Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38778 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38778 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Buscemi Giuseppe, nato a Palermo il 22-07-1971
avverso la sentenza del 05-12-2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito per il ricorrente l’avvocato Filippo De Luca che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Buscemi ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale
la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa dal
tribunale della medesima città, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in
mesi quattro di arresto e C 11.000,00 di ammenda, ordinando la demolizione del
manufatto abusivo e subordinando il beneficio della sospensione condizionale

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente affida, tramite il
difensore, il ricorso ad un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi
dell’articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce la violazione di legge per inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve
tenere conto nell’applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 157 e
159, comma 1 numero 3 codice penale.
Assume il ricorrente come il giudice di merito si sia limitato ad affermare in
maniera del tutto apodittica e generica che il termine di prescrizione dei reati è
rimasto validamente sospeso nel corso del giudizio di primo grado per anni uno e
mesi quattro e che pertanto detto termine scadeva il 29 gennaio 2015, laddove i
reati risultavano già prescritti alla data del 30 novembre 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il calcolo effettuato dalla Corte territoriale, quanto al computo dei periodo
di sospensione della prescrizione, è infatti errato ma per difetto.
L’errore nel quale incorre il ricorrente sta nel fatto che egli calcola, nei casi
di rinvio a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle
udienze proclamata dall’associazione di categoria (punti 5 e 6 di pag. 2 del
ricorso in relazione alla pag. 3), il termine di sospensione di sessanta giorni
mentre, in tema di prescrizione del reato, le Sezioni Unite Cremonese, senza
successivi ripensamenti sul punto, hanno affermato che i rinvii del dibattimento,
disposti a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle
udienze proclamata dall’associazione di categoria, comportano la sospensione del
corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii
predetti (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese Rv.
220509).

2

della pena alla demolizione delle opere abusive.

In tal modo, il ricorrente erroneamente riconosce che il termine di
sospensione sia di anni uno, mesi due e giorni uno laddove, per gli eventi
sospensivi relativi all’astensione collettiva di categoria, il termine deve essere
interamente calcolato (da udienza a udienza e non già nei limiti di sessanta
giorni) non essendo tale evento sospensivo equiparabile all’ipotesi del legittimo
impedimento del difensore per concorrente impegno professionale (Sez. 3, n.
37171 del 07/05/2014, Di Mauro, in motivazione).
Consegue che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata (5

data 29 febbraio 2015.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude ogni pronuncia circa
l’intervenuta prescrizione dei reati, maturata dopo la pronuncia della sentenza
impugnata.
E’ costante in proposito l’orientamento di questa Corte secondo il quale
l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di far valere e/o di rilevare
di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per
prescrizione (Sez. U, 22/03/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164; nonché Sez.
U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266)).
Tanto sul rilievo che l’intervenuta formazione del giudicato sostanziale
derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché
contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3),
preclude ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità
precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio.
Ed infatti l’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al
giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano
giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente
indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale (così, in termini, Sez.
U., Bracale cit.).
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di

3

dicembre 2014), il reato non era prescritto, essendo la prescrizione maturata in

inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 13/05/2015

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