Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3878 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3878 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FUMO MAURIZIO

Data Udienza: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TARRICONE VITO N. IL 19/08/1962
TARRICONE FEDERICO N. IL 27/02/1968
TARRICONE FABRIZIO N. IL 17/06/1974
TARRICONE GIUSEPPE N. IL 23/05/1961
TARRICONE CARLO N. IL 26/03/1965
avverso l’ordinanza n. 25/2013 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
09/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
ni del P

_1/

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. D’Angelo che ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibili i ricorsi,
udito il difensore, avv. M. Krogh (anche per delega degli altri difensori), che, garantendo
autentiche le firme apposte sugli atti di rinunzia al ricorso da parte dei ricorrenti, atti pervenuti
in data 12 novembre 2013, si è associato alla richiesta del PG

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Potenza, in
accoglimento dell’istanza di riesame proposta da Tarricone Vito, Federico, Fabrizio, Giuseppe e
Carlo, ha annullato nei loro confronti l’ordinanza con la quale era stata disposta la custodia
cautelare in carcere per i primi tre e gli arresti domiciliari per il quarto e il quinto. Con il
medesimo provvedimento, il tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo,
limitatamente ad alcune quote sociali di pertinenza dei predetti, oltre che di Tarricone
Giuseppe.
I fratelli Tarricone sono sottoposti ad indagine con riferimento ad una serie di ipotizzati reati
(dal capo A al capo T-1), relativi alla gestione delle numerose società ad essi facenti capo (le
attività vanno dalla compravendita e locazione di immobili, alla produzione di birra, alla
gestione di case di cura, mense carcerarie, lotterie e scommesse). Sono contestati i delitti
bancarotta fraudolenta prefallimentare, malversazione, frode fiscale, formazione fittizia di
capitale, truffa contrattuale, appropriazione indebita ed associazione per delinquere finalizzata
alla commissione dei predetti delitti.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di Tarricone Vito, Federico, Fabrizio, Carlo e
Giuseppe (Tarricone Vito e Fabrizio presentano ricorsi separati, ma identici nel contenuto.
Tarricone Federico presenta un meno esteso ricorso, che coincide totalmente con la seconda
parte del ricorso dei germani Vito e Fabrizio).
3.1. Col ricorso di Tarricone Vito e Fabrizio: si deduce, a) quanto alla misura cautelare
personale, la mancanza di motivazione e la violazione degli articoli 291 e 292 del codice di rito,
b) quanto alla misura reale, mancanza di motivazione, atteso che quella esibita dal tribunale
del riesame è meramente apparente, in quanto il mero accenno alle condotte contestate e alla
disponibilità delle quote societarie non è certamente idoneo a configurare il rapporto di
pertinenzialità.
3.2. Il ricorso di Tarricone Federico riproduce le doglianze di cui sub b) del ricorso
precedentemente illustrato.
3.3. Col ricorso di Tarricone Giuseppe e Carlo si deduce violazione di legge, atteso che il
tribunale del riesame non ha dimostrato né l’esistenza del fumus commissi delicti, né la
sussistenza del periculum in mora. Il provvedimento impugnato è affetto da assoluta
mancanza di motivazione con riferimento ad entrambi gli elementi sopraindicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che, per quel che riguarda il ricorso di Tarricone Vito e Fabrizio, la ragione delle
censure relative alla misura personale è incomprensibile, dal momento che il tribunale del
riesame ha annullato dette misure, va comunque rilevato che tutti i ricorrenti, come premesso
hanno rinunziato ai rispettivi ricorsi, essendo state revocate le misure cautelari.
Conseguentemente i predetti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta
carenza di interesse. Per tale ragione i ricorrenti non vanno condannati né alle spese, né al
versamento di somma a favore della cassa ammende.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia conseguente a sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 13.XI.201.3-

RITENUTO IN FATTO

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