Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38780 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 38780 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORABITO CARMELO N. IL 15/05/1983
avverso la sentenza n. 420/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
A b l. o
che ha concluso per

D-Lt

Elt,

Data Udienza: 17/06/2014

1. Morabito Carmelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Reggio Calabria, in data 21-11-2012, con la quale è stata
confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al
delitto di cui all’art. 337 cod. pen..
2.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 192 cod. proc.
pen. e 337 cod. pen. poiché, nonostante l’atteggiamento del Morabito, i pubblici
ufficiali hanno potuto completare l’espletamento degli adempimenti relativi
all’irrogazione della sanzione amministrativa ed anche l’intervento della seconda
pattuglia è avvenuto a titolo meramente precauzionale.
2.1.Con il secondo motivo, si assume che erroneamente il giudice a quo abbia
fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge
sull’asserita reiterazione di comportamenti delittuosi, da parte del Morabito, in
danno di appartenenti alle Forze dell’ordine, in contrasto con le statuizioni del
giudice di primo grado che ha escluso la recidiva.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez. U. ,13-12-1995, Clarke ,Rv.
203428).
1.1. Nel caso di specie, la Corte d’appello, richiamando anche la motivazione
della sentenza di primo grado, ha evidenziato come, durante la redazione del

RITENUTO IN FATTO

verbale di accertamento di infrazione amministrativa, l’imputato abbia dato in
escandescenze e proferito espressioni intimidatorie nei confronti dei militari.
Dunque il comportamento minaccioso posto in essere dal Morabito si manifestò
non appena gli operanti dettero avvio agli adempimenti finalizzati ad elevare la
contestazione dell’illecito amministrativo, sicché non può condividersi l’ assunto
difensivo secondo cui si tratterebbe di una condotta intervenuta
successivamente alle operazioni dei pubblici ufficiali e di carattere meramente
infatti nel corso del compimento dell’atto d’ufficio, al chiaro fine di impedirne
l’attuazione. Ed effettivamente gli operanti vennero intralciati
nell’espletamento degli incombenti di loro competenza, tanto da dover
richiedere l’invio di rinforzi. Solo dopo l’arrivo della seconda pattuglia fu
possibile completare l’iter amministrativo iniziato e riconsegnare i documenti al
Morabito.
1.2.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso
in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile ,sotto il profilo della razionalità , e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e
perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun
giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa
prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da
quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi
delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-111995 , Facchini, Rv. 203767).E’ poi appena il caso di ricordare che, assumendo
rilevanza la mancata osservanza di una norma processuale soltanto laddove
essa sia stabilita a pena di nullità , inutilizzabilità , inammissibilità o decadenza ,
come espressamente disposto dall’art. 606 co 1 lett c) cod. proc. pen., non è
ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen. , la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata ( Cass. Sez 6, 8-12004 n. 7336, Rv. 229159) e può essere dedotta soltanto come censura per vizio
di motivazione.

2

oltraggioso nei confronti di questi ultimi. L’azione dell’imputato intervenne

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-6-2014 .

2.Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e
alla non occasionalità dello stesso, atteso che l’imputato si era già reso
protagonista di episodi similari. Né vi è contraddizione alcuna con la mancata
applicazione della recidiva, trattandosi di profili del tutto distinti, in quanto
quest’ultima si basa su una valutazione in termini di maggior spessore criminale
dell’imputato (Sez. 6, 16-7-2008 n. 34702 , Rv n. 240706 ; Sez. 6, 27-2-2007 n.
18302 , Rv n 236426; Sez 2, 19-3-2008 n. 46452 , Rv 242601), laddove,
viceversa,la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è
correlata alla presenza di indici positivi di personalità dell’imputato, che
legittimano un giudizio prognostico in termini di astensione dalla commissione di
ulteriori reati (Sez 1,12-7-1989, Palamara , Giust. pen. 1991, Il, 51; Sez 1, 25-61991,Lapiccirella,Giust. pen. 1992, II , 8). Ne deriva che la reiterazione di
condotte criminose specifiche ben può essere presa in considerazione , quale
elemento negativo della personalità dell’imputato, ai fini del diniego delle
attenuanti generiche, nonché quale elemento che fonda un giudizio prognostico
sfavorevole, nell’ottica delineata dall’art. 164 cod. pen., anche qualora si ritenga
che tale dato, sulla base di un giudizio complessivo in ordine al fatto- reato e alla
personalità dell’imputato, non denoti, in quest’ultimo, uno spessore
criminologico di tale rilievo da giustificare l’aumento di pena , a norma dell’art.
99 cod. pen.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606, comma
3,cod. proc. pen. , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità , in
favore della Cassa delle ammende.

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