Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3877 del 10/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3877 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BULGARI GIORGIO LINO N. IL 08/12/1965
avverso la sentenza n. 2669/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

Data Udienza: 10/11/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Bulgari Giorgio Lino è stato condannato per lesioni colpose gravi ed

omissione di soccorso dal tribunale di Milano alla pena di mesi cinque di
reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile; la

2.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

l’imputato per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione della legge penale con riferimento alla
affermazione di responsabilità per i reati contestati.
b. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine
alle questioni sollevate con i motivi di appello, quali il fatto
che nel montaggio del boiler fosse stato utilizzato lo stesso
fissaggio, o il fatto che durante l’accaduto fosse presente un
terzo soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato laddove la Corte, a fronte di un atto di appello
che contestava in modo specifico la sussistenza dell’omissione di
soccorso, si limita a dichiarare lo stesso generico, pur se generico non
era; l’atto di appello, in effetti, specificava come l’imputato e l’altra
persona presente si fossero attivati per sincerarsi delle condizioni della
persona offesa e come quest’ultima avesse rifiutato ogni aiuto,
dimostrando di essere pienamente autonoma ed intrattenendosi al
telefono con terzi, cui raccontava l’accaduto. A fronte di tali osservazioni
la Corte avrebbe dovuto spendere almeno qualche parola per respingere
l’appello, non potendosi limitare ad un generico richiamo della sentenza
di primo grado.
2. Anche con riferimento al reato di lesioni colpose si deve riscontrare
il difetto totale di motivazione, a fronte, anche in questo caso, di
specifiche deduzioni nell’atto di appello, richiamate nel ricorso, cui la
Corte d’appello non ha dato risposta alcuna.

1

Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

3. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio ad altra
sezione della corte d’appello di Milano per nuovo esame.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso il 10/11/2014

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