Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38769 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38769 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUNETTA MICHELE N. IL 13/02/1965 parte offesa nel procedimento
c/
BONANESE ANTONIO N. IL 11/08/1953
avverso il decreto n. 4047/2012 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
16/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Ok;

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(\,• Co

Uditi difensor Avv.;

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CCZ.., CJ

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Data Udienza: 17/06/2014

Il ricorso merita accoglimento ,in quanto non risulta che sia stata effettuata dal giudice la
comunicazione prevista dall’art. 408 c.p.p. , sebbene il P.M. avesse dato disposizioni in tal senso.
Tale omissione determina la nullità del provvedimento che è rilevabile da questa Corte.
Il decreto di archiviazione va quindi annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Foggia per l’ulteriore corso
Roma, 17.6.20

FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di Lunetta Michele , persona offesa nel procedimento nei confronti di Bondanese
Antonio, in ordine ai reati ex artt. 483 e 485 c.p. , è stato presentato ricorso avverso il decreto di
archiviazione emesso il 16.8. 2012 del Gip del tribunale di Foggia, per violazione dell’art. 408
c.p.p. , in quanto la richiesta di archiviazione del P.M. non è stata notificata alla persona offesa che
ne aveva fatto espressa richiesta, al fine di proporre opposizione nei termini previsti dalla legge.

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