Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38771 del 17/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38771 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBANELLI LUCIANO N. IL 15/11/1978
avverso l’ordinanza n. 106/2015 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 12/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Data Udienza: 17/07/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata in data 12/05/2015, il Tribunale del riesame di
Caltanissetta ha confermato l’ordinanza del 31/03/2015 con la quale il Tribunale

cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Albanelli Luciano,
imputato di appartenenza all’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” e
di tentata estorsione ai danni di due imprenditori di Niscemi, i fratelli Lionti.
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta ha
proposto ricorso per cassazione Albanelli Luciano, attraverso il difensore avv. G.
Lipera, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge
penale sostanziale e processuale, nonché vizi di motivazione. Erroneamente il
Tribunale del riesame ha ritenuto formatosi il giudicato cautelare in quanto la
difesa aveva avanzato richiesta di revoca sulla scorta di altri elementi desunti dal
fascicolo del pubblico ministero non portati precedentemente all’attenzione del
giudicante. L’incontro tra i fratelli Lionti e Albanelli della sera del 26/11/2013 non
è avvenuto in quella data ma il giorno prima, come confermato dallo stesso Elvis
Lionti, né i luoghi dell’incontro trovano corrispondenza tra le dichiarazioni delle
persone offese e le intercettazioni ambientali e il sistema di rilevazione
satellitare, mentre l’inesistenza dell’incontro trova conferma nel mancato
riconoscimento delle voci all’interno dell’auto del ricorrente.
Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale sostanziale e
vizi di motivazione. Le dichiarazioni delle persone offese non hanno trovato
riscontro nelle attività di investigazione degli inquirenti, sicché occorre valutare
se i fratelli possano aver appreso aliunde le informazioni che gli stessi riferiscono
di aver appreso da Albanelli circa l’associazione mafiosa e i nomi di Musto e
Barbieri, dovendosi valutare che, circa l’incontro del 25 o del 26/11/2013, vi
sono le indicate lacune indiziarie e che l’intercettazione del 03/01/2014 attribuita
a Musto e Rizzo non menziona il ricorrente, laddove quanto alle dichiarazioni di
Giugno lo stesso Tribunale del riesame ne ha evidenziato la scarsa attendibilità.
La deposizione dibattimentale dell’ispettore Camilleri ha escluso l’esistenza di
contatti tra Giugno e Albanelli, non risultando alcuna intercettazione tra i due e
non avendo mai il teste visto il ricorrente con Giugno o con Barbieri, laddove
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di Gela aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura

,

risulta la mera episodicità dell’attività di Albanelli che sembrerebbe aver fatto da
“paciere” tra i soggetti mafiosi e i Lionti. L’ordinanza impugnata non ha
esaminato la contestazione delle aggravanti e la sussistenza della tentata
estorsione, né l’adeguatezza di misure meno afflittive, dovendosi differenziare la
posizione degli altri consociati da quella di Albanelli, priva dei connotati
dell’appartenenza all’associazione di tipo mafioso. Come confermato dalle
dichiarazioni del teste Camilleri, dalle quali emergerebbe un posizione di non
intraneità. Il tribunale del riesame non ha valutato quale elemento positivo

cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile. A fronte della motivazione dell’ordinanza
impugnata, secondo cui non possono trovare ingresso argomenti circa
l’attendibilità delle persone offese del reato di tentata estorsione (attendibilità
già verificata dall’ordinanza in data 11/12/2014 del Tribunale del riesame), il
ricorrente articola una serie di rilievi (circa, in particolare, la data e la
localizzazione di un incontro tra l’imputato e i fratelli Lionti e le voci captate nel
corso di conversazioni intercettate) facendo genericamente riferimento ad atti
del fascicolo del pubblico ministero rispetto ai quali viene omessa la completa e
specifica individuazione degli atti processuali fatti, non essendo sufficiente, per
l’apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti
(Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349).
Del pari inammissibile è il secondo motivo. Mentre per le censure incentrate
su elementi diversi dalla testimonianza dibattimentale dell’ispettore Camilleri
(intercettazione del 03/01/2014, dichiarazioni di Giugno) e per quelle relative
alle circostanze aggravanti contestate valgono i rilievi svolti a proposito del
primo motivo, quanto all’indicata testimonianza la tesi del ricorrente fa leva
sull’affermazione dell’insussistenza agli atti di intercettazioni tra Giugno e
Albanelli e sulla circostanza che il teste ha riferito di non aver visto insieme
l’imputato con Giugno o Barbieri: l’affermazione riportata è puntualmente
smentita dal brano della testimonianza riportato dall’ordinanza impugnata (né il
ricorrente ha dedotto contestazioni svolte nel corso dell’esame dibattimentale),
laddove la valenza della dichiarazione valorizzata dalla difesa è stato ricostruita
dal Tribunale del riesame nel senso che il teste aveva solo escluso avvistamenti
dei soggetti in questione, ma non contatti quotidiani tra gli stessi, sicché le
doglianze sul punto sono manifestamente infondate. La medesima valutazione

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l’incensuratezza dell’imputato e la durata di oltre tredici mesi della custodia

investe le censure relative alle esigenze cautelari, rispetto alle quali il rilievo del
Tribunale del riesame che ha escluso mutamenti del quadro valutato dalla
decisione del medesimo Tribunale del 17/03/2015 non può ritenersi scalfito dal
decorso del breve intervallo di tempo intercorso rispetto alla deliberazione
dell’ordinanza impugnata.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00; la cancelleria

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 17/07/2015.

curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

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