fine, il ricorrente ricorda che un recente indirizzo giurisprudenziale ha sostenuto
che l’indisponibilità del denaro occorrente per il versamento delle ritenute non è irrilevante.
Citata, quindi, la decisione di queste S.0 del 2013 (n. 37425), si fa notare che, nello specifico, il
ricorrente ha fornito la prova che, alla scadenza del termine, egli si trovava in una situazione di
difficoltà tale da non disporre delle necessarie risorse per il versamento delle ritenute;
3) violazione di legge per mancanza di motivazione in quanto la Corte ha
ritenuto di non accogliere la richiesta di attenuanti generiche senza fornire una valida
motivazione ma limitandosi a sostenere l’assenza di qualsivoglia elemento che ne giustificasse
il riconoscimento; e ciò, sebbene fosse acclarato lo stato di difficoltà nel quale l’imputato
versava;
4) erronea applicazione della legge in punto di sostituzione della pena detentiva
con quella pecuniaria. Sebbene tale sostituzione non fosse stata fatta oggetto di una specifica
richiesta nei motivi di appello, essa era implicita nelle censure mosse al punto d2 di detti
motivi relativamente al trattamento sanzionatorio sì che i giudici ben avrebbero potuto
adottare detta soluzione che non è prevista necessariamente solo in presenza di una espressa
richiesta.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito

specificati.

3.1. Il primo ed il secondo motivo di doglianza sono generici e, come tali,
inammissibili. E’ ben vero che, nel reato di omesso versamento di ritenuta certificate
l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa
di esclusione della responsabilità penale, ma è anche certo che – come ribadito anche di
recente (sez. III, 8.4.14, Zanchi, Rv. 259190) – ciò è possibile a condizione di provvedere ad assolvere
gli oneri di allegazione concernenti, sia, il profilo della non imputabilità a lui medesimo della
crisi economica che ha investito l’azienda, sia, l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la
crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. Una tale
dimostrazione, però, difetta del tutto nel caso in esame e la situazione di difficoltà economica
viene dedotta in modo assertivo.
3.2. Non può essere accolto neppure il terzo motivo perché, in mancanza, come
detto, di una valida dimostrazione di una giustificata condizione di difficoltà economica,
coerentemente, i giudici di merito, non avrebbero potuto valutare tale aspetto come elemento
che qualificasse in senso attenuante la condotta illecita dell’imputato. Giustamente, perciò, essi
2

1) violazione di legge per mancanza di motivazione da ravvisarsi nel fatto che dovendosi considerare la “soglia di punibilità” come elemento costitutivo del reato, non vi è
prova, nella specie che il ricorrente si fosse reso conto di averla superata visto che, a conti
fatti, egli era andato oltre solo di 4795 €;

3.3.
E’, invece, non manifestamente infondata la censura contenuta nel quarto
motivo. La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria era stata, infatti, oggetto di
motivo subordinato tra quelli di appello ma, ciò nonostante, la Corte non ne ha tenuto conto
non pronunciando si affatto sul punto. Il vizio dì mancanza di motivazione, tuttavia non può
essere emendato perché, medio tempore, il reato ascritto al ricorrente, in difetto di cause di
sospensione, si è estinto per prescrizione in data 30.3.14.
Di ciò questa S.C. può tener conto in quanto la non manifesta infondatezza della
doglianza (quantomeno del presente quarto motivo) ha consentito l’instaurazione di un valido rapporto
di impugnazione (S.11. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164).
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato
ascritto al ricorrente si è estinto per prescrizione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla
senza rinvio
prescrizione.

la sentenza impugnata perché il reato ascrittogli è estinto per

Così deciso il 21 maggio 2015
Il Presidente

hanno negato le circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. che, come noto, si correlano alla
esistenza obiettiva di fattori che connotino in senso positivo la fattispecie concreta.

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