Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3878 del 10/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3878 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARI LARA N. IL 23/02/1976
LAZZARI PAMELA N. IL 31/08/1967
avverso la sentenza n. 2409/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
. .
che ha concluso per

Udito, per L p”rte civile, l’Avv
Uditi di nsor Avv.

Data Udienza: 10/11/2014

e

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi,
previo rigetto di tutte le istanze difensive.
Per entrambe le ricorrenti è presente l’Avvocato Costanza Malerba, di
fiducia, la quale chiede l’accoglimento dei ricorsi e delle istanze in atti;
estende la richiesta di cui alla memoria anche con riferimento a Lazzari
Pamela.

1. Lazzari Lara e Lazzari Pamela sono state condannate dal Gup del
tribunale di Lanciano per il reato di cui agli articoli 110, 624, 625 numero
4 e 5, così riqualificato il fatto contestato originariamente come rapina,
per essersi impossessate di catenine e gioielli sottraendole dalla
gioielleria Gran Luce di Atessa. La Corte di appello de L’aquila ha
confermato la sentenza di primo grado, salvo per la pena inflitta a
Lazzari Pamela, che ha ridotto in anni 2, mesi 3, giorni 10 di reclusione
ed euro quattrocento di multa (pena originaria per entrambe anni 2,
mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa).
2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Lazzari
Pamela per i seguenti motivi:
a. violazione ed erronea applicazione della legge penale, avuto
riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante di
destrezza, invece che quella della dell’aver agito con mezzo
fraudolento.
b. Violazione ed erronea applicazione della legge penale avuto
riguardo all’articolo 63, comma 4, del codice penale per
omessa motivazione in relazione all’aumento di pena
comminata per la contestata recidiva specifica, reiterata e
infraquinquennale.
3. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione anche
Lazzari Lara. In via preliminare il suo difensore di fiducia richiede la
restituzione nel termine per l’impugnazione ai sensi dell’articolo 175
del codice di procedura penale, affermando che il difensore della
coimputata, presente alla lettura del dispositivo, non l’aveva avvisato
che vi era stata motivazione contestuale. Di conseguenza il ricorso è
stato proposto oltre il termine di 15 giorni.

RITENUTO IN FATTO

4. Con il ricorso per cassazione si deduce erronea applicazione
dell’articolo 625, numero 4, del codice penale per confusione tra il
concetto di destrezza e la semplice temerarietà delle imputate nel
cogliere una mancanza di controllo da parte della vittima.
5. Con un secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione
nella parte relativa alla mancata applicazione dell’articolo 62-bis del
codice penale.

istanza di rimessione in termini per l’accesso all’istituto della messa alla
prova ex lege 67/2014; in subordine, chiede che il procedimento venga
sospeso in attesa che sul punto si pronuncino le sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L Preliminarmente, occorre rilevare la inammissibilità dell’istanza di
rinnessione in termini per l’accesso all’istituto della messa in prova ex
lege 67/2014, atteso che, anche accedendo alla tesi difensiva per cui
la richiesta possa essere proposta per la prima volta in sede di
legittimità, non vi sarebbero comunque le condizioni di legge per
fruire del suddetto beneficio. Le imputate sono state ritenute
responsabili dei reati di cui agli articoli 624 e 625 nn. 4 e 5 e quindi,
anche ove si ritenesse esclusa l’aggravante della destrezza,
contestata dalla difesa, la pena edittale sarebbe comunque da 1 a 6
anni (con entrambe le aggravanti si va da 3 a 10 anni), mentre
l’articolo tre della legge 67 del 2014 si applica, per espressa
disposizione del primo comma del nuovo articolo 168 bis del codice d;
procedura penale, solo nei procedimenti per reati puniti con la sola
pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni. Un’ulteriore limitazione e poi
contenuta nell’ultimo comma della norma, laddove si dice che la
sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica
nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. Poiché, come
si è detto, la pena edittale è sicuramente superiore nel massimo ai
quattro anni, non ricorrono le condizioni per l’ipotetica concessione
del beneficio richiesto.
2. Ciò premesso, si ritiene che il ricorso di Lazzari Pamela sia infondato;
per quanto riguarda la questione sull’aggravante, occorre rilevare che

2

Con memoria del 31.10.,2014, la difesa di Lazzari Lara ha avanzato

quando gli agenti distraggono la persona offesa ed approfittano di
quest’attimo di distrazione, facendo leva sulle particolari doti di
rapidità per sottrarre la merce oggetto di furto, coesistono le due
aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza. Il primo (il
mezzo fraudolento) viene usato per distogliere l’attenzione della
persona offesa e così far breccia nella sua capacità di vigilanza,
mentre la destrezza serve ad approfittare repentinamente del breve
momento di distrazione. Per quanto è dato comprendere dalla

entrambe le aggravanti siano sussistenti e che, dunque, non vi sia
stata alcuna violazione di legge da parte della Corte; naturalmente,
non è stato possibile applicare l’aggravante del mezzo fraudolento, in
quanto non contestata.
3. Per quanto riguarda l’aumento di pena per la recidiva, non consta che
vi sia stata alcuna violazione di legge, atteso che è stata
correttamente determinata la pena per la circostanza più grave (625
cod. pen.) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 350 di multa
ed è stato quindi operato un aumento, largamente inferiore al limite
massimo di un terzo previsto dall’articolo 63, comma 4, cod. pen., di
mesi cinque di reclusione ed euro 100 di multa..
4. Il ricorso di Lazzari Lara è inammissibile in quanto intempestivo. Non
può essere accolta, infatti, la richiesta di rimessione in termini ai
sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale, atteso che Il
mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia
dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a
qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso
fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini,
(Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072; conf. Sez. 4,
Sentenza n. 31408 del 09/05/2013, Rv. 255952).
5. Ne consegue che il ricorso di Lazzari Pamela deve essere rigettato; ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso,
la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
6. Il ricorso di Lazzari Lara, invece, deve essere dichiarato
inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge
(art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.

3

ricostruzione in fatto operata in sentenza, ritiene questa Corte che

35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso di Lazzari Lara e rigetta quello di
Lazzari Pamela, condannando ciascuna di costoro al pagamento delle

euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2014

spese del procedimento e la prima anche al versamento della somma di

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