Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3878 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3878 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mafara Pietro, nato a Palermo il 22/7/1937

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Palermo in data
24-25/3/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24-25/3/2015, il Tribunale del riesame di Palermo
dichiarava inammissibile il ricorso per riesame proposto da Pietro Mafara avverso
il decreto emesso dal G.i.p. in sede il 3/2/2015; rilevava, il Collegio, che il
ricorso medesimo era stato proposto dall’indagato in proprio, quale persona
fisica, pur avendo ad oggetto un bene immobile che si assumeva di proprietà

Data Udienza: 17/11/2015

della “Istratel s.r.l.”, in ordine alla quale il Mafara non aveva speso alcun potere
di rappresentanza.
2. Propone articolato e diffuso ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del
proprio difensore, deducendo la violazione degli artt. 127, 128, 324 cod. proc.
pen., nonché l’abnormità del provvedimento impugnato. In primo luogo, il
difensore del Mafara non avrebbe avuto notifica né del provvedimento di
sequestro né degli avvisi relativi all’udienza camerale, sebbene la sua nomina
risultasse già agli atti in ragione dell’annullamento – con successivo ricorso per

nell’ambito del medesimo procedimento. Di seguito, il gravame denuncia le
citate violazioni di legge, rilevando che 1) contrariamente all’assunto del
Tribunale del riesame, il Mafara rivestirebbe la qualità di legale rappresentante
della “Istratel s.r.l.”, come documentato in atti; 2) lo stesso – proponendo il
primo ricorso – non avrebbe speso la citata qualità, pur possedendola, soltanto
perché (quel che il gravame ribadisce molte volte) il decreto impositivo del
vincolo gli sarebbe stato notificato “nella sua qualità di destinatario del
provvedimento in parola”. Con l’effetto, quindi, che non sarebbe stato necessario
ribadire, in sede di ricorso, la qualità di legale rappresentante della s.r.l.
(diversamente, il decreto gli sarebbe stato notificato nella qualità medesima,
peraltro presso la sede della società); 3) in ogni caso, secondo costante
giurisprudenza, all’indagato dovrebbe comunque esser riconosciuto l’interesse a
proporre ricorso per riesame avverso il sequestro, anche quanto abbia ad
oggetto beni intestati a terzi; 4) il Mafara, nella qualità citata, avrebbe avuto
anche la disponibilità dell’immobile in sequestro, sì da doversi ancor più
riconoscere la sua legittimazione ad impugnare; 5) lo stesso, ancora, avrebbe
avuto interesse alla restituzione del bene, al fine di evitare una lesione anche del
proprio patrimonio (ed un eventuale giudizio di responsabilità da parte dei soci,
per aver male esercitato i poteri-doveri di gestione della società); 6) il Mafara
sarebbe socio della s.r.l. per l’82% delle quote, sì da evidenziare ulteriormente il
suo interesse a proporre istanza di riesame. In forza di quanto precede, il
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame risulterebbe dunque abnorme,
anche perché non avrebbe valutato che il ricorso era stato proposto con riguardo
a tutti i beni oggetto di sequestro, anche personali, non solo all’immobile di
proprietà della “Istratel”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

2

cassazione – di un precedente decreto di sequestro, disposto su altro bene ma

Con riguardo al motivo ex art. 127 cod. proc. pen., osserva la Corte che lo
stesso richiama un diverso procedimento, avente ad oggetto un diverso bene
sottoposto a vincolo, in nulla riferibile alla misura qui in esame; ancora, avverso
il provvedimento impositivo di quest’ultima il ricorrente ha regolarmente
esercitato ogni facoltà difensiva, proponendo ricorso per riesame a mezzo
dell’Avv. Alessandro Martorana, indicato nel relativo atto quale difensore di
fiducia del Mafara.
Dal che, l’infondatezza palese del gravame sul punto.

attinente al merito del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, rileva la
Corte che la doglianza ivi contenuta risulta parimenti del tutto infondata; il
Giudice, infatti, ben ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dal
Mafara in proprio, quale persona fisica e senza alcuna spendita del potere di
rappresentanza in favore dell’ente intestatario del bene, affermando che lo
stesso soggetto non era legittimato – pur se indagato – a presentare l’istanza ex
art. 322 cod. proc. per).
Al riguardo, osserva la Corte che l’argomento ripetutamente speso nel
gravame – ovvero l’avvenuta notifica dell’atto al ricorrente “nella qualità di
destinatario del provvedimento in parola”, non già quale legale rappresentante
della “Istratel” – non consente in alcun modo di superare il punto decisivo della
questione, adeguatamente individuato nell’ordinanza, ovvero la pacifica
intestazione dell’immobile in sequestro proprio (e soltanto) a questa società, non
già al Mafara quale persona fisica.
Sì da attribuire legittimazione a proporre istanza di riesame al solo legale
rappresentante della stessa s.r.I., che – giusta atti allegati al ricorso – non risulta
essere il Mafara.
Afferma il gravame, di seguito, che, a prescindere da ciò, tale legittimazione
dovrebbe essere comunque riconosciuta al ricorrente per il sol fatto di rivestire la
qualità di indagato, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen.; orbene, anche tale
assunto risulta del tutto infondato.
Ed invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è
legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, purché vanti un
interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo
corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema
procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto
del dissequestro (tra le ultime, Sez. 5, n. 20118 del 20/4/2015, Marenco, Rv.
263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/3/2015, Cavallini, Rv. 263756; Sez. 1, n. 7292
del 12/12/2013, Lesto, Rv. 259412; Sez. 2, n. 32977 del 14/6/2011, Chiriaco,

3

4. In ordine, poi, alla seconda – e più rilevante – parte del motivo dedotto,

Rv. 251091); orbene, il Mafara, nel proporre ricorso per riesame, non ha affatto
richiesto la restituzione del bene, tantomeno a sé medesimo quale persona
fisica, ma si è limitato a censurare l’operato della polizia giudiziaria, che – pur a
fronte dell’ordine del G.i.p. di sottoporre a vincolo i beni della società solo
qualora quelli personali fossero risultati insufficienti – aveva aggredito
indistintamente gli uni e gli altri; sì da concludere che «ne derivava una
esecuzione del sequestro ad opera della PG diversa da quanto statuito dal Gip»,
peraltro su un immobile – intestato alla “Istratel” – non direttamente

2000, n. 74.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; con la
precisazione che la questione di merito potrà subire rilevanti sviluppi a seguito
dell’emanazione del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema
sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, I. 11 marzo 2014, n. 23),
in vigore dal 22 ottobre 2015, che ha novellato anche l’art.

10-ter in

contestazione.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

Il Consigliere estensore

I Presidente

riconducibile al profitto del reato contestato, quale l’art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo

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